AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al Fondo MICROCREDITO A
AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al Fondo MICROCREDITO A
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Buongiorno, è possibile fare domanda per l'accesso al microcredito A per il finanziamento di attività in franchising? In particolare per sostenere le spese connesse alle "fee d'ingresso" necessarie per l'avvio dell'attività?
Risposta: L'attività di franchising è candidabile sul Microcredito e la spesa connessa alla fee di ingresso è ammissibile.
Numero protocollazione: FAQ21000202
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Buongiorno, mi servirebbe sapere se è possibile aprire la partita iva (in caso si partecipi al bando per l'apertura di attività come lavoratore autonomo) dopo aver presentato la domanda e prima della delibera di ammissione. Quindi nell'arco dei 60 giorni necessari a Sviluppo Basilicata per le verifiche formali e di merito.
Risposta: L'art. 3, comma 3 dell'Avviso Microcredito A prevede che al momento della presentazione della domanda, il proponente non deve essere in possesso di Partita IVA (salvo l’eccezione della disoccupazione parziale). Pertanto, successivamente alla presentazione della domanda il proponente può aprire la partita IVA, anche prima della delibera di ammissione; si tenga comunque conto che, qualora la domanda non superi positivamente la valutazione formale e di merito e sia stata già aperta la Partita IVA, non sarà possibile presentare una nuova domanda per una costituenda attività sull'Avviso Microcredito, in quanto non più in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 3 comma 3 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ21000143
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Buongiorno, devo acquistare un ramo di azienda la cui attività è vendita di caffè e di macchine per caffè. la domanda è la seguente: Posso partecipare al Bando , posto che il prezzo che pagherei include il pacchetto cliente, strumenti ed attrezzature?
Risposta: Premesso che ai fini dell'Avviso Microcredito A è ammissibile il "trasferimento d'azienda", ai sensi dell'art. 8 comma 6 dell'Avviso si evidenzia comunque che "..non è considerata finanziabile la spesa relativa alla sola cessione della/e quota/e societaria dai relativi proprietari cedenti. In tal caso la spesa deve comprendere attrezzature e macchinari strettamente funzionali all'attività". Pertanto, nel suo caso è ammissibile solo la spesa relativa alle attrezzature e alla strumentazione. Tuttavia si precisa che la spesa per il "trasferimento d'azienda" è finanziabile nel limite massimo del 49% delle spese per investimenti (rif. art. 8 comma 4 lettera f dell'Avviso).
Numero protocollazione: FAQ20001166
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Buongiorno, in caso di acquisizione di ramo d'azienda va presentata una perizia di stima?
Risposta: Ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera f) dell’Avviso la perizia va presentata a seguito della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata al proponente da parte di Sviluppo Basilicata. In sede di domanda va presentata una semplice stima del valore del ramo di azienda, così come previsto dall'art. 11 comma 2 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ20001031
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Caso di una società costituenda composta da due soci, di cui una donna con requisito di disoccupazione parziale e maggioranza di partecipazione al capitale; l'altra senza requisito di disoccupazione ma con partecipazione minoritaria. Si chiede: 1) se sia ammissibile al finanziamento l'apertura dell'attività con rilevazione di un'attività esistente; 2) se, essendo due i soci, mancando quindi una maggioranza di persone, il requisito è soddisfatto con la maggior partecipazione al capitale del socio in disoccupazione parziale. Grazie.
Risposta: In riferimento al: · 1 quesito: si rileva che è possibile presentare la domanda per il "trasferimento d'azienda". In questo caso sono finanziabili anche le spese relative all’acquisizione di attività preesistenti, purché nel limite massimo del 49% delle spese per investimenti e non è finanziabile la spesa relativa alla sola cessione della quota da parte del cedente. · 2 secondo quesito: non sussiste il requisito di cui all’art. 2 punto 2.2) dell'Avviso. In particolare non sussiste il requisito secondo cui la maggioranza numerica dei soggetti proponenti che detengono la maggioranza delle quote della costituenda società siano rappresentanti da soggetti disoccupati come definiti all'art. 2 dell’Avviso. Nel caso da Lei rappresentato si rileva solo che la maggioranza delle quote è in capo a soggetti disoccupati ma non anche la maggioranza numerica.
Numero protocollazione: FAQ20000847
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Una ditta individuale nata successivamente alla pubblicazione dell’Avviso, che ha appena avviato l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, può beneficiare del microcredito per l’apertura di una seconda unità locale con lo stesso codice ATECO.
Risposta: Ai sensi dell’art. 3, comma 3, terzo capoverso dell’Avviso Microcredito A, “non possono presentare domanda i soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno già costituito l’impresa11 in una delle forme di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto al precedente punto 2.1.1.”; come precisato nella nota 11, per “aver già costituto l’impresa”, ai fini dell’Avviso si intende: a. costituzione dell’impresa, nel caso di società; b. attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo; c. comunicazione della variazione dell’attività , nel caso di lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta disoccupazione parziale. Pertanto, nel caso in oggetto avendo la ditta individuale già aperto la Partita IVA, non può accedere al Microcredito. Unica eccezione è il caso di disoccupazione parziale, secondo la definizione riportata nell’art. 2 dell’Avviso; in tal caso il lavoratore autonomo può presentare richiesta di accesso al fondo ma solo per un’attività diversa da quella svolta in precedenza, ovvero con un codice Ateco rientrante in una Divisione diversa da quella in cui ricade l’attività svolta in precedenza e pertanto, anche nel caso in cui si ricada in tale fattispecie, non è possibile candidare la domanda per l’apertura di una seconda unità locale con stesso codice ateco.
Numero protocollazione: FAQ19000320
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