Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Assistente di studio odontoiatrico |
Livello EQF |
4 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi socio-sanitari |
ADA 1 |
Codice: | ADA.19.01.18 | Denominazione: | Intervento di assistenza al trattamento odontoiatrico |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Assistente di studio odontoiatrico |
Descrizione profilo professionale |
Attenendosi alle disposizioni dell'odontoiatra, e' in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatra, di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attivita' di segreteria per la gestione dello studio. L'ASO non puo' svolgere alcuna attivita' di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie, per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea. |
Sequenze processo QNQR |
Trattamento tecnico sanitario diagnostico e assistenziale
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Referenziazione ATECO 2007 |
86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari 86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
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Codice ISCED-F 2013 |
0911 Dental studies |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
700 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
300 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
400 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
30 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti: a) Assolvimento obbligo di istruzione. Tale requisito deve essere dimostrato attraverso l'esibizione del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione rilasciato dall'Istituto scolastico competente o del diploma di scuola secondaria di primo grado nel caso in cui si sia conclusa la scuola media entro il 2006. In alternativa, puo' essere ammessa l'autocertificazione riportante le informazioni necessarie e l'amministrazione provvede alle verifiche a campione.
2. I cittadini stranieri devono esibire la dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'Ufficio Scolastico regionale competente.
3. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Tutte le Unita' formative vanno realizzate attraverso attivita' di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici. Il corso di formazione va svolto in un periodo non superiore ai 12 mesi. La durata minima del tirocinio curricolare, al netto dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi di frequenza e' di 400 ore, articolate in: - 100 ore dedicate all'acquisizione di conoscenze e abilita' di base di cui alle UF n. 1, 4, 5 - 300 ore dedicate all'acquisizione di conoscenze e abilita' professionalizzanti di cui alle UF n. 2 e 3 secondo quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome del 7 ottobre 2021 atto n. 199/CSR, cosi' come recepito dal DPCM del 9 marzo 2022.
Qualora un allievo iscritto ad un corso di assistente di studio odontoiatrico sia al contempo dipendente in una struttura odontoiatrica, il tirocinio curricolare deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e in una unita' operativa diversa da quella assegnata, fatto salvo quanto al paragrafo successivo.
Ai sensi dell'art 14 c.c. 1 e 2 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome del 7 ottobre 2021 atto n. 199/CSR, cosi' come recepito dal DPCM del 9 marzo 2022, per i dipendenti assunti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona entro il 20/04/2022, privi dell'apposito titolo, sussiste l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinche' gli stessi acquisiscano entro 36 mesi dalla data di assunzione l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico. In questi casi, la durata complessiva della formazione e' di 700 ore; le ore di tirocinio curricolare possono essere svolte presso il luogo di lavoro, di norma al di fuori dell'orario di lavoro oppure tracciate come ore di formazione distinte da quelle di lavoro.
Per le assunzioni avvenute il 20/04/2022, la data in cui tassativamente deve essere stata effettuata la formazione e sostenuto positivamente l'esame finale e' il 20.04.2025.
La percentuale di FaD ammessa (30%), da calcolare esclusivamente sul monte ore teorico, deve essere erogata in modalita' sincrona, gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Il corso di formazione deve essere erogato da docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Docente laureato in ambito medico/odontoiatrico per l'insegnamento delle materie contenute nelle unita' di risultato di apprendimento attinenti alla competenza "Assistenza all'odontoiatra";
- Docente/i con esperienza professionale o esperienza didattica complessivamente pari a tre anni maturata negli ultimi cinque anni.
La supervisione del tirocinio curricolare e' affidata dal responsabile della struttura ad un soggetto ("tutor aziendale") con esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi, maturata negli ultimi cinque anni nell'esercizio dell'attivita' lavorativa. E' necessario disporre di laboratori adeguatamente attrezzati. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. 3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze, consistente in una prova teorica e una prova pratica, mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta', indipendenza, trasparenza e tracciabilita' delle procedure, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013 e dell'Accordo Stato - Regioni del del 7 ottobre 2021 atto n. 199/CSR. All'interno della Commissione e' prevista la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale", relativo alla qualificazione di "Assistente di studio odontoiatrico". |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018 solo in esito a percorsi formativi formali autorizzati e/o riconosciuti da una Regione o Provincia autonoma, negli specifici limiti e modalita' eventualmente definiti dalla normativa di riferimento. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi va inoltrata direttamente all'Ufficio regionale competente, il quale formulera' un parere in merito all'accoglibilita' della stessa ed alla procedibilita' all'iter di individuazione messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti pregressi ai fini del riconoscimento del credito. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa.
Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'ASO, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del DPCM del 09/02/2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, c.2 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome del 7 ottobre 2021, accedono ad un percorso formativo di durata non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell'art. 10 del suddetto Accordo. Il percorso formativo deve fare riferimento alle competenze 2 e 3 dell'allegato 2 del citato Accordo. Nel caso dello standard formativo in oggetto le 250 ore si considerano assolte con la frequenza delle UF 68_ASS, 69_ASS, 70_ASS e 17_CTR. Il percorso con relativo esame finale deve concludersi tassativamente entro e non oltre il 21 aprile 2023.
Per quanto riguarda il tirocinio curriculare e' possibile riconoscere un credito di frequenza nella misura massima del 30% del monte ore previsto (400 ore), a fronte di documentate esperienze lavorative coerenti non inferiori a sei mesi.
Sono infine esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 11 cc. 1 e 2 dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 7 ottobre 2021.
Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio e' tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 3 dell'Accordo. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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