Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B - SP 4, Chimico - Petrolchimico, Macrocategoria ATECO C (Attivita' manifatturiere: 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici) |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Area comune |
Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
1022 Occupational health and safety |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
16 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
16 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
0 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado.
b) attestato di frequenza al Modulo B - comune, come da Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n 128.
2. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente.
4. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. Prevedere omogeneita' dell'aula in base ad un settore o comparto di riferimento. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
L'Organismo erogatore deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente in materia. I requisiti dei docenti devono rispettare quanto disposto dal Decreto interministeriale 06/03/2013. Prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore del percorso.
2. Attestazione rilasciata al termine del percorso, previa valutazione da parte dei docenti e secondo quanto prescritto nell'Accordo di riferimento: "Attestato di frequenza semplice", del corso di formazione "Modulo B - SP 4, Chimico - Petrolchimico, Macrocategoria ATECO C (Attivita' manifatturiere: 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici), di cui all'Accordo Stato - Regioni, del 7 luglio 2016, Rep. atti n 128/CSR, per lo svolgimento delle funzioni di ASPP e RSPP, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008".
3. La prova finale e' a cura del Soggetto erogatore. |
Gestione dei crediti formativi |
Non e' ammesso l'esercizio dei crediti formativi di ammissione e di frequenza, fatto salvo il caso previsto all'Allegato A punto 8 dell'Accordo del 7 luglio 2016 Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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