Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurriculari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata
Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurriculari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata
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E' possibile prorogare un tirocinio extracurriculare finanziato con tale avviso pubblico dopo la chisura della parte finanziata ? resta inteso ovviamente che devono essere rispettate tutte le altre condizioni di legge e che poi l'indennita' obbligatoria da corrispondere al tirocinante debba essere completamente a carico dell'azienda.
Risposta: Si
Numero protocollazione: FAQ18000187
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In riferimento alla FAQ17000367, è possibile dunque ritenere una persona richiedente asilo politico, come già riportato dalla Questura di riferimento sul documento, tra i “ - richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015 o per motivi umanitari;”? In tal caso, dunque, un’azienda che ha tra 0 e 5 dipendenti potrà attivare complessivamente 2 tirocini in garanzia giovani di cui uno a valere per un cittadino italiano e uno per il richiedente asilo, considerando che quest’ultimi non rientrano nel computo?
Risposta: Si è possibile. È opportuno ricordare che nel caso di tirocini extracurriculari promossi in favore di cittadini comunitari o stranieri extra Ue nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, i destinatari della misura devono risultare regolarmente soggiornanti, residenti in Regione Basilicata e non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Nel caso poi di tirocini promossi in favore di rifugiati e i richiedenti asilo, vale la condizione che abbiano acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme nazionali che consente loro di partecipare al mercato del lavoro, vale a dire in possesso di permesso di soggiorno e dopo sei mesi di permanenza sul territorio nazionale (senza che sia intervenuta la decisione sulla domanda di asilo).
Numero protocollazione: FAQ18000004
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Visti i tempi ristretti e le difficoltà per procedere all'acquisizione delle credenziali Spid necessarie per l'accesso al sito dei servizi online della Regione Basilicata, propedeutici alla predisposizione e protocollazione della manifestazione d'interesse ad ospitare un tirocinante DGR 1006/2014, è possibile prevedere una deroga alla presentazione della stessa, procedendo nel contempo a protocollare la Domanda di finanziamento?
Risposta: Si, la manifestazione di interesse di cui alla D.D. n. 1006/2014 può essere acquisita dall' Ufficio Politiche del Lavoro, su espressa richiesta dell'azienda ospitante che sottoscrive la candidatura a valere sull'Avviso Pubblico. La manifestazione di interesse in parola deve essere formalizzata utilizzando il format allegato da inviare al seguente indirizzo PEC ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
Numero protocollazione: FAQ18000002
Allegato: Scarica allegato
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Letta la risposta alla FAQ n.17000376 si chiede se, in caso di impedimento al rispetto del termine perentorio di avvio del tirocinio indicato nell’istanza, è possibile posticipare tale termine del periodo corrispondente a quello di durata dell’impedimento?
Risposta: Il termine perentorio di avvio del tirocinio indicato nell’istanza è differibile nel solo caso di impedimento oggettivo, ovvero nel solo caso in cui il tirocinante non riesca a perfezionare per tale data le procedure di iscrizione al Programma Garanzia Giovani, di profilazione e di sottoscrizione del Patto di servizio presso il competente Centro per l’impiego. Resta ferma, nel caso in esame, una durata del tirocinio coerente con la nuova calendarizzazione, atteso che per disposizioni ministeriali il termine ultimo per la conclusione dei tirocini finanziati con l’Avviso Pubblico in parola è fissato al 30 giugno 2018.
Numero protocollazione: FAQ18000001
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In riferimento alle risposte relative alle FAQ 17000378 e 17000376, si sottopone quanto segue: a seguito di alcune vs autorizzazione ricevute in data odierna, abbiamo provveduto a contattare i consulenti del lavoro dei soggetti ospitanti e abbiamo appreso che i loro uffici sono chiusi fino al 7 gennaio 2018 per festività natalizie, per cui, considerato che sono i consulenti del lavoro che trasmettono l'UNILAV per l'attivazione del tirocinio, siamo impossibilitati ad avviare i tirocini autorizzati per i quali abbiamo previsto come data di avvio il 4 gennaio 2018. E' possibile derogare a questo vincolo e posticipare l'avvio in data 10 gennaio 2018?da
Risposta: L'impedimento non deve essere imputabile alle parti contraenti (soggetto ospitante e soggetto promotore). La comunicazione UNILAV è un obbligo del soggetto ospitante che si può adempiere direttamente o per delega.
