Domanda di attivazione del Fondo per la progettazione "Basilicata Si Progetta"
Domanda di attivazione del Fondo per la progettazione "Basilicata Si Progetta"
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La viabilità rurale rientra nella dizione delle opere ammesse di "sviluppo rurale"? E' ammessa la presentazione di studi di fattibilità il cui importo supera il contributo assegnato al Comune, enza aggravio per il Comune, se il progettista applica uno sconto rispetto alla tariffa di riferimento?
Risposta: 1. In riferimento al quesito dell’ammissibilità a contributo dei progetti di fattibilità tecnico-economica aventi ad oggetto la viabilità rurale non vi è dubbio circa la loro finanziabilità in quanto rientranti nelle opere pubbliche ricadenti all’interno dei settori o sviluppo rurale ovvero viabilità comunale 2. Il Disciplinare stabilisce i) all’art. 3, c. 2, che il compenso per il professionista incaricato della redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica non può essere “superiore ai limiti massimi determinati applicando il D.M. 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” ii) all’art. 4, c. 2, che gli affidamenti siano assegnati nel rispetto degli artt. 23, 24, 36 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020. Inoltre, la vigente normativa regionale in Materia di tutela delle prestazioni professionali (L.R. n. 41 del 30 novembre 2018) stabilisce che “Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati” (art. 4). Alla luce delle disposizioni richiamate, all’Amministrazione Regionale corrono gli obblighi di verificare che siano rispettati a) i limiti massimi dei compensi professionali ex D.M. 17 giugno 2016; b) le procedure di affidamento ex D.Lgs. 50/2016 e D.L. n. 76/2020; c) l’effettiva liquidazione delle spettanze del professionista incaricato prima della chiusura delle procedure tecnico-amministrative. Tutto il resto rimane nella disponibilità delle parti contraenti: ente committente e professionista incaricato. Certamente l’Amministrazione Regionale non può avallare pratiche di concorrenza sleale.
Numero protocollazione: FAQ21000168
Allegato: -
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Faq al 16.12.2020 in allegato
Risposta: -
Numero protocollazione: FAQ20002071
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