Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Aggiornamento |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica |
Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
- |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
16 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
16 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
100 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti: Installatori qualificati per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 28/2011 e s.m.i. (nello specifico: Responsabili tecnici in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 lettere a), a-bis), b), o d) del D.M. 37/2008). Per quanto riguarda la lettera c) di cui all'art. 4 comma 1, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, si intende rispettato quando l'attestato di formazione professionale e' rilasciato a seguito della frequenza del percorso formativo di cui all'allegato 4 del d.lgs. 28/2011 e delle Linee guida recanti "Standard formativo per l'attivita' di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. n. 28/2011" adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). 2. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Il percorso formativo deve essere progettato in funzione della specializzazione, deve pertanto portare obbligatoriamente il titolo generico "Aggiornamento installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 1, lett. f), dell'All. 4, al D.Lgs. n. 28/2011", seguito dalla macrotipologia impiantistica oggetto del percorso. Esempio: Percorso formativo di Aggiornamento installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 1, lett. f), dell'All. 4, al D.Lgs. n. 28/2011 - Impianti fotovoltaici e fototermolelettrici. Le UF del percorso dovranno essere declinate in modo specifico in funzione della macrotipologia impiantistica del progetto di riferimento, compilando, per ciascuna, il campo "Conoscenze oggetto di progettazione". "La percentuale di FaD ammessa e' del 100% erogabile esclusivamente in modalita' sincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato secondo quanto previsto dall'art.12 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attivita' di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. L'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento e' la frequenza del 100% delle ore complessive del percorso formativo. 3. Attestazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di frequenza semplice", del corso di formazione "Aggiornamento per Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 1, lett. f), dell'All. 4, al D.Lgs. n. 28/2011 - (Macrotipologia impiantistica oggetto del percorso)". 4. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del Soggetto erogatore. |
Gestione dei crediti formativi |
A coloro gia' in possesso di "Attestato di frequenza" al corso di formazione "Aggiornamento per Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili" per una o piu' delle macrotipologie impiantistiche non oggetto del presente standard formativo, si riconosce credito formativo a priori in relazione al modulo n. 2 "Aggiornamento sulle caratteristiche dei mercati e degli incentivi degli impianti FER". |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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