Numero protocollazione: FAQ17000379
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Letta la risposta alla FAQ n.17000376 si chiede se, in caso di impedimento al rispetto del termine perentorio di avvio del tirocinio indicato nell’istanza, è possibile posticipare tale termine del periodo corrispondente a quello di durata dell’impedimento?
Risposta: Il termine perentorio di avvio del tirocinio indicato nell’istanza è differibile nel solo caso di impedimento oggettivo, ovvero nel solo caso in cui il tirocinante non riesca a perfezionare per tale data le procedure di iscrizione al Programma Garanzia Giovani, di profilazione e di sottoscrizione del Patto di servizio presso il competente Centro per l’impiego. Resta ferma, nel caso in esame, una durata del tirocinio coerente con la nuova calendarizzazione, atteso che per disposizioni ministeriali il termine ultimo per la conclusione dei tirocini finanziati con l’Avviso Pubblico in parola è fissato al 30 giugno 2018.
Numero protocollazione: FAQ17000378
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la data di avvio tirocinio inserita nella domanda di finanziamento è da intendersi come perentoria?
Risposta: Si.
Numero protocollazione: FAQ17000376
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Può un tirocinante fare la domanda senza aver individuato il soggetto ospitante? In modo che venga contattato dal centro dell'Impiego di appartenenza?
Risposta: No.
Numero protocollazione: FAQ17000375
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1. E' possibile prevedere l'attivazione di tirocini extracurriculari a valere sul programma Garanzia Giovani che durino 5 mesi e 20 giorni? Se si, l'indennità di partecipazione viene erogata al tirocinante anche se la durata prevista dell'ultimo mese era di soli 20 giorni (anziché 30), supponendo che il tirocinante realizzi oltre il 70% delle ore previste in quei 20 giorni? 2. Se si prevede un tirocinio extracurriculare di durata 5 mesi, viene riconosciuto ugualmente l'intero compenso al Soggetto Promotore?
Risposta: Le Linee guida in materia di tirocini di cui alla Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130 prevedono all' art. 3, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante dei tirocini extracurricuIari, ed in particolare : a) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), e d); b) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a); c) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. 2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mes~ ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese. Nel caso in esame il tirocinio può avere una durata complessiva di cinque mesi. Se si, l'indennità di partecipazione viene erogata al tirocinante anche se la durata prevista dell'ultimo mese era di soli 20 giorni (anziché 30), supponendo che il tirocinante realizzi oltre il 70% delle ore previste in quei 20 giorni? 2. Se si prevede un tirocinio extracurriculare di durata 5 mesi, viene riconosciuto ugualmente l'intero compenso al Soggetto Promotore?
Numero protocollazione: FAQ17000371
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un'azienda che non ha codice ateco, perchè non tenuta ad iscriversi alla camera di commercio può attivare un tirocinio garanzia giovani?
Risposta: Il codice ATECO è individuato anche nel documento attestante l’attribuzione del numero di Partita IVA.
Numero protocollazione: FAQ17000368
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E’ possibile per una impresa che rientra nella fascia di dipendenti 0-5 attivare contemporaneamente un tirocinio per un soggetto non rientrante nelle categorie svantaggiate e uno o più tirocini per soggetti rientranti nella categoria di persone con disabilità, o di persone richiedenti asilo politico, giacchè le due suddette categorie non rientrano nel computo dei limiti dei tirocini attivabili?
