AVVISO PUBBLICO "SPIC 2020 - SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA" - IV TRANCHE
AVVISO PUBBLICO "SPIC 2020 - SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA" - IV TRANCHE
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1.Tra i destinatari del bando figurano i Titolari di impresa. In tale definizione sono ammissibili anche i soci accomandatari (legali rappresentanti) delle società in accomandita semplice? 2. E’ ammissibile la Guida turistica o escursionistica in possesso di Partita Iva e iscritto alla Camera di Commercio ?
Risposta: Risposta quesito 1: i soci accomandatari (legali rappresentanti) possono essere considerati destinatari della formazione ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico SPIC nella misura in cui ricadono nella fattispecie contemplata al punto iv) del comma 3 e precisamente: "[…] ove direttamente impegnati nel processo produttivo." Risposta a quesito 2: per dare riscontro al quesito formulato è necessario conoscere a quale titolo intende partecipare allo spic la Guida turistica o escursionistica.
Numero protocollazione: FAQ17000024
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Un O.d.F. che desidera proporre un progetto Spic 2020 interaziendale, ha l'obbligo di accreditare la sede del corso se non è quella presso la quale detiene l'accreditamento regionale e neanche quella di una delle aziende e/o professionisti coinvolti nel progetto?
Risposta: Sì
Numero protocollazione: FAQ16000301
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I Liberi Professionisti ai sensi dell'art. 1 co. 821 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono equiparati alle PMI ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 in quanto soggetti che esercitano attività economica, pertanto all'interno dell'Avviso Pubblico SPIC 2020 un Libero Professionista con Partita IVA iscritto al rispettivo Albo/Ordine Professionale potrebbe beneficiare di aiuti alla formazione in Regime di Esenzione fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili, in base all'art. 3 dell'Avviso Pubblico?
Risposta: E’ possibile il ricorso agli aiuti di Stato in regime di esenzione (art. 3 dell'AP SPIC 2020) nella misura in cui siano rispettate le disposizioni dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico – Caratteristiche della formazione finanziabile a sportello – ed in particolare quanto disposto al comma 7 e cioè che lo studio professionale metta in formazione almeno 5 dipendenti ivi compreso il titolare dello studio.
Numero protocollazione: FAQ16000286
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Nel caso di un Libero Professionista iscritto ad un Ordine Professionale, la spesa per la formazione sarà data dal costo orario lordo per il n° di ore di partecipazione in formazione (cofinanziamento privato). Il costo orario lordo, individuato tramite il Tariffario professionale di categoria prendendo come riferimento la voce più attinente alla formazione, con quale documentazione contabile dovrà essere provato in fase di rendicontazione?
Risposta: Anche al libero professionista, inteso come imprenditore, si applicano le disposizioni del Regolamento 651/2014 art. 31 con particolare riferimento, in risposta al quesito di specie, al comma 3, che per facilità di consultazione si riporta di seguito:
Articolo 31
Aiuti alla formazione
1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.Numero protocollazione: FAQ16000281
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Nel caso in cui i beneficiari di un progetto multiaziendale approvato e finanziato (III tranche) siano liberi professionisti (lavoratori autonomi senza dipendenti), l’allegato B da produrre per l’avvio delle attività formative in cui si dichiara “di aver rispettato le disposizioni di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (artt. 25 e 27) in materia di pari opportunità tra uomo e donna” va prodotto oppure no?
Risposta: Nel caso di specie sottorappresentato (liberi professionisti senza dipendenti) non è necessario produrre la dichiarazione di cui all’allegato B; detta condizione va semplicemente comunicata in fase di produzione della documentazione necessaria per l’avvio delle attività formative.
Numero protocollazione: FAQ16000274
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