Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Addetto antincendio in attivita' di livello 2 |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Area comune |
Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
1022 Occupational health and safety |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
8 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
8 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
62,5 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti: a) eta' non inferiore a 18 anni. 2. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica. I contenuti di conoscenza sono quelli minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio e devono essere correlati alla tipologia delle attivita' ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonche' agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
L'attivita' di formazione, limitatamente alla parte teorica, puo' utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' FAD (formazione a distanza) esclusivamente di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
L'Organismo erogatore deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente in materia. Il personale docente deve rispettare quanto prescritto all'art. 6 "Requisiti dei docenti" del DECRETO 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata). 2. Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. 3. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze previste dal corso. 4. Attestazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di frequenza semplice", del "Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attivita' di livello 2" ai sensi del DECRETO 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . 5. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del Soggetto erogatore. |
Gestione dei crediti formativi |
Non e' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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