Risposta: Le Linee guida in materia di tirocini di cui alla Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130, all'art. 8 escludono l'applicazione dei limiti di contingentamento di cui al comma 1 del medesimo articolo per i tirocini attivati in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, letto e), e precisamente: - persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, delIa legge n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; - richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015; - le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014. Per tutte le altre tipologie di destinatari di tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa, secondo le quote di contingentamento di cui al comma 1 dell'art.8.
Numero protocollazione: FAQ17000367
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E' possibile prevedere una deroga alla presentazione della manifestazione di interesse ai sensi della D.D. n. 1006/2014, considerato che la procedura per la richiesta dello Spid risulta complessa per le imprese interessate e dati i tempi ristretti della scadenza del 4 gennaio?
Risposta: Si, la manifestazione di interesse di cui alla D.D. n. 1006/2014, può essere acquisita su richiesta espressa dell'azienda ospitante che sottoscrive congiuntamente al soggetto promotore la candidatura a valere sull'Avviso Pubblico in argomento, all' Ufficio Politiche del Lavoro al seguente indirizzo PEC ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
Numero protocollazione: FAQ17000366
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Gli allegati alla domanda (quindi convenzione e progetto formativo) vanno mandati tramite Pec? Se si immediatamente dopo la presentazione dell'istanza o al momento in cui quest'ultima risulta approvata? a quale indirizzo va inoltrata la pec?
Risposta: No, il progetto formativo e la convenzione devono essere allegati all'UNILAV (Comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio)
Numero protocollazione: FAQ17000364
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In adesione al precedente Avviso Procedure di attivazione di tirocini extracurriculari e all’A.P. Multimisura , alcuni NEET hanno sottoscritto il PAI con una ATS da cui non intendono essere più essere seguiti. Nello specifico, sono giovani iscritti al Programma G.G. e profilati che non hanno fruito della Misura 5 Tirocinio. Per poter attivare un tirocinio con le nuove Procedure devono comunicare qualcosa alla predetta ATS?
Risposta: No, la precedente adesione all’ATS è decaduta con l’interruzione delle attività disposta dall’Ufficio. Per promuovere un tirocinio, basterà seguire le Procedure d’attivazione dei Tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1991/2017.
Numero protocollazione: FAQ17000363
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Il soggetto ospitante che intende candidare la domanda di finanziamento ai sensi della D.D. 1991/2017, deve prima presentare la manifestazione di interesse ai sensi della D.D. 1006 del 2014?
Risposta: Si.
Numero protocollazione: FAQ17000360
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Se un tirocinio viene avviato in data 08.01.2018, è possibile prevederne la conclusione in data 30.06.2018? Se si, come viene calcolata l'ultima indennità di frequenza del tirocinante (riferita al periodo dal 07.06.2018 al 30.06.2018)?
Risposta: Se un tirocinio viene avviato in data 08.01.2018, è possibile prevederne la conclusione in data 30.06.2018? R. Si Se si, come viene calcolata l'ultima indennità di frequenza del tirocinante (riferita al periodo dal 07.06.2018 al 30.06.2018)? Come previsto dall’ Art. 8 delle Procedure d’attivazione dei Tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1991/2017 , l’indennità regionale può essere erogata solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle ore di presenze mensili previste dal Progetto formativo Individuale.
Numero protocollazione: FAQ17000359
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Può una azienda che ha già ospitato 2 tirocini con GG, di cui uno trasformato in rapporto di lavoro, attivare nuovi tirocini con mansioni differenti a quelle precedenti?
Risposta: Si, nel rispetto limiti numerici previsti all'art. 8 delle "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvate con Delibera di Giunta regionale 24 ottobre 2017, n.1130.
Numero protocollazione: FAQ17000356
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Il giovane che ha svolto un tirocinio garanzia giovani, per il periodo dal 15/04/2015 al 30/06/2015, comunicando le proprie dimissioni, può attivare un altro tirocinio in G.G. presso un soggetto ospitante diverso, per il periodo restante riscrivendosi al progetto garanzia giovani e sostenendo il relativo colloquio?
