Domanda di attivazione del Fondo per la progettazione "Basilicata Si Progetta"
Domanda di attivazione del Fondo per la progettazione "Basilicata Si Progetta"
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"art. 4 comma 4." Il presente comma prevede che progetti di competenza di altri enti sono esclusi dal finanziamento. Codesto Ente ha necessità di progettare rete idriche-fognarie presso contrade che sono sprovviste di tali servizi essenziali. Si chiede se la predisposizione di tali progetti che questo Ente vuole predisporre vengono esclusi dal finanziamento, che sono ricadenti nel proprio territorio ma di competenza di Acquedotto Lucano. Grazie
Risposta: Non sono ricevibili i progetti in argomento, ai sensi dell'Art. 4 (commi 4,5) del Disciplinare sull'attivazione e il funzionamento del Fondo "Basilicata si progetta" (art. 4 L.R. n. 25/2020 e ss.mm.ii.- DGR 732/2020).
Numero protocollazione: FAQ21000351
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è possibile che a presentare istanza sia un incaricato con delega del Sindaco? in quesot caso responsabile area tecnica?
Risposta: L’istanza, pena l’irricevibilità, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto proponente (Sindaco, Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune capofila della Convenzione) - Art. 5 "Modalità di presentazione delle istanze, istruttoria e concessione del contributo" comma 4 del Disciplinare sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata Si Progetta”- .
Numero protocollazione: FAQ21000309
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E' possibile candidare più di uno studio di fattibilità fino al raggiungimento della somma prevista a contributo per il proprio comune?
Risposta: Fino alla concorrenza dell’ammontare del contributo assegnato (Tabella allegata all’art. 4 della L.R. n. 25/2020 e ss.ii.mm. "Tabella “A”), il beneficiario presenta una domanda per ciascun progetto di fattibilità tecnica ed economica. - Art. 5 "Modalità di presentazione delle istanze, istruttoria e concessione del contributo" comma 5 del Disciplinare sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata Si Progetta” .
Numero protocollazione: FAQ21000307
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all'art. 8 comma 1 lett.g del disciplinare si prevede:(ove rilevante) provvedere all’inserimento delle opere relative alla progettazione oggetto di concessione del contributo nel Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del TUEL. E' possibile chiarire cosa si intenda per "ove rilevante"'? grazie
Risposta: In riferimento al quesito posto “Ove rilevante”: "Lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro."
Numero protocollazione: FAQ21000286
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La viabilità rurale rientra nella dizione delle opere ammesse di "sviluppo rurale"? E' ammessa la presentazione di studi di fattibilità il cui importo supera il contributo assegnato al Comune, enza aggravio per il Comune, se il progettista applica uno sconto rispetto alla tariffa di riferimento?
Risposta: 1. In riferimento al quesito dell’ammissibilità a contributo dei progetti di fattibilità tecnico-economica aventi ad oggetto la viabilità rurale non vi è dubbio circa la loro finanziabilità in quanto rientranti nelle opere pubbliche ricadenti all’interno dei settori o sviluppo rurale ovvero viabilità comunale 2. Il Disciplinare stabilisce i) all’art. 3, c. 2, che il compenso per il professionista incaricato della redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica non può essere “superiore ai limiti massimi determinati applicando il D.M. 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” ii) all’art. 4, c. 2, che gli affidamenti siano assegnati nel rispetto degli artt. 23, 24, 36 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020. Inoltre, la vigente normativa regionale in Materia di tutela delle prestazioni professionali (L.R. n. 41 del 30 novembre 2018) stabilisce che “Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati” (art. 4). Alla luce delle disposizioni richiamate, all’Amministrazione Regionale corrono gli obblighi di verificare che siano rispettati a) i limiti massimi dei compensi professionali ex D.M. 17 giugno 2016; b) le procedure di affidamento ex D.Lgs. 50/2016 e D.L. n. 76/2020; c) l’effettiva liquidazione delle spettanze del professionista incaricato prima della chiusura delle procedure tecnico-amministrative. Tutto il resto rimane nella disponibilità delle parti contraenti: ente committente e professionista incaricato. Certamente l’Amministrazione Regionale non può avallare pratiche di concorrenza sleale.
Numero protocollazione: FAQ21000168
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Faq al 16.12.2020 in allegato
Risposta: -
Numero protocollazione: FAQ20002071
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