Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni .. Potenza
Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Potenza"
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Buongiorno, si pongono 3 quesiti per l'A.P. ITI-SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA: 1) nel quadro normativo di riferimento dell'A.P. rientra la definizione di PMI ai sensi dell'Allegato I del Reg. UE 651/2014 ed essendo la nostra organizzazione un'associazione culturale con P. IVA e iscritta al REA presso la Camera di Commercio, si chiede conferma sull'ammissibilità del soggetto? 2) In caso di ammissibilità, essendo il Legale Rappresentante donna, viene riconosciuto il punteggio previsto dall'A.P. anche se associazