Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Maestro di sci alpino |
Livello EQF |
4 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi di attivita' ricreative e sportive |
ADA 1 |
Codice: | ADA.21.01.07 | Denominazione: | Insegnamento della pratica sciistica a singoli e gruppi |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Maestro di sci alpino |
Descrizione profilo professionale |
Insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di sci alpino, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari, percorsi di sci fuori pista e per escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. E' in grado di intervenire in situazioni di emergenza individuali o collettive nonche' di formulare e attivare iniziative volte a sensibilizzare l'utenza alla pratica sportiva e ricreativa. Puo' specializzarsi nell'insegnamento di ulteriori tecniche sciistiche e in quello rivolto a particolari tipologie di utenza nonche' nella direzione e gestione di una scuola da sci. Generalmente opera come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione per scuole o per soggetti gestori di aree sciabili attrezzate. |
Sequenze processo QNQR |
Realizzazione di attivita' sportive, gare e valorizzazione di nuovi talenti
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Referenziazione ATECO 2007 |
93.12.00 Attività di club sportivi 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 93.19.99 Altre attività sportive nca
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
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Codice ISCED-F 2013 |
1014 Sports |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
600 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
520 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
80 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
50 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti:
a) Possesso dei titoli attestanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine il proscioglimento dell'obbligo di istruzione previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi";
b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
c) 18 anni;
d) avere l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica dello sci alpino attestata da specifica certificazione medica (rif. LR 16/1993, art. 6);
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
2. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa.
3. Per essere ammessi ai corsi i candidati dovranno superare una prova selettiva attitudinale pratica (rif. LR 16/1993, art. 6).
Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro la data di scadenza della domanda di ammissione alla prova selettiva. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione pratica sul campo. La durata del percorso formativo non deve essere inferiore a 90 giorni. La percentuale di FaD ammessa (50%), deve essere erogata secondo le modalita' stabilite dall'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: FaD massima ammessa n. 40 ore di cui al massimo n. 8 ore ammesse in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Il corso deve essere organizzato con la collaborazione del direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Basilicata e degli organi tecnici della F.I.S.I. La domanda di iscrizione di offerta formativa al Catalogo Unico Regionale (CUR) deve essere corredata, a pena di inammissibilita', dall'atto di intesa tra il soggetto erogatore e il direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Basilicata e gli organi tecnici della F.I.S.I. Prevedere un corpo docente qualificato, cosi' come previsto dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 1993, n. 16, Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8 marzo 1991, n. 81. Lo stage va effettuato in scuole di sci abilitate a norma di legge. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno i 5/6 delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti (art. 7 della L.R. 29 marzo 1993, n. 16, Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8 marzo 1991, n. 81). L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale", relativo alla qualificazione di "Maestro di sci alpino". Il rilascio dell'attestato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale territorialmente competente, e' subordinato al superamento della "Prova formativa comune Tecnica" e della prova "Prova formativa comune - Sicurezza" (rif.: Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, prot. n. DAR 009363 P-4.31.1.3 del 10/07/2014; Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14/03//2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 145 del 04/06/2019; "Documento riunito afferente ai criteri unificati per la redazione del bando per l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai corsi aspiranti maestri di sci alpino" sottoscritto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e dal Collegio Nazionale Maestri di Sci (ColNaz), approvato in data 15/11/2019). La documentazione relativa alla "Prova formativa comune Tecnica" e alla "Prova formativa comune - Sicurezza" per ciascun corsista deve essere trasmessa alla Commissione d'esame a cura del soggetto erogatore che dovra' conservare gli originali agli atti. |
Gestione dei crediti formativi |
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Indicazioni non cogenti di progettazione |
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