Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata (Seconda tranche)
AVVISO PUBBLICO -"Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata" Seconda tranche
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VORREI SAPERE, GENTILMENTE, COME FARE PER CONOSCERE L'ESITO DELLE PRATICHE PRESENTATE?
Risposta: La Determina di approvazione delle graduatorie n. 293/74AA del 25/04/2013 è stata pubblicata sul BUR Basilicata n. 12 del 16/04/2013 e i relativi elenchi sono disponibili al seguente link http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109270&otype=1058&id=1126603.
Numero protocollazione: FAQ13000170
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VORREI SAPERE SE LE DOMANDE GIA PRESENTATE E CHE PROBABILMENTE NON HANNO TROVATO CAPIENZA NELLA DISPONIBILITA PRECEDENTE, VENGONO PRESE AUTOMATICAMENTE IN CONSIDERAZIONE CON I FONDI ATTUALI O VANNO RIPRESENTATE?
Risposta: Le domande presentate, a valere sulla seconda tranche di finanziamento, che non sono state finanziate per indisponibilità di risorse, saranno prese in considerazione senza necessità di essere ripresentate, previa verifica dei requisiti e comunque fino alla capienza delle risorse disponibili.
Numero protocollazione: FAQ13000169
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LA DITTA HA PROCEDUTO AD ASSUMERE IN DATA 28/09/2012 UNA DIPENDENTE CON UN PART-TIME AL 40% (16 ORE SETTIMANALI)E IL 01/10/2012 HA PRESENTATO RICHIESTA PER POTER ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA , MA LA REGIONE HA SCARTATO TALE RICHIESTA PER MANCATO INCREMENTO NETTO OCCUPAZIONALE, IN DATA 07/01/2013 LA DITTA HA PROCEDUTO AD AUMENTARE L'ORARIO DI LAVORO DA 16 ORE A 24 ORE SETTIMANALI, A QUESTO PUNTO LA DITTA PUO' PRESENTARE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA MANTENENDO LO STESSO PROTOCOLLO O DEVE INOLTRARE UNA NUOVA RICHIESTA?
Risposta: Ai fini dell’accesso al beneficio del credito d’imposta dovrà verificarsi per una stessa azienda un incremento netto pari ad almeno n. 1 ULA, che potrà derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali. È evidente che la trasformazione del contratto del lavoratore interessato da 16 a 24 ore settimanali non consente comunque il raggiungimento dell’UNITÀ LAVORATIVA ANNUA (ULA). Ad ogni modo non è possibile presentare integrazioni della domanda, per cui, se lo, ritiene opportuno, anche alla luce di quanto sopra esposto, dovrà effettuare una nuova domanda acquisendo un nuovo numero di protocollo.
Numero protocollazione: FAQ13000159
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Il totale organico alla data dell'ultima assunzione per la quale si chiede il contributo si conteggia in termini di teste o di ula? Inoltre, da quello che ho capito il predetto totale organico, dovrebbe coincidere con il numero di assunti a tempo indeterminato. E' così? Grazie
Risposta: Vedi quesito FAQ12000193
Numero protocollazione: FAQ13000073
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NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, AL CAMPO "NUMERO DI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO" COSA VA INDICATO?
Risposta: vedi quesito FAQ12000193
Numero protocollazione: FAQ13000017
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Il n° delle dimissioni volontarie da inserire nell'istanza è riferito ai 12 mesi precedenti e va indicato solo se non si verifica incremento netto (ART 6 punto 2 del Bando) ? E se le dimissioni riguardano dipendenti con qualifiche diverse dal quella del lavoratore per il quale si chiede il beneficio, vanno comunque indicate?
