Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili |
Livello EQF |
- |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica |
Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
Descrizione profilo professionale |
- |
Referenziazione ATECO 2007 |
- |
Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
Codice ISCED-F 2013 |
0713 Electricity and energy |
Durata minima complessiva del percorso (ore) |
80 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
80 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
20 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
- |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti:
a) Diciotto anni;
b) Possesso dei titoli attestanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine il proscioglimento dell'obbligo di istruzione previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi";
c) Periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (nello specifico, gli impianti individuati all'art. 1, comma 2, lett. a) per Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici; gli impianti individuati all'art. 1, comma 2, lett. c) e d) per Biomasse per usi energetici, Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS e Sistemi solari e termici).
2. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore: scelta della componentistica; condizioni, controllo e modalita' di funzionamento dell'impianto; collaudo; manutenzione. Il percorso formativo deve essere progettato in funzione della specializzazione, deve pertanto portare obbligatoriamente il titolo generico "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28", seguito dalla macrotipologia impiantistica oggetto del percorso. Esempio: Percorso formativo per Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 - Impianti fotovoltaici e fototermolelettrici. Le UF del percorso dovranno essere declinate in modo specifico in funzione della macrotipologia impiantistica del progetto di riferimento, compilando, per ciascuna, il campo "Conoscenze oggetto di progettazione". In coerenza con l'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la percentuale totale di FaD ammessa e' del 20% da calcolare esclusivamente sulla parte teorica. Il 10% della parte teorica puo' eventualmente essere erogata in modalita' asincrona. Gli aspetti attuativi saranno regolamentati in fase di gestione. |
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attivita' di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.
L'Organismo di Formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica. Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attivita' pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.
I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto. Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, ecc.), i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le piu' attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilita' di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti. I laboratori potranno non essere di proprieta' dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto dell'attivazione del percorso e' necessario dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilita'.
La Regione Basilicata potra' verificare a campione l'idoneita' dei laboratori, anche attraverso enti o societa' controllate o partecipate di supporto tecnico. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale", relativo alla qualificazione di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 e dell'All. 4, del D.Lgs. n. 28/2011 - (Macrotipologia impiantistica oggetto del percorso)". |
Gestione dei crediti formativi |
Non e' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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