Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Tecnico per l'attivita' di carrozziere delle autoriparazioni |
Livello EQF |
3 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica |
ADA 1 |
Codice: | ADA.10.03.05 | Denominazione: | Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Responsabile tecnico per l'attivita' di carrozziere |
Descrizione profilo professionale |
E' in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di carrozziere |
Sequenze processo QNQR |
Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati
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Referenziazione ATECO 2007 |
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
6.2.1.8.1 Carrozzieri
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Codice ISCED-F 2013 |
0716 Motor vehicles, ships and aircraft |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
280 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
196 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
84 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
25 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti: a) diciotto anni ovvero eta' inferiore purche' in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) diploma di scuola secondaria di 1^ grado. 2. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 3. Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente. 4. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere l'A2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. Lo stage deve essere dedicato ad affinare l'apprendimento delle abilita' e delle conoscenze acquisite durante le attivita' di aula e laboratorio. Le 84 ore di stage previste dallo standard formativo devono essere cosi' suddivise: 30 ore con riferimento alla UF "93_MEC - Gestione dell'attivita' di autoriparazione"; 18 ore con riferimento alla UF "94_MEC - Diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli"; 36 ore con riferimento UF "95_MEC - Riparazione e manutenzione carrozzeria, telaio e cristalli". In coerenza con l'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la percentuale totale di FaD ammessa e' del 25% da calcolare esclusivamente sulla parte teorica. Il 10% della parte teorica puo' eventualmente essere erogata in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato, composto per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; prevedere la presenza di laboratori adeguatamente attrezzati. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale", relativo alla qualificazione di "Tecnico per l'attivita' di carrozziere delle autoriparazioni", valido ai fini dell'abilitazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. n. 122/1992 s.m.i. |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018 solo in esito a percorsi formativi formali autorizzati e/o riconosciuti da una Regione o Provincia autonoma, negli specifici limiti e modalita' eventualmente definiti dalla normativa di riferimento. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi va inoltrata direttamente all'Ufficio regionale competente, il quale formulera' un parere in merito all'accoglibilita' della stessa ed alla procedibilita' all'iter di individuazione messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti pregressi ai fini del riconoscimento del credito. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese gia' iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane gia' abilitate alle attivita' di meccatronico o a quella di gommista, qualora non siano gia' in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della L. n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta (di Tecnico per l'attivita' di carrozziere delle autoriparazioni). Per questi soggetti non e' necessaria la frequenza della UF "93_MEC - Gestione dell'attivita' di autoriparazione", comune per la formazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle attivita' di autoriparazione, pari a 100 ore (comprensive del tirocinio obbligatorio di 30 ore); e, pertanto, la durata minima del percorso dovra' essere pari a 180 ore, comprensive di stage, nel rispetto di quanto previsto nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti".
Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'ADA 7.59.176 "Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore" del "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" (QNQR). |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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