AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO "PICCOLI PRESTITI PER IL SOSTEGNO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE MICROIMPRESE ..
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO "PICCOLI PRESTITI PER IL SOSTEGNO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE MICROIMPRESE LUCANE, PER I LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI"
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Vorrei sapere se qualora indicassi tra gli investimenti un bene nuovo (con il rispetto del minimo 30% sul totale delle spese) allegando il relativo preventivo e, successivamente, in sede di realizzazione dell'investimento trovassi l'occasione di acquistare un bene dello stesso tipo ma usato e ad un prezzo più basso (sempre con il rispetto del vincolo del 30% sul totale delle spese), sarei vincolato lo stesso ad investire sul bene nuovo oppure potrei optare per il bene usato?
Risposta: Nel corso della realizzazione dell'investimento si potrà sostituire il bene nuovo con un bene usato avente le medesima funzionalità
Numero protocollazione: FAQ20000178
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il titolo di disponibilità deve essere già registrato alla data di inoltro della domanda?
Risposta: Con riferimento al titolo di disponibilità di cui all'articolo 11 comma 1 lett. e) dell'Avviso si precisa che il titolo deve essere posseduto alla data di inoltro e sottoscritto dalle parti ma il titolo di disponibilità può essere registrato successivamente propedeuticamente alla data di adozione del provvedimento di concessione. La presente FAQ aggiornae sostituisce la precedente FAQ 115
Numero protocollazione: FAQ20000151
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E' corretto ritenere che una s.r.l. che si e' costituita ed ha avviato l'attività a novembre 2019 dovrà allegare una copia dell'ultimo bilancio approvato che farà, ovviamente, riferimento esclusivamente agli ultimi due mesi dell'esercizio contabile 2019?
Risposta: Nel caso in cui l'impresa non abbia ancora approvato il bilancio 2019 può presentare domanda anche senza allegare il bilancio.
Nel caso in oggetto, il bilancio approvato non potrà che far riferimento agli ultimi due mesi dell'esercizio.Numero protocollazione: FAQ20000145
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Per partecipare all'avviso a che data deve essere attiva la partita iva? Una partita iva aperta da un mese può partecipare all'avviso?
Risposta: Per poter accedere al Fondo, occorre che alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia già aperto la partita IVA, senza alcun periodo minimo di anzianità (pertanto anche meno di un mese, come nel caso in oggetto).
Si ricorda tuttavia che per poter presentare al domanda occorre che la stessa, alla data di presentazione della domanda, sia già attiva, cosi come rilevabile dalla visura Camerale per le imprese e dalla comunicazione di avvio attività presentata all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i liberi professionisti.Numero protocollazione: FAQ20000142
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Salve, vorrei tanto partecipare all'avviso sui c.d. "piccoli prestiti", ma non ho versato gli ultimi due anni di contributi INPS personali, quindi potrei avere problemi con il Durc. Ciò premesso, chiedo se posso comunque partecipare ed avere diritto al prestito? Grazie anticipate per la cortese e sollecita risposta
Risposta: La regolarità contributiva, che verrà verificata prima della erogazione del finanziamento (così come previsto all'art. 14 comma 6 dell'Avviso) - e non in sede di presentazione della domanda - è condizione essenziale per poter accedere al fondo ed ottenere il finanziamento.
Pertanto, anche se la valutazione del progetto da Lei candidato avrà registrato un esito positivo, non potremo procedere alla erogazione del finanziamento se il suo DURC risulterà negativo.Numero protocollazione: FAQ20000141
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Un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in forma verbale, per il quale non è obbligatoria la registrazione (rif. portale Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-di-comodato/scheda-informativa-registrazione-contratti-comodato), è valido ai fini del Bando? In caso affermativo cosa occorre indicare nella domanda di finanziamento?
Risposta: Come previsto dall'art. 11 comma 1, lettera e), il contratto dovrà essere regolarmente registrato e intestato all'impresa beneficiaria.
Si veda in proposito quanto già riportato nella FAQ n. 113 pubblicata nell'apposita sezione relativa ai quesiti della piattaforma Centrale Bandi, al seguente link: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/quesiti.jsp?id=581934Numero protocollazione: FAQ20000140
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in merito al titolo di disponibilità, due professionisti che esercitano in forma associata ( studio associato) sono proprietari al 50% dell’immobile in cui viene svolta l’attività professionale. Nel caso di specie è corretto indicare nella domanda nella sezione “tipologia tipo di disponibilità dell’immobile” : PRORIETARI allegando esclusivamente l’atto notarile.?
