Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Tecnico del restauro di beni culturali |
Livello EQF |
4 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi culturali e di spettacolo |
ADA 1 |
Codice: | ADA.22.01.10 | Denominazione: | Restauro dei beni culturali |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Tecnico del restauro di beni culturali |
Descrizione profilo professionale |
Il tecnico del restauro di beni culturali (mobili e superfici decorate di beni architettonici) collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dellambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore (art. 2, Co. 1, D.M.86/09). Opera in ambito pubblico e privato, sulle superfici architettoniche decorate e di pregio e su beni mobili tutelati come beni culturali per i quali sia previsto un progetto conservativo. |
Sequenze processo QNQR |
Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione, restauro e manutenzione)
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Referenziazione ATECO 2007 |
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 91.02.00 Attività di musei 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
2.5.5.6.1 Restauratori dei beni culturali
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Codice ISCED-F 2013 |
0222 History and archaeology |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
2700 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
2700 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
180 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
0 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti:
a) Possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero, qualifica almeno triennale acquisita in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). L'accesso al percorso formativo puo' essere preceduto da un'attivita' di orientamento finalizzata ad una proficua partecipazione alla formazione e all'esercizio della professione
2. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente, che ne attesti l'equipollenza/corrispondenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica del livello di scolarizzazione.
3. Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente.
4. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il C1, secondo gli standard definiti nel "Common European Framework of Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
- Il percorso e' triennale, le UF e le KC devono essere progettate per un minimo di 900 ore annue in conformita' a quanto disposto dall'Accordo del 25 luglio 2012, Rep. n.165, stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. del 26 maggio 2009, n. 86".
- Ferma restando l'unicita' della professione, il percorso deve essere articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del DM 87/2009, pertanto le Unita' formative devono essere progettate in coerenza alle specifiche tipologie di beni culturali oggetto dell'indirizzo specifico del percorso.
- Almeno il 60% del monte ore del percorso formativo deve essere destinato ad attivita' pratiche, quali, laboratorio, cantiere o altro. Una percentuale non inferiore al 60% delle attivita' tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali. Le attivita' didattiche devono essere organizzate sulla base del/dei percorso/i formativo/i professionalizzante/i (PFP). Il numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque. La percentuale di FaD ammessa (50%), deve essere erogata secondo le modalita' stabilite dall'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: FaD massima ammessa n. 540 ore (da calcolare esclusivamente sul monte ore teorico 1080) di cui al massimo n. 108 ore ammesse in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Il corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere (corso Tecnico di restauro di BBCC), nonche' per le discipline storico artistiche e scientifiche, deve possedere i requisiti stabiliti dall'Allegato B dell'Accordo del 25 luglio 2012, Rep. n. 165, stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. del 26 maggio 2009, n. 86". I requisiti minimi delle dotazioni per i laboratori di restauro sono stabiliti dall'Allegato B1 del medesimo Accordo che si articola in piu' elenchi suddivisi in relazione ai singoli percorsi formativi professionalizzanti, di cui all'allegato B del D.M. n. 87/2009. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno il 75% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013. Tra i componenti della Commissione d'esame deve essere previsto anche un rappresentante delle Soprintendenze operanti nei territori di riferimento.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale", relativo alla qualificazione di "Tecnico del restauro di beni culturali" (con l'indicazione del riferimento specifico dell'indirizzo del corso), valido ai fini dell'abilitazione ai sensi del D.M. n. 86/2009. Tale attestazione, valida su tutto il territorio nazionale consente l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici del restauro di beni culturali redatto a livello nazionale dal Ministero dei beni culturali. |
Gestione dei crediti formativi |
E' consentita una riduzione del percorso formativo per le seguenti tipologie:
1 Ai possessori di Diploma di Accademia di Belle Arti e di Diplomi di Laurea almeno triennali in materie umanistiche o tecnico scientifiche attinenti all'ambito dei Beni Culturali, e' riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
2 Ai possessori dei titoli ITS Academy afferenti all'area Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo e' riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore.
3 Ai possessori dei Diplomi di scuola secondaria di 2° grado di seguito elencati, e' riconosciuto un credito di frequenza fino a 700 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni:
- Diploma di Liceo Artistico
- Diploma di maturita' d'arte applicata
4 A coloro che hanno maturato esperienza professionale nella esecuzione di interventi conservativi di beni culturali, pari ad almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, sia in Italia sia in altro Stato membro dell'Unione Europea, in qualita' di liberi professionisti o titolari di impresa o di preposti facenti parte dell'organico dell'impresa, dimostrabile attraverso esibizione di fatture, contratti di lavoro e buste paga, e' riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
5 E' ammesso il riconoscimento di ulteriori o diversi crediti formativi di frequenza, fino ad un massimo di 500 ore, a fronte di competenze maturate in contesti di apprendimento formali dei sistemi regionali, dell'istruzione o dell'universita' che possono consentire la riduzione di parte del monte ore del percorso formativo.
I crediti connessi al possesso, alternativo, dei titoli di cui ai punti 1. o 2. o 3. o 5 sono cumulabili con il credito di cui al punto 4, fino ad un massimo di 2000 ore di durata del percorso formativo.
I crediti di cui ai punti da 1 a 3 o del punto 5 sono riconosciuti per un massimo del 40% del monte ore teorico e per un massimo del 60% del monte ore pratico del corso di formazione per Tecnico del Restauro di Beni Culturali.
I crediti di cui al punto 4 sono computati interamente sul monte ore pratico del corso.
Le casistiche sopra individuate richiedono la verifica del possesso dei requisiti previsti secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018
La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi va inoltrata direttamente all'Ufficio regionale competente, il quale formulera' un parere in merito all'accoglibilita' della stessa ed alla procedibilita' all'iter di individuazione, messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti pregressi ai fini del riconoscimento del credito. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
In ragione dell'articolazione del percorso formativo, di durata triennale, cosi' come disposto dall'Accordo di riferimento di cui sopra, e' derogato il principio di propedeuticita' stabilito per le UF nella colonna SM_ORDINE, le stesse UF, possono essere suddivise nelle tre annualita', secondo i principi pedagogici e gli obiettivi formativi che verranno stabiliti, purche' ne vengano rispettati i contenuti e la durata prescritta. |