Risposta: L’avviso pubblico, all’art. 6, comma 4, prevede che “Per poter accedere ai benefici del presente Avviso Pubblico, le assunzioni devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Ove non rappresenti un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria individuale dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale o ristrutturazione / riorganizzazione”. Questo vuol dire che solo nel caso in cui il posto di lavoro creato si è reso vacante a seguito di dimissioni, sarà ammissibile al beneficio pur in assenza di incremento netto. Il lavoratore per il quale si intende chiedere il beneficio deve, cioè, essere assunto in sostituzione lavoratore dimissionario e, dunque, nella stessa mansione.
Numero protocollazione: FAQ12000201
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Per quanto riguarda l'indicazione dei lavoratori nei 4 campi, come vanno conteggiati, un'unità è pari ad 1 anche se è a tempo parziale, o è in proporzione all'orario contrattuale? Ad es. un'unità part time a 25 ore è 0,625? Grazie
Risposta: Alla voce “Totale organico medio (su numero dipendenti a tempo indeterminato) nei 12 mesi precedenti l’assunzione” va riportata la media occupazionale, calcolata conteggiando solo i contratti a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo parziale rilevano nel calcolo della media in misura proporzionale rispetto alle ore di lavoro prestate. Alla voce “Totale organico (n. dipendenti a tempo indeterminato) alla data dell'ultima assunzione per la quale si chiede il contributo” va riportato il numero dei lavoratori rilevato in azienda al momento dell’ultima assunzione effettuata e per la quale si chiede il contributo. Si ricorda che ai fini dell'ammissione al contributo, l'assunzione (o la somma di più assunzioni, purché effettuate nello stesso mese solare) deve determinare l'incremento netto di almeno una unità di lavoro annuo (ULA). Pertanto l’incremento netto di 0,625 non le darebbe diritto al contributo.
Numero protocollazione: FAQ12000193
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Una società costituita prima della pubblicazione dell'avviso ma iscritta al REA dopo la data di pubblicazione (esattamente 16 gg dopo) può partecipare a questo avviso?
Risposta: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'avviso pubblico: “Sono beneficiari del presente Avviso Pubblico le imprese, aventi sede legale e/o operativa (stabilimento o ufficio) in regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. Ai sensi dell'Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 “si considera “impresa” ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica”. Pertanto, l'impresa deve risultare costituita ed avviata alla data del 16 luglio 2012.
Numero protocollazione: FAQ12000191
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Il numero di assunti con contratto a tempo indeterminato da indicare nella domanda, è un di cui del "Totale Organico medio nei 12 mesi precedenti" ? In caso di risposta negativa, cosa bisogna indicare in quel campo ?
Risposta: Il totale organico medio è la media occupazionale della sua azienda nei dodici mesi precedenti l’assunzione, calcolata considerando esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato. Il numero di assunti a tempo indeterminato è un’informazione aggiuntiva richiesta dall’amministrazione ai fini del raffronto del numero di dipendenti dell’azienda nei 12 mesi precedenti l’assunzione e il numero dei dipendenti dopo l’assunzione per la quale si richiede il beneficio
Numero protocollazione: FAQ12000187
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Se per un azienda l'incremento occupazionale è rappresentato da 0,23 (inteso come unita e non percentuale) si ha accesso al credito? Es. media degli ultimi dodici mesi 0,09 forza dopo assunzione 0,32
Risposta: L’incremento netto deve essere di almeno 1 unità di lavoro annuo.
Numero protocollazione: FAQ12000183
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Vorrei annullare la domanda che ho già inviato senza inoltrarne una nuova. e' possibile?
Risposta: No, non è possibile.
Numero protocollazione: FAQ12000182
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Vorrei sapere se è causa di esclusione dal bando la CIGO effettuata dopo (ossia il mese successivo) l'assunzione del lavoratore per il quale si chiede il contributo.
Risposta: L’Avviso Pubblico, all’art. 4, prevede che “Non hanno titolo a presentare domanda i beneficiari che: (...) • si trovino in una delle seguenti cause di esclusione: (…) o abbiano avuto in corso, al momento della nuova assunzione, periodi di CIGO e/o CIGS per i propri dipendenti (…)”. Pertanto, se la CIGO è stata attivata successivamente all’assunzione la domanda è ammissibile.
