Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Responsabile della conduzione dell'attivita' funebre e addetto alla trattazione degli affari |
Livello EQF |
4 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi alla persona |
ADA 1 |
Codice: | ADA.20.02.06 | Denominazione: | Gestione di servizi funerari |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Responsabile della conduzione dell'attivita' funebre e addetto alla trattazione degli affari |
Descrizione profilo professionale |
E' in grado di gestire l'impresa funebre curandone gli aspetti organizzativi ed amministrativi e sviluppando e promuovendo l'offerta di servizi funerari in coerenza con le esigenze della clientela. Si occupa, inoltre, di organizzare e supervisionare lo svolgimento del rito funebre avendo cura, da un lato, di accogliere la famiglia del defunto e di gestire le esigenze del lutto in relazione ai diversi riti religiosi e non e, dall'altro, di pianificare e coordinare le attivita' dei propri collaboratori. |
Sequenze processo QNQR |
Gestione ed erogazione di servizi funerari
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Referenziazione ATECO 2007 |
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
5.5.5.1.0 Esercenti di agenzie di pompe funebri
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Codice ISCED-F 2013 |
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Durata minima complessiva del percorso (ore) |
60 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
60 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
0 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
a) Possesso di titoli di studio / qualifiche professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno ad EQF 4 acquisiti nell'ambito degli ordinamenti di istruzione ("Diploma di scuola secondaria di secondo grado") o nella formazione professionale (ivi compreso il "Diploma professionale" acquisito in esito al quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP), fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
2. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato, composto per il 100% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale e/o di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore di riferimento, almeno triennale; prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale" relativo alla qualificazione di "Responsabile della conduzione dell'attivita' funebre e addetto alla trattazione degli affari". |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018, solo in esito a percorsi formativi formali autorizzati e/o riconosciuti da una Regione o Provincia autonoma, negli specifici limiti e modalita' eventualmente definiti dalla normativa di riferimento. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi va inoltrata direttamente all'Ufficio regionale competente, il quale formulera' un parere in merito all'accoglibilita' della stessa ed alla procedibilita' all'iter di individuazione, messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti pregressi ai fini del riconoscimento del credito. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. Per i casi di esenzione, si rimanda alla D.G.R. n. 402/2018. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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