Risposta: Si. Può svolgere il tirocinio per i restanti mesi non fruiti
Numero protocollazione: FAQ17000353
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Vorremmo attivare i tirocini formativi in qualità di Soggetto Promotore Individuale anche per giovani iscritti alle A.T.S autorizzate. E' Possibile? Inoltre, le imprese possono attivare tirocini formativi anche per loro familiari?
Risposta: Si il giovane NEET può scegliere un diverso soggetto promotore per l’attivazione del tirocinio extracurriculare di cui alla Determinazione 1991/2017 poiché il PAI eventualmente stipulato è scaduto e per l’attivazione del suddetto tirocinio è richiesto solo la stipula del Patto di Servizio di presa in carico con il competente Centro per l’Impiego. Pur non essendoci una norma che lo vieti espressamente, l'orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è di evitare l'attivazione del tirocinio quando tra aziende ospitanti e giovani tirocinanti esiste un grado di parentela o affinità entro il III grado, sulla base di definizione contenuta nel Codice Civile (artt. 74-78).
Numero protocollazione: FAQ17000352
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1. Posso inviare oggi (12.12) una istanza su portale RB e indicare come partenza tirocinio il 02.01.2018? 2. Una azienda che ha attivato e concluso un tirocinio extracurriculare può adesso accedere ai tirocini GG? 3. Una azienda che ha in atto in questo momento un tirocinio extracurriculare può attivare contemporaneamente un tirocinio GG rispettando i limiti numerici imposti (l'azienda ha al suo attivo n. 10 dipendenti)? 4. Nella comunicazione obbligatoria (UNILAV) il consulente deve specificare che si tratta di tirocinio GG?
Risposta: 1. Posso inviare oggi (12.12) una istanza su portale RB e indicare come partenza tirocinio il 02.01.2018? Si. A riguardo, si precisa che l’avvio del tirocinio è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Ufficio Politiche del Lavoro che viene trasmessa via PEC e può contenere prescrizioni . Il tirocinio avviato senza autorizzazione non è ammesso a finanziamento in Garanzia Giovani. 2. Una azienda che ha attivato e concluso un tirocinio extracurriculare può adesso accedere ai tirocini GG? Si, nei limiti numerici, temporali e profili stabiliti dalle Linee Guida approvate con DGR n 1130/2017, comunque a favore di giovani NEET che non hanno già fruito della misura 5 – tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica. 3. Una azienda che ha in atto in questo momento un tirocinio extracurriculare può attivare contemporaneamente un tirocinio GG rispettando i limiti numerici imposti (l'azienda ha al suo attivo n. 10 dipendenti)? Si, nei limiti numerici, temporali e profili stabiliti dalle Linee Guida approvate con DGR n 1130/2017. 4. Nella comunicazione obbligatoria (UNILAV) il consulente deve specificare che si tratta di tirocinio GG? SI
Numero protocollazione: FAQ17000351
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Nelle "Procedure di attivazione dei Tirocini extracurriculari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata", all'art. 2 si prevede "Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni". Invece, all'art. 4 si rileva che "Le misure, previste nell'ambito del PAR, sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni,...". Si chiede se il tirocinio formativo può essere attivato anche per giovani con 16 anni di età come indicato all'art. 1.
