Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 2, D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi di educazione, formazione e lavoro |
Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
0114 Teacher training with subject specialisation |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
90 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
90 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
50 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 1. a) eta' non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie: BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2. (Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
2. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto erogatore. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. 3. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 4. Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante lezioni simulate. La percentuale di FaD ammessa (50%), deve essere erogata secondo le modalita' stabilite dall'Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: FaD massima ammessa n. 45 ore di cui al massimo n. 9 ore ammesse in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e dell'allegato 2 al DM febbraio 2024, n. 34. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. 3. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze previste dal corso. 4. Attestazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di frequenza", di cui all'Allegato 3 al D.M. n. 34/2024, su template regionale, valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 8, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.". 5. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del Soggetto erogatore. 6. In esito al percorso formativo, il soggetto erogatore dovra' trasmettere all'Ente territorialmente competente (in materia di trasporti e/o di autoscuole), in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso, l'elenco completo degli attestati rilasciati, unitamente ai seguenti dati: soggetto erogatore; tipologia di corso di formazione; data, luogo e orari in cui si e' svolto il corso; elenco nominativo dei corsisti con i dati anagrafici e le ore di frequenza per ciascuno di essi. |
Gestione dei crediti formativi |
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i., l'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), con esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per insegnanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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