Risposta: Nel caso in oggetto ed in tutti i casi in cui il richiedente il finanziamento è comproprietario dell'immobile in cui verrà realizzato il progetto candidato, è sufficiente allegare l'atto di proprietà ovvero l'atto notarile, con contestuale dichiarazione degli altri comproprietari a consentire l'utilizzo dello stesso.
Numero protocollazione: FAQ20000123
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In relazione alla condizione posta dal bando di non aver beneficiato nei negli ultimi 12 mesi di un finanziamento o un mutuo per un importo complessivo superiore ad € 30.000 si chiedono le seguenti precisazioni: 1) l'ottenimento di un mutuo di € 29.500 consente comunque di beneficiare dell'intero prestito di € 30.000? La stipula di un contratto di leasing rientra nella definizione di finanziamento che se superiore ad € 30.000 esclude la possibilità di accedere al bando?
Risposta: L''ottenimento di un mutuo pari a € 29.500 (e quindi inferiore ad € 30.000) non impedisce l'accesso al Fondo e può essere richiesto l'intero ammontare del finanziamento, quindi fino ad € 30.000.
Il contratto di Leasing è assimilato ad un mutuo e pertanto se lo stesso è superiore ad € 30.000 non consente l'accesso al Fondo.Numero protocollazione: FAQ20000121
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Sono un tributarista ex lege 4/2013 e revisore legale, non iscritto pertanto ad un albo professionale. Lo studio tiene la contabilità di alcune imprese o società interessate a presentare la richiesta di prestito previsto dal bando. L'allegato G prevede la compilazione dell'attestato da parte di professionista iscritto ad albo professionale. Questo significa che i clienti degli studi di professionisti ex lege 4/2013 devono ritenersi esclusi dall'accesso a detti benefici ?
Risposta: Per quanto riguarda i revisori legali è sufficiente l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal MEF.
Numero protocollazione: FAQ20000119
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Un contratto di coworking non registrato, ovvero un contratto di comodato non registrato, rappresentano entrambi titoli di disponibilità idonei per partecipare all'Avviso Pubblico? Fermo restando che, in caso di ammissione alle agevolazioni, tali contratti potranno essere registrati in quanto soggetti a registrazione in caso d'uso.
Risposta: Ai fini della partecipazione al bando il contratto di servizi relativo al coworking, viene ritenuto valido ai fini del requisito di cui all'art. 11 comma 1 lettera e).
Numero protocollazione: FAQ20000117
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si chiede se la disponibilità sede deve essere già registrata prima della domanda o se sufficiente un impegno a farlo a domanda accettata, in quanto la sede legale è presso studio del commercialista
Risposta: Come previsto dall'art. 11 comma 1, lettera e) dell'Avviso, alla domanda on line va allegato, mediante caricamento sulla piattaforma, il titolo di disponibilità dell'immobile in cui verrà realizzato il programma di investimento, regolarmente registrato e intestato all'impresa beneficiaria.
Pertanto il semplice impegno non soddisfa il requisito suddetto.Numero protocollazione: FAQ20000115
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In merito al titolo di disponibilità dell’immobile in cui verrà realizzato il programma di investimento oggetto di domanda (Art. comma 1, lettera e) volevo sapere se fosse ammissibile un contratto di comodato d’uso gratuito. Nella fattispecie i soci della richiedente risultano essere figli dei proprietari di suddetto immobile.
Risposta: Il comodato è un titolo di disponibilità valido ma, come previsto dall'art. 11 comma 1, lettera e), il contratto dovrà essere regolarmente registrato e intestato all'impresa beneficiaria;
Numero protocollazione: FAQ20000113
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In riferimento all'art 2 punto b5 "Imprese in grado di dimostrare il diniego, da parte dell’istituto bancario, ad una richiesta di finanziamento presentata dall’impresa per la copertura delle spese connesse ad un piano di sviluppo/consolidamento, simile a quello candidato sul presente Avviso." il diniego dell'istituto bancario dovrà essere prodotto da tutte le aziende beneficiarie dell'A.P. quindi aziende femminili, aziende giovanili, nuove imprese ed imprese con piu di 5 anni? Oppure da quale tipologia di beneficiari dell'AP
Risposta: Le categorie rappresentate all'art. 2 comma b dell’Avviso e, nello specifico,
b.1 – Nuove imprese
b.2 - imprese femminili
b.3 – imprese giovanili
b.4 – altre imprese aventi i requisiti economico –patrimoniali ivi previsti
sono già considerate imprese con difficoltà di accesso al credito e quindi, senza dover presentare altra documentazione.
