AVVISO PUBBLICO -"Formazione continua per aziende coinvolte in processi anticrisi"
AVVISO PUBBLICO -"Formazione continua per aziende coinvolte in processi anticrisi"
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Si chiede di conoscere se, nel caso l'azienda non copra il cofinanziamento minimo richiesto tramite il mancato reddito dei partecipanti, sia corretta l'interpretazione che prevede la concessione di un contributo inferiore rispetto ai 20 euro/ora/allievo previsti
Risposta: L’Unità di Costo Standard (20,00 euro) x n. ore x n. allievi costituisce il costo ammissibile del progetto di formazione continua. Di questo, una percentuale (che dipende dalle dimensioni dell’azienda e dalla tipologia di formazione scelta) è da considerarsi contributo pubblico, e viene rendicontata a costi standard; la rimanente percentuale è da considerarsi cofinanziamento privato, e viene rendicontata a costi reali. Se il costo del personale in formazione (mancato reddito) non è sufficiente a coprire la percentuale di cofinanziamento privato, si può rendicontare a costi reali qualunque altro costo (docenti, tutor, acquisto materiale didattico, etc.) del progetto. Tutto ciò si evince dalla lettura del combinato disposto dell’art. 4 comma 3 dell’Avviso Pubblico in oggetto, e della DGR n. 237 del 2 Marzo 2012, che approva il documento che calcola il valore dell’UCS nella formazione continua in Basilicata, in particolare il Par. 3.1 - Aspetti procedurali (del circuito finanziario del sistema di rendicontazione a costi standard). Ne consegue che il valore dell’UCS resta sempre pari a 20,00 euro, ancorché pagate per il 70% (ad es.) dal FSE, per il 30% dall'impresa.
Numero protocollazione: FAQ12000019
Allegato: -
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Possono partecipare all'avviso anche imprese che hanno assunto lavoratori in CIG più di 12 mesi fa?
Risposta: L’Avviso Pubblico, all’art. 5 comma 1 lett. b) recita testualmente: “Possono beneficiare dell’aiuto le imprese [...] che sono in possesso dei seguenti requisiti […] b) avere proceduto, nel corso dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, all’assunzione di uno o più lavoratori in CIG in deroga o mobilità in deroga provenienti dalle aziende di aree industriali e produttive lucane in crisi;”. Il requisito delle assunzioni avvenute nel corso dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda è da considerarsi dunque tassativo, dal momento che tra l’altro è un requisito oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, da allegare alla domanda di partecipazione.
Numero protocollazione: FAQ12000016
Allegato: -