Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Operatore dell'uso dell'esplosivo in cava |
Livello EQF |
3 |
Settore Economico-Professionale (SEP) |
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre |
ADA 1 |
Codice: | ADA.07.02.07 | Denominazione: | Realizzazione dei lavori di abbattimento con esplosivo in cave e miniere a cielo aperto e in sotterraneo |
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Profilo professionale regionale di riferimento |
Brillatore |
Descrizione profilo professionale |
Cura, nel piu' rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e delle disposizioni normative, tutte le attivita' relative all'uso di esplosivo per lavori di escavazione ed estrazione di minerali: prelievo, movimentazione, custodia ed utilizzo.
In particolare, l'utilizzo dell'esplosivo comprende le attivita' di preparazione e brillamento dello stesso, ma anche la predisposizione di sistemi per il contenimento delle polveri e la cura delle operazioni di smaltimento o distruzione del materiale esplosivo avanzato o deteriorato.
Opera prevalentemente come lavoratore dipendente, o a chiamata, presso imprese che si occupano di coltivazione di cave e miniere. |
Sequenze processo QNQR |
Lavori di estrazione
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Referenziazione ATECO 2007 |
09.90.01 Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava 09.90.09 Altre attività di supporto all'estrazione
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Codice univoco ISTAT CP2021 |
6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere
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Codice ISCED-F 2013 |
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Durata minima complessiva del percorso (ore) |
400 |
Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
240 |
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
40 |
Durata minima stage in impresa (ore) |
160 |
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
20 |
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
Canale di offerta formativa |
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Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
a) Possesso dei titoli attestanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine il proscioglimento dell'obbligo di istruzione previo accertamento del possesso delle competenze connesse all'obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
b) Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. |
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici
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Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
Prevedere un corpo docente qualificato, composto per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. |
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF.
2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013.
4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale" relativo alla qualificazione di "Operatore dell'uso dell'esplosivo in cava".
Per l'esercizio dell'attivita' di "Operatore dell'uso dell'esplosivo in cava" e' necessario il conseguimento di un'apposita licenza cosi' come prevista dalla vigente normativa di settore. |
Gestione dei crediti formativi |
E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018, fatto salvo quanto non altrimenti disposto in sede di Avviso Pubblico. |
Indicazioni non cogenti di progettazione |
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