Il diniego da parte della banca, previsto al puntob.5, è una ulteriore possibilità, consentita alle imprese, di dimostrare la loro difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito e quindi riguarda le imprese che non rientrano tra le categorie riportate ai punti b.1, b.2, b.3 e b.4.
Chiaramente per tutte le microimprese (compresi i liberi professionisti) rientranti nei punti b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5 deve comunque sussistere l'ulteriore requisito previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 lettera b, ovvero "le microimprese non devono aver beneficiato, negli ultimi dodici mesi, per l'attività imprenditoriale/professionale, di altri finanziamenti esterni o di mutui per un importo complessivo superiore a € 30.000 (non sono da considerarsi ai fini del calcolo eventuali operazioni di affidamento, apertura di credito, smobilizzo crediti né altre operazioni che non prevedano l’erogazione diretta di una somma di capitale)"Numero protocollazione: FAQ20000111
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un titolare di partita iva che intende ampliare la propria attività deve avere già il codice ateco relativo all'attività che vuole svolgere o può provvedere alla modifgica dello stesso dopo aver presentato la domanda?
Risposta: Nel caso in cui il codice ATECO attualmente posseduto dal titolare di partita IVA rientri tra i codici ammissibili, è possibile ampliare l'attività, prevedendo l'apertura di un nuovo codice ATECO anche successivamente alla presentazione della domanda, a conclusione dell'investimento finanziato.
Numero protocollazione: FAQ20000109
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In riferimento all’avviso si chiede se un finanziamento leasing erogato non negli ultimi 12 mesi e ad oggi ancora in corso rientra nel caso di cui all'art 2 comma b.
Risposta: Si presume che si faccia riferimento all'ultimo comma dell'art. 2, lettera b.
Si conferma che, nel caso in cui il contratto di leasing sia stato stipulato oltre i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda non rileva ai fini dell'ammissibilità della stessa.
Pertanto se il soggetto ricade in una delle fattispecie previste dall'art. 2 lettera b, può presentare domanda di accesso al Fondo.Numero protocollazione: FAQ20000107
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Il Proponente è rappresentante legale di due società candidate allo stesso bando, anche se con compagini sociali completamente differenti: nello specifico si tratta di due società con lo stesso legale rappresentante ma i soci della prima sono diversi dalla seconda e non c’è rapporto di parentela. (Art. 10 comma 9) Mi premeva sapere: 1) È possibile?; 2) Si riscontreranno problemi presentando la domanda accedendo al portale tramite l’identità SPID dello stesso soggetto ma per due pratiche differenti?; 3) È possibile accedere al portale tramite l’identità SPID di un altro socio compilando sottoscrivendo la documentazione con firma digitale del legale rappresentante? Qualora risulti inammissibile tale richiesta può indicarmi come ovviare a tale problema?
Risposta: Come indicato in istruzioni per candidarsi on-line il rappresentante legale accede con il suo SPID di livello almeno 2, e seleziona di voler accedere come impresa indicando il codice fiscale dell'impresa. Quindi con un primo accesso indica il codice fiscale della prima azienda e con un secondo accesso indica il codice fiscale della seconda azienda.
Numero protocollazione: FAQ20000105
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Quesito : Possono accedere alla domanda i professionisti che esercitano l’attività nella forma di STUDIO ASSOCIATO? L’art. 1 del Bando ( Finalità) fa riferimento all’art. 1, comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il comma 821 : I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. L’Agenzia per la Coesione Territoriale con provvedimento del 10/10/2016 n°8321 inviato alle autorità di Gestione dei PO Programmazione 2014-2020 ha precisato quanto stabilito dalla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013 chiarendo che sono ammesse le professioni esercitate in forma associata .
Risposta: Ai sensi ai sensi del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica".
Sulla base di tale assunzione, i professionisti sono assimilati alle PMI.
La Regione Basilicata si è uniformata alla normativa comunitaria, nazionale e anche a quanto previsto dalla citata circolare dell'agenzia di Coesione Territoriale n. 8321 del 10 ottobre 2016, (anche se la stessa riguarda solo le agevolazioni concesse nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei), prevedendo in tutti gli avvisi, compreso il presente, la partecipazione da parte dei liberi professionisti, compresi quelli non soggetti all’obbligo di iscrizione ad ordini professionali.
L'art. 3, comma 1 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Piccoli prestiti, elenca le forme giuridiche che devono rivestire le microimprese che possono presentare domanda di accesso al Fondo e tra queste non è inclusa l’associazione tra professionisti né lo studio associato.
