Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Tecnico esperto di grafica informatica |
Livello EQF |
5 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi digitali |
ADA 1 |
Codice: | ADA.14.01.09 | Denominazione: | Sviluppo applicazioni |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Grafico informatico |
Descrizione profilo professionale |
Si occupa della progettazione e dello sviluppo dell'interfaccia grafica di sistemi operativi, applicativi e ambienti web, definendo e realizzando la cifra stilistica, la forma logico-espositiva per la presentazione dei contenuti e l'interfaccia grafica del prodotto. Puo' prestare la sua attivita' sia come lavoratore autonomo che dipendente in aziende informatiche operanti nel campo dello sviluppo software. Opera con un buon margine di autonomia, in stretta collaborazione con esperti di analisi e sviluppo software. |
Sequenze processo QNQR |
Sviluppo, integrazione, testing e deployment della soluzione ICT (Build)
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Referenziazione ATECO 2007 |
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
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Codice ISCED-F 2013 |
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Durata minima complessiva del percorso (ore) |
500 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
300 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
50 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
200 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
20 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
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Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
a) Possesso di titoli di studio / qualifiche professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno ad EQF 4 acquisiti nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
b) Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
c) Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente.
d) Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. In caso di disparita' tra la somma delle durate minime delle KC obbligatorie e la durata minima complessiva prevista a livello di percorso (campo "Durata minima delle attivita' di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore)"), garantire il rispetto dello standard minimo rivolto alle KC, inserendo ore aggiuntive alla durata delle singole KC obbligatorie o introducendo KC ulteriori (queste ultime non hanno il vincolo minimo di durata di 20 ore). |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato, composto per almeno l'80% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale e/o di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore di riferimento, almeno triennale; prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.
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Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale" relativo alla qualificazione di "Tecnico esperto di grafica informatica". |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018, fatto salvo quanto non altrimenti disposto in sede di Avviso Pubblico. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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