Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Area comune |
ADA 1 |
Codice: | ADA.24.04.22 | Denominazione: | Svolgimento delle attivita? di sorveglianza e accoglienza del pubblico |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
1032 Protection of persons and property |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
90 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
90 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
20 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti:
a) diciotto anni;
b) diploma di scuola secondaria di 1° grado.
2. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente.
4. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere l'A2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. Il numero massimo di allievi consentito e' pari a 16. In coerenza con l'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la percentuale totale di FaD ammessa e' del 20% da calcolare esclusivamente sulla parte teorica. Il 10% della parte teorica puo' eventualmente essere erogato in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato, composto per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Attestato di frequenza con esito positivo degli apprendimenti", relativo a "Addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell'art. 3, del D.M. 06/10/2009" (l'espressione "esame pubblico di certificazione delle competenze" si riferisce al rispetto della procedura d'esame di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e al D.I. 30/06/2015 e agli atti di attuazione della Regione Basilicata e non gia' alla tipologia di attestazione in esito, di cui all'allegato 7 del sopra citato D.I. -"Certificato" di qualificazione professionale-). |
Gestione dei crediti formativi |
Ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza per la UF 40_SPE-Realizzazione dei controlli dell'accesso al pubblico sui luoghi delle attivita' di intrattenimento e spettacolo con valore a priori, per l'intero segmento, al personale militare volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP1) congedato, in grado di dimostrare la positiva frequenza del ciclo addestrativo basico svolto durante la ferma, come da Quadro e del proprio Stato di Servizio. Tutta la procedura e' a cura del soggetto attuatore che e' tenuto a conservare agli atti la documentazione di riferimento e a comunicare all'Ufficio regionale competente l'eventuale riconoscimento dei crediti non oltre 2 giorni antecedenti l'avvio dell'attivita' formativa. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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