Da una interpretazione estensiva dell'avviso, si ritiene di ammettere al fondo gli Studi Associati dotati di propria partita IVA.
Nell'allegato C alla domanda occorrerà riportare tutte le informazioni necessarie al possesso dei suddetti requisiti (estremi e contenuti della scrittura privata con firma autenticata oppure dell’atto pubblico con cui è stato costituito lo studio associato, etc). Come è noto il libero professionista, che è dotato di propria partita IVA, può presentare richiesta di accesso al fondo. Al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, i professionisti appartenenti ad uno studio associato che ha presentato domanda di accesso al fondo non potranno presentare domanda sul suddetto fondo, singolarmente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 9 dell’Avviso.Numero protocollazione: FAQ20000102
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Le imprese necessitano di comprendere tecnicamente i tempi di erogazione dopo l'invio dell'istanza., Si vorrebbe comprendere inoltre se, tra le spese di gestione, sarà possibile menzionare le rate avvenute successivamente alla data di inoltro della domanda, relative ad un bene dedicato alle attività della società. Grazie per la preziosissima collaborazione
Risposta: L’art. 12 comma 11 prevede che la delibera di ammissione alle agevolazioni è adottata da Sviluppo Basilicata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo l’eventuale periodo di sospensione per integrazioni, di cui al precedente comma 6, nei casi di controllo delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’erogazione delle somme avverrà previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e dopo aver effettuato le verifiche Antimafia e DURC.
Il pagamento di acquisti fatti precedentemente alla presentazione della domanda non è ammissibile; nel caso in oggetto pertanto il pagamento delle rate non è una spesa ammissibile.Numero protocollazione: FAQ20000101
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La compilazione della domanda online potrà avvenire a partire dal 16 aprile alle ore 8.00? Oppure verrà data la possibilità di compilarla precedentemente a questa data e il 16 aprile alle ore provvedere solo all'invio?
Risposta: La compilazione della domanda online potrà avvenire a partire dal 16 aprile alle ore 8.00.
Numero protocollazione: FAQ20000100
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Tra le spese "connesse all'acquisizione di certificazioni" sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento a intervenute disposizioni in materia di certificazione?
Risposta: Le spese "connesse all'acquisizione di certificazioni" sono agevolabili come spese di investimento.
Le spese connesse al rinnovo della certificazione potranno essere riconosciute come spese di gestione.Numero protocollazione: FAQ20000095
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Non trovo il tasto partecipa, sarà possibile compilare la richiesta on line soltanto dal 16/04/2020?
Risposta: Si
Numero protocollazione: FAQ20000090
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CHIARIMENTI E SEMPLIFICAZIONI al 03.04.2020
Risposta: consultare file allegato
Numero protocollazione: FAQ20000079
Allegato: Scarica allegato
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In riferimento alla restituzione del finanziamento, lo stesso avverrà dal 24 mese successivo alla data di erogazione, in 60 rate mensili. Quindi non sarà su 84 rate, ma su 60, di cui le prime 24 rate senza interessi. E' corretta l'interpretazione ? Esiste la possibilità di fare un piano di ammortamento più breve ?
Risposta: La durata del finanziamento è di 84 mesi, di cui i primi 24 di preammortamento, il cosiddetto "periodo di grazia", ovvero il periodo in cui non verranno pagate le rate del mutuo né tantomeno interessi. Il rimborso del mutuo partirà dal 25esimo mese fino all'84esimo mese dall'erogazione del finanziamento, e solo per questo periodo saranno calcolati interessi passivi pari al 70% del tasso di riferimento UE di cui al seguente link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html Il piano di ammortamento è standard ma non esclusa la possibilità su richiesta del proponente di un piano di ammortamento più breve. A tal proposito si ricorda che non è prevista alcuna penale per l'anticipata estinzione del prestito.
Numero protocollazione: FAQ20000076
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Con rif.art.2 lettera b.4 relativa all'ultimo bilancio contabile chiuso? Si intende anno 2018 solo per le società di capitali o tutte?
Risposta: I dati economico patrimoniali attestante i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera b.4, da attestare con il modello di cui all'Allegato G all'avviso, sono da riferirsi non all'ultimo bilancio approvato ma all'ultimo esercizio contabile chiuso e pertanto all'anno 2019 e riguarda tutti i soggetti aventi i requisiti per accedere al fondo, sia imprese che liberi professionisti.
Numero protocollazione: FAQ20000075
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All'Avviso non risulta specificato se possono presentare domanda i professionisti di cui alla Legge 4/2013. Tal soggetti sono stati esclusi? Tale situazione violerebbe la normativa nazionale e comunitaria.
