Riconoscimento quale Organismo di consulenza aziendale in agricoltura in Regione Basilicata
Domanda di riconoscimento quale Organismo di consulenza aziendale in agricoltura in Regione Basilicata
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Al punto 4 “Documentazione Richiesta” al punto b viene richiesto CV redatto utilizzando l’Allegato B (CV Europass). Si chiede di conoscere se necessita da parte dei professionisti individuati la compilazione del modello su indicato o se si ritiene sufficiente che il CV allegato, in formato Europass, contenga i requisiti minimi contenuti nel modello allegato (INFORMAZIONI PERSONALI, ESPERIENZA PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, COMPETENZE PERSONALI, ….., ……) tali da far emergere le competenze professionali per gli ambiti di consulenza per i quali si richiede accreditamentento.
Risposta: I CV devono essere presentato in formato Europass, al fine di consentire una più agevole ed omogenea valutazione dell’esperienza professionale/formativa dei consulenti di cui intende avvalersi l’Organismo di consulenza che chiede il riconoscimento e devono riportare, in ogni caso, puntualmente tutte le informazioni richieste all’art.6, lettera C delle disposizioni attuative regionali, per consentirne la corretta valutazione ai fini dell’ammissibilità.
Numero protocollazione: FAQ19000086
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Una associazione no profit, che svolge servizi alla cittadinanza del settore ambientale,mitigazione cambiamenti climatici , protezione biodiversità e delle acque,ecc…può richiedere il riconoscimento come organismo di consulenza ?
Risposta: L’art. 5, commi 1 e 2 del DM 3 febbraio 2016, recepito negli artt. 5 e 6 delle disposizioni attuative regionali, prevede che possano essere riconosciuti quali organismi di consulenza privati “le imprese, costituite anche in forma societaria, le società ed i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale” e l’oggetto sociale deve prevedere espressamente l’erogazione di attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale. Gli organismi che intendono richiedere il riconoscimento devono possedere, pena l’inammissibilità, tali caratteristiche.
Numero protocollazione: FAQ19000085
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Cosa si intende per “copie confromi all’originale” atteso che solo un pubblico ufficiale o un notaio può autenticare delle copie conformi?
Risposta: Si rammenta il combinato disposto degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. n.445/00 e s.m.i., recante Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, che prevede espressamente che “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38” (art.47) e che tale dichiarazione “può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale”. Pertanto i documenti richiesti dall’avviso possono essere presentati in copia conforme all’originale, cioè accompagnati dalla richiamata dichiarazione di cui all’art.47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), corredata da un valido documento di riconoscimento del dichiarante (art.38).
Numero protocollazione: FAQ19000078
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Al punto 2 dell'art. 6 dell'AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA AVENTI SEDE LEGALE IN REGIONE BASILICATA si richiedono "copie conformi agli originali delle attestazioni relative alle esperienze professionali e degli attestati di partecipazione ad iniziative formative/informative rilasciati dagli Enti organizzatori, effettuate negli ultimi 3 anni, relative alle tematiche per le quali si offre la consulenza aziendale, per la tipologia di consulenti descritta al punto 3.2 dell’Art.7 del presente Avviso; Poiché nel Bando non vi è alcun riferimento al punto 3.2 dell’Art 7, si chiede di precisare quali professionisti devono produrre tali copie conformi.
Risposta: Il riferimento al punto 3.2 dell’Art.7 è un refuso materiale: tale riferimento deve intendersi sostituito con “per la tipologia di consulenti descritta alla lettera C - punto 1.2 dell’Art.6 delle Disposizioni attuative regionali, dove sono indicati i requisiti per il riconoscimento, fra cui le tipologie di consulenti.
Numero protocollazione: FAQ19000077
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Per la misura 2.1 è possibile costituirsi in ATP? Associazione tra professionisti con solo partita Iva? Bisogna eventualmente registrarla?
Risposta: L’associazione temporanea tra professionisti è caratterizzato da un vincolo associativo occasionale, temporale e limitato (con scadenza) alla realizzazione di un’attività specifica, che i singoli soggetti da soli non potrebbero affrontare e/o svolgere compiutamente. La costituzione di una ATP non instaura fra i soggetti che vi partecipano un vincolo di natura societaria o associativa permanente, né tantomeno, in una ATP, si ravvisa la finalità richiesta ai sensi dell’art. 6, punto elenco B) delle Disposizioni regionali. I soggetti pertanto devono essere costituiti in forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale, quali società tra professionisti. Il riconoscimento ai sensi del DM 3 febbraio 2016, è finalizzato all’iscrizione in un registro nazionale quale organismo di consulenza, nell’ambito dell’istituzione del sistema di consulenza in agricoltura ai sensi del Reg. UE 1306/2013, che non si configura quale attività specifica e determinata nel tempo e non prevede scadenza. Pertanto, ai fini del riconoscimento, la forma dell’ATP o similari non è ammissibile.
Numero protocollazione: FAQ19000076
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Quali requisiti deve avere lo studio associato per partecipare al bando?
Risposta: I requisiti sono elencati nell’art.6 delle disposizione attuative regionali approvate con DGR n. 99 del 5/2/2019
Numero protocollazione: FAQ19000071
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Lo studio associato quale documentazione deve presentare nel momento in cui partecipa e/o supera il bando?
Risposta: La documentazione da presentare per chiedere il riconoscimento quale organismo di consulenza in agricoltura è indicata nell’art. 4 “Documentazione richiesta” dell’avviso approvato con DGR n. 99 del 5/2/2019.
Numero protocollazione: FAQ19000070
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Se partecipa al bando uno studio associato, il curriculum vitae (Allegato B) va presentato soltanto dal legale rappresentante oppure da tutti gli associati?
Risposta: I curriculum vitae devono essere presentati per ciascun tecnico/consulente elencato nella domanda di riconoscimento, come specificato nell’art.4 dell’Avviso approvato con DGR n. 99 del 5/2/2019
Numero protocollazione: FAQ19000069
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Può partecipare al bando uno studio veterinario associato?
Risposta: Si, se è in possesso di tutti i requisiti elencati negli artt. 5 e 6 delle Disposizioni attuative regionali approvate con DGR n. 99 del 5/2/2019
Numero protocollazione: FAQ19000068
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