Risposta: Sì, se hanno assolto all’obbligo di istruzione. La regola generale è che il giovane deve trovarsi in età lavorativa (16 anni) e che abbia assolto all’obbligo di istruzione (10 anni di scolarità) e al diritto dovere all’istruzione e alla formazione (18 anni o in alternativa il conseguimento di un titolo di scuola riconosciuto). Al requisito dell’obbligo di istruzione non si può assolutamente derogare. Il giovane pertanto deve, presentando un documento di identità in corso di validità, autocertificare la frequenza in Italia di 10 anni di scuola. Qualora gli anni di scuola dell’obbligo siano stati frequentati all’estero è necessario esibire una certificazione con traduzione in lingua italiana che attesta tale frequenza. Il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione si assolve frequentando un corso di studi o tramite l’assunzione con contratto di apprendistato. Inoltre, la sottoscrizione del progetto formativo deve essere convalidata con specifica sottoscrizione di chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale. Fanno eccezione: - giovani tra i 16 e i 18 anni che una Pubblica Amministrazione ha riconosciuto in condizione di svantaggio e per i quali si ritiene che lo svolgimento di un periodo di tirocinio possa essere utile per contrastare e ad evitare problemi di devianze; - i giovani segnalati in dispersione dall’Anagrafe Regionale degli Studenti che i CPI definiscono in condizione di svantaggio e, in forza dei loro compiti di contrasto alla dispersione, avviano ad un tirocinio con finalità di reinserimento in un percorso di istruzione, formazione o apprendistato; - Con il compimento del 18esimo anno di età si è prosciolti dall’obbligo di istruzione e dal diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
Numero protocollazione: FAQ17000350
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1.E' necessario che le imprese inviino comunque la manifestazione di interesse? 2. quanti giorni dopo l'invio della domanda di attivazione del tirocinio può essere stipulata la convenzione? 3. la domanda di ammissione a contributo del tirocinante da inviare via PEC di cui si parla all. art 7 ultimo comma, prevede un format? 3. l'A.P. all'art 7 prevede la firma del tirocinante sulla domanda di finanziamento ma il format non lo prevede. Chiediamo come poter inserire la firma del tirocinante. 4. E' necessario che il soggetto ospitante e promotore firmino anche a penna? 5. Il progetto formativo e la convenzione devono essere allegati alla domanda di finanziamento? Se no, quanti giorni dopo vanno inviati?
Risposta: E' necessario che le imprese inviino comunque la manifestazione di interesse? R. Si. 2. quanti giorni dopo l'invio della domanda di attivazione del tirocinio può essere stipulata la convenzione? R. La convenzione deve essere stipulata dopo formale autorizzazione all’attivazione del tirocinio, da parte dell’Ufficio Politiche del Lavoro. 3. la domanda di ammissione a contributo del tirocinante da inviare via PEC di cui si parla all. art 7 ultimo comma, prevede un format? R. La domanda di candidatura deve essere presentata telematicamente attraverso il Sistema Centrale Bandi al seguente link http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp, come previsto dall’ Art. 7 delle Procedure d’attivazione dei Tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1991/2017. 3. l'A.P. all'art 7 prevede la firma del tirocinante sulla domanda di finanziamento ma il format non lo prevede. Chiediamo come poter inserire la firma del tirocinante. 4. E' necessario che il soggetto ospitante e promotore firmino anche a penna? R. Vedi risposta a FAQ n. FAQ17000344. 5. Il progetto formativo e la convenzione devono essere allegati alla domanda di finanziamento? Se no, quanti giorni dopo vanno inviati? R. Il progetto formativo e la convenzione non devono essere allegati alla candidatura, ma allegati all'UNILAV (comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio).
Numero protocollazione: FAQ17000348
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1. Un'azienda che ha già aderito alla Manifestazione d'interesse di cui alla DGR n. 1006/2014 per ospitare un tirocinante nell'ambito di un determinato profilo professionale e adesso intende ospitare un tirocinante per un profilo diverso deve presentare nuova domanda di adesione? 2. Nella domanda di finanziamento di cui all'art. 7 della DD n. 1991 del 24.11.2017 è possibile indicare nominativi di tirocinanti che, se pur già iscritti al Programma Garanzia Giovani, non sono stati ancora profilati dal CPI di riferimento (e, quindi, non hanno ancora sottoscritto il Patto di Servizio)? Se si, è possibile con questi tirocinanti sottoscrivere il patto formativo prima della stipula del Patto di Servizio presso il CPI (considerando che, ai sensi dell'Art. 6 della suddetta DD n. 1991 del 24.11.2017 la domanda di contributo deve essere inviata contestualmente alla stipula della convenzione, corredato da progetto formativo)?