Risposta: I professionisti che svolgono la propria attività senza essere iscritti ad un albo professionale possono candidarsi sul Fondo Piccoli Prestiti. Infatti All'art. 1, comma 4 dell'Avviso è previsto che il finanziamento è rivolto ai liberi professionisti che, ai sensi dell'art. 1, comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono equiparati alle PMI ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020. Inoltre all'art. 3 comma 2 lettera b) viene prevista l'iscrizione all'ordine solo per il libero professionista "che per l'esercizio della propria attività professionale ha l'obbligo di essere iscritto ad un albo/ordine professionale (professioni ordinistiche)", facendo chiaramente intendere che possono partecipare anche coloro i quali non sono iscritti ad ordini professionali. Chiaramente, come indicato al comma 1 del citato art. 3, i liberi professionisti devono essere titolari di partita IVA.
Numero protocollazione: FAQ20000072
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SAREBBE POSSIBILE CON LA MISURA FINANZIARE SOLO SPESE DI FUNZIONAMENTO SE AL MOMENTO NON VI SONO ESIGENZE DI INVESTIMENTO?
Risposta: Come previsto dall'art. 8 comma 1, le spese di investimento devono essere pari almeno al 30%, pertanto non è possibile finanziarie un programma che preveda solo spese per la gestione, dovendo essere le stesse pari a massimo il 70% il finanziamento ammesso. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell’Avviso, le spese per investimenti possono essere rendicontate entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.
Numero protocollazione: FAQ20000070
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7. Per le spese di funzionamento quali documenti devono allegarsi?
Risposta: Per le spese di funzionamento e gestione, in sede di candidatura, non deve essere presentata alcuna documentazione. Le suddette spese devono essere stimate e riportate nella domanda on line, sulla base del format di cui all'Allegato B all'Avviso. Alla scadenza dei 24 dovranno essere rendicontate le spese di funzionamento ai sensi dell'art. 15 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ20000069
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copia dei preventivi di spesa dei beni d’investimento con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi.Quindi si devono allegare le schede tecniche ad esempio di una attrezzatura.
Risposta: Non è obbligatorio allegare la scheda tecnica dell'attrezzature; è importate che vengano chiaramente definite, sul preventivo, le caratteristiche del bene per poter valutare la congruità del relativo costo. Infatti il prezzo della medesima attrezzatura può variare notevolmente in relazione alla potenza, classe energetica, alle funzionalità aggiuntive, etc.
Numero protocollazione: FAQ20000068
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E' possibile ottenere il finanziamento agevolato di cui alla presente deliberazione( n. 197/2020), da parte di una srl unipersonale rientrante fra le imprese femminili in quanto partecipata al 100% da una donna , in esercizio da oltre 5 anni, il cui ultimo esercizio/bilancio approvato e depositato (ad oggi anno 2018) non rispetta alcuno dei parametri richiesti al punto b.4 dell'art. 2.?
Risposta: Le microimprese (compresi i liberi professionisti) rientranti nelle categorie di cui ai punti b.1, b.2 e b.3 sono considerati soggetti con difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito e pertanto, per accedere ai benefici previsti dall'avviso, agli stessi non è richiesto alcun altro requisito se non quello indicato all'articolo 2 lettera b, ultimo comma "Inoltre, in tutti i casi, le microimprese non devono aver beneficiato, negli ultimi dodici mesi, per l'attività imprenditoriale/professionale, di altri finanziamenti esterni o di mutui per un importo complessivo superiore a € 30.000 (non sono da considerarsi ai fini del calcolo eventuali operazioni di affidamento, apertura di credito, smobilizzo crediti né altre operazioni che non prevedano l’erogazione diretta di una somma di capitale)." Il rispetto dei requisiti di cui al punto b.4, riguarda solo le microimprese che non appartengono alle categorie di cui ai punti b.1, b.2 e b.3.
Numero protocollazione: FAQ20000066
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3. LE SPESE DEL PERSONALE E QUELLE DI FUNZIONAMENTO SONO RELATIVE AD 1 ESERCIZIO. AD ESEMPIO IL COSTO DEL PERSONALE E’ RIFERITO A 12 MESI
Risposta: L'art. 15 dell'Avviso prevede che "Il Destinatario Finale deve ultimare l'investimento e sostenere le spese di investimento e di funzionamento e gestione entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento", pertanto possono essere rendicontate tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda (art. 8 comma 3) fino alla scadenza del 24esimo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento.
Numero protocollazione: FAQ20000062
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