Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Responsabile tecnico di tintolavanderia |
Livello EQF |
4 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Servizi alla persona |
ADA 1 |
Codice: | ADA.20.02.04 | Denominazione: | Gestione e organizzazione delle attivita' di tintolavanderia |
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ADA 2 |
Codice: | ADA.20.02.05 | Denominazione: | Realizzazione di operazioni di tintolavanderia |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Responsabile tecnico di tintolavanderia |
Descrizione profilo professionale |
Sovrintende l'attivita' professionale di tinto lavanderia, intesa come l'attivita' di impresa che, ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e s.m.i, esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per l'arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. |
Sequenze processo QNQR |
Gestione di tintolavanderie e pulizia di capi d'abbigliamento
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Referenziazione ATECO 2007 |
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
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Codice ISCED-F 2013 |
1011 Domestic services |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
250 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
250 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
- |
Durata minima stage in impresa (ore) |
- |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
30 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
a) Eta' non inferiore ai diciotto anni.
b) Diploma di scuola secondaria di 1° grado.
c) Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
d) Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
e) I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. In coerenza con l'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la percentuale totale di FaD ammessa e' del 30% da calcolare esclusivamente sulla parte teorica. Il 10% della parte teorica puo' eventualmente essere erogato in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all'attivita' formativa da realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attivita' formative di natura pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio puo' essere sostituito da una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente l'attivita' formativa da realizzare.
Obbligo di utilizzo di laboratori ed attrezzature adeguate anche attraverso convenzione fra organismo formativo ed impresa o altro soggetto dotato dei requisiti di accessibilita' e sicurezza. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata).
2. Condizione minima di ammissione all'esame finale e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze previste dal corso. Esame pubblico in conformita' alle disposizioni regionali vigenti.
4. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Certificato di qualifica professionale" per "Responsabile tecnico di tinto lavanderia" |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 19/199/CR7C/C9) secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018 solo in esito a percorsi formativi formali autorizzati e/o riconosciuti da una Regione o Provincia autonoma, negli specifici limiti e modalita' eventualmente definiti dalla normativa di riferimento. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi va inoltrata direttamente all'Ufficio regionale competente, il quale formulera' un parere in merito all'accoglibilita' della stessa ed alla procedibilita' all'iter di individuazione, messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti pregressi ai fini del riconoscimento del credito. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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