Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.). Modulo B - Teorico-pratico |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica |
Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
- |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
176 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
176 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
0 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Possesso di "Attestato di frequenza con profitto", del corso di formazione "Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del D.M. n. 214/2017. Accordo Stato - Regioni e P.A. del 17 aprile 2019, Rep. Atti n. 65/CSR. Modulo A - Teorico".
2. In alternativa all'Attestato di cui al punto 1, uno dei seguenti titoli:
- Laurea triennale in ingegneria meccanica
- Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria.
3. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga.
4. Per i laureati (Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria) che non hanno frequentato il Modulo A Teorico: Documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122
b) centri di controllo
c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti
d) Universita' o Istituti scolastici superiori.
La durata minima temporale dei periodi d'esperienza deve essere complessivamente di sei mesi.
L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n.455, dall'azienda o dall'Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si e' svolta ciascuna attivita' ed e' dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
1. Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica. I contenuti di conoscenza sono quelli minimi previsti dall'Allegato all'Accordo ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo a criteri di formazione dell'Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - del 17 aprile 2019.
2. La parte pratica obbligatoria per i moduli B1 e B2 e' da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Il soggetto erogatore deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente in materia. Prevedere un corpo docente che sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia dell'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale.
2. Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze previste dal corso, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
4. Attestazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di frequenza con profitto", del corso di formazione "Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.), di cui all'art. 13 del D.M. n. 214/2017. Accordo Stato - Regioni e P.A. del 17 aprile 2019, Rep. Atti n. 65/CSR. Modulo B - Teorico-pratico".
5. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del soggetto erogatore. |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza per i Moduli B2 e B3, secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018, solo in esito a percorsi formativi formali autorizzati e/o riconosciuti da una Regione o Provincia autonoma. La percentuale massima di crediti riconoscibili e' di 12 ore per il modulo B2 e di 18 ore per il modulo B3, esclusivamente sulla durata delle ore d'aula. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi va inoltrata direttamente all'Ufficio regionale competente, il quale formulera' un parere in merito all'accoglibilita' della stessa ed alla procedibilita' all'iter di individuazione, messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti pregressi ai fini del riconoscimento del credito. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
Per quanto attiene agli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento della formazione, si rimanda a quanto previsto dall'art. 6, dell'Accordo Stato - Regioni del 17/04/2019 (Rep. Atti n. 65/CSR). |