Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici |
Livello EQF |
3 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi di public utilities |
ADA 1 |
Codice: | ADA.16.02.03 | Denominazione: | Sanificazione dei contenitori dei rifiuti solidi e organici |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici |
Descrizione profilo professionale |
Prepara ed esegue tutte le attivita' necessarie a realizzare l'intervento di sanificazione. Verifica il corretto funzionamento dell'impianto mobile per la sanificazione nonche' la disponibilita' dei prodotti necessari alle operazioni di pulizia dei cassonetti curandone il loro dosaggio a seconda delle indicazioni riportate nella scheda tecnica. Conduce gli impianti mobili (macchine lavacassonetti) e applica le procedure di detergenza e disinfezione provvedendo anche al conferimento delle acque di lavaggio presso appositi impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Lavora prevalentemente in aziende di gestione rifiuti con contratto di lavoro dipendente. |
Sequenze processo QNQR |
Raccolta e trasporto di rifiuti
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Referenziazione ATECO 2007 |
39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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Codice ISCED-F 2013 |
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Durata minima complessiva del percorso (ore) |
400 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
240 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
40 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
160 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
20 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
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Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
a) Possesso dei titoli attestanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine il proscioglimento dell'obbligo di istruzione previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
b) Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato, composto per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale" relativo alla qualificazione di "Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici". |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018, fatto salvo quanto non altrimenti disposto in sede di Avviso Pubblico. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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