Risposta: 1) No, non è necessario. 2) Si è possibile. 3) Non è possibile. Il Patto formativo deve essere sottoscritto dopo la profilazione e la correlata stipula del Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego. Per osservare la previsione di cui al citato art. 6 dell’Avviso Pubblico si deve indicare nella candidatura su Centrale Bandi la prevista data di avvio effettivo del tirocinio che risulterà anche dall’UNILAV cui viene allegata la convenzione ed il Progetto Formativo Individuale.
Numero protocollazione: FAQ17000347
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Art 7 - Procedure di attivazione - 1) L'istanza online va firmata in P7m soltanto dal soggetto promotore o congiuntamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante ? 2) Successivamente all'invio della manifestazione d'interesse vi è una tempistica di risposta da parte della Regione (tenendo presente la data presunta di attivazione del tirocinio inserita), quali sono gli ulteriori passaggi da seguire prima dell'attivazione del tirocinio? 3) Se un ragazzo ha frequentato un percorso formativo nell'ambito del programma Garanzia Giovani può attivare un tirocinio solamente con un profilo coerente al corso seguito o può svolgere tirocinio con un profilo differente? 4) Se un ragazzo ha dato precedentemente adesione ad una Ats ed ora vuole attivare un tirocinio con un altro soggetto promotore può farlo e quali passaggi deve seguire?
Risposta: 1) Vedi risposta a FAQ n. FAQ17000344. 2) L’Ufficio Politiche del Lavoro autorizza l’ attivazione del tirocinio entro max 5 giorni dalla presentazione dell’istanza. 3) Si è possibile attivare un tirocinio coerente con un corso di formazione già frequentato nell’ambito del Programma G.G. 4) Si il giovane NEET può scegliere un diverso soggetto promotore per l’attivazione del tirocinio extracurriculare di cui alla Determinazione 1991/2017 poichè il PAI eventualmente stipulato è scaduto e per l’attivazione dei predetto tirocinio è richiesto solo la stipula del Patto di Servizio di presa in carico con il competente Centro per l’Impiego.
Numero protocollazione: FAQ17000346
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I 20 gg di scadenza sono da calendario?
Risposta: No. I 20 gg si calcolano escludendo i festivi. Pertanto, la scadenza è il 4.1.2018
Numero protocollazione: FAQ17000345
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1. Nell'Avviso è approvata solo la convenzione e non il progetto formativo. Dove è reperibile il format del progetto? 2. Nell'Avviso si richiede la sottoscrizione dell'aspirante tirocinante sull'istanza di candidatura, ma nel relativo modello su Centrale Bandi sono previste solo le firme del soggetto ospitante e di quello promotore. Quando e dove si appone la firma del tirocinante? 3. Chi ha già svolto un tirocinio in G.G. può svolgere un altro tirocinio per un profilo diverso e in un'altra azienda? 4. Può svolgersi in G.G. un tirocinio in un percorso di praticantato?
Risposta: 1. Il Progetto formativo è quello in uso per le generalità dei tirocini extracurriculari in Regione Basilicata. Comunque, il format è pubblicato su www.lavoro.basilicata.it=""> alla sezione Avvisi e Bandi - Tirocini. 2. La firma del tirocinante andrà apposta sul progetto formativo che, unitamente alla convenzione, dev'essere allegata all'UNILAV (comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio). 3. No, in quanto comunque è duplicazione di misura. 4. No, il giovane tirocinante dev'essere NEET e cioè non inserito in nessun percorso lavorativo, né di studio e/o formativo.
Numero protocollazione: FAQ17000344
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