Numero protocollazione: FAQ12000178
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Come posso modificare l'importo richiesto per la concessione di credito di imposta se è errato? L'importo è determinante ai fini dell'accoglimento della domanda?
Risposta: L’importo è funzionale alla determinazione del contributo. Pertanto, se lei ritiene di aver inserito un importo errato dovrà annullare la domanda precedente inviando una nuova domanda.
Numero protocollazione: FAQ12000177
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Dato che per la nuova normativa il contratto di apprendistato professionalizzante è considerato un contratto a tempo indeterminato fin dall'inizio è possibile chiedere il credito di imposta per le assunzioni con tale contratto purchè siano ovviamente rispettate tutte le altre condizioni?Se invece contratto di apprenditato professionalizzante di vecchio tipo viene trasformato a tempo indeterminato è possibile richiedere il credito di imposta?
Risposta: L’art. 1 del D. Lgs. 167/2011 statuisce che “L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Quindi, la causa del contratto di apprendistato è la formazione e occupazione dei giovani, che è cosa diversa dalla causa del contratto di lavoro subordinato statuito dall’art. 2094 cc, che è l’unica tipologia che la Regione Basilicata intende incentivare con il credito d’imposta. Infatti, è solo dopo la conclusione del periodo di formazione che il rapporto di lavoro “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (art. 2 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 167/2011). Gli apprendisti, pertanto, non possono essere considerati destinatari ammissibili ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto. La trasformazione, invece, da un contratto di apprendistato a un contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2094 del cc, è ammissibile ai fini del riconoscimento del credito di imposta a patto che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico.
Numero protocollazione: FAQ12000175
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Con riferimento agli incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata, ossia il credito d’imposta previsto dalla legge n.106 del 12/07/2011 che ha convertito il c.d. “Decreto Sviluppo” D.L. n.70/2011, si chiede quanto segue: • Il credito d’imposta è cumulabile con il contributo economico previsto per i soggetti ospitanti che hanno assunto i beneficiari della work experience? Tale progetto in questione è gestito dalla Provincia di Potenza che eroga, alle aziende ospitanti anzidette, un bonus assunzione pari al 50% del costo salariale lordo per due anni nel limite di € 7.500/annui.
Risposta: L’art. 7 dell’Avviso Pubblico stabilisce che “Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 6 dell’art. 3 del presente Avviso Pubblico. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 7 del Reg.(CE) 800/2008 della Commissione”. L’intensità massima di aiuto per l’occupazione prevista dal summenzionato regolamento è pari al 50% del costo salariale lordo, che da quello che lei mi scrive mi sembra sia stato già raggiunto con il progetto finanziato dalla Provincia.
Numero protocollazione: FAQ12000172
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è considerato incremento occupazionale , ai fini della presentazione dell'istanta la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?
Risposta: Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale netto va considerato il totale organico medio (in termini di ULA) dell’azienda nei dodici mesi precedenti l’assunzione, calcolando solo i contratti a tempo indeterminato. Nel momento in cui si attua, pertanto, una trasformazione da TD a TI il lavoratore, che prima non era ricompreso nella media in quanto a TD, andrà conteggiato nel totale organico alla data di presentazione della richiesta, costituendo un incremento della media occupazionale. Verifichi, però, che il lavoratore sia in possesso di almeno uno dei requisiti previsti all’art. 5 dell’Avviso Pubblico. Se si tratta di trasformazione, infatti, potrebbe non avere il requisito di disoccupazione richiesto e occorre verificare che appartenga ad un’altra delle categorie previste.
Numero protocollazione: FAQ12000166
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ERA STATO ASSUNTO UN DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA 30.09.2012, SI E' PROCEDUTO ALLA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERINATO. IL DIPENDENTE NON POSSIEDE ALCUN TITOLO DI STUDIO E AL MOMENTO DELLA PRIMA ASSUNZIONE NON AVEVA ALCUN PERIODO DI DISOCCUPAZIONE. LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DETERMINA UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE. POSSIAMO PRESENTARE ISTANZA, QUALE LAVORATORE SVANTAGGIATO AVENDO IL DIPENDENTE IL SOLO REQUISITO DI CUI AL PUNTO B DELL'ART.5 DELL'AVVISO PUBBLICO?O E' NECESSARIO UN PERIODO DI DISOCCUPAZIONE?
Risposta: Ai sensi dell’art. 5, comma 1, (in ottemperanza al Reg. CE 800/2008) il lavoratore in questione è un soggetto svantaggiato, perché rientra in almeno una delle categorie previste al comma 1, punto A.
Numero protocollazione: FAQ12000165
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Nella voce "Totale organico (dip.t.indet.) alla data dell'ultima assunzione per la quale si chiede il contributo" va incluso anche il lavoratore per cui si chiede il credito?
Risposta: Sì
Numero protocollazione: FAQ12000164
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Possiamo usufruire del credito di imposta (bonus sud) per dipendenti assunti in data 2/06/2012 per incremento occupazionale, considerato che in data 1/07/2012 si è proceduto all’assunzione di ulteriori 4 dipendenti a tempo indeterminato e questi ultimi (ossia quelli assunti il 1/07/2012) sono stati successivamente licenziati in data 31/08/2012 per riduzione di personale? Si tenga conto del fatto che le mansioni espletate dai dipendenti assunti l’1/07/2012 e di poi licenziati sono diverse da quelle svolte dai dipendenti per i quali si richiede il bonus.
Risposta: L’art. 4, comma 3, dell’avviso pubblico prevede che: “Non hanno titolo a presentare domanda i beneficiari che: •si trovino in una delle seguenti cause di esclusione: o nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, abbiano effettuato riduzioni di personale tramite licenziamenti degli stessi lavoratori o di lavoratori impegnati nella medesima mansione per la quale si intende attivare l’assunzione (salvo il caso di dimissioni volontarie o di licenziamenti per giusta causa) o che abbiano giudizi pendenti in materia.
Numero protocollazione: FAQ12000163
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ieri abbiamo inviato una domanda; oggi vorremmo inviarne un'altra ma non vogliamo rischiare di cancellare quella di ieri. Appena premuto il tasto "partecipa" viene fuori un avviso: "attenzione esiste un documento inviato, proseguendo all'invio si annulla il precedente". Cosa fare per essere sicuri di inoltrare una nuova domanda senza cancellare la precedente?
Risposta: Il messaggio è solo di avviso, all'atto dell'invio le verrà visualizzato il messaggio che l'avvisa che proseguendo l'istanza precedente verrà annullata, per ovviare a ciò basta inserire nel progressivo domanda il numero successivo a quello che ha inserito sulla prima
Numero protocollazione: FAQ12000161
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Sono le 7.00 del 1 ottobre 2012. Come mai non è possibile predisporre online la domanda?
Risposta: Come pubblicato il bando si apre alle ore 8:00
Numero protocollazione: FAQ12000159
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SONO AMMESSE A PARTECIPARE AL BANDO LE GRANDI IMPRESE?
Risposta: Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico sono ammesse a partecipare “le imprese, aventi sede legale e/o operativa (stabilimento o ufficio) in regione Basilicata alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico”, laddove per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica.
Numero protocollazione: FAQ12000157
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devo inviare l'avviso per 6 dipendenti, perchè non posso compilare la domanda in anticipo e poi inviarla. perchè devo essere sfavorito rispetto a chi deve inserire i dati per1 sola assunzione. perchè la proceura non consente l'inserimento in anticpo dei dati (con la possibilità di controllarli e verificarli) e provvedere lunedì al solo invio?
Risposta: Il sistema non consente di precompilare le domande prima della data di apertura dell’Avviso Pubblico.
Numero protocollazione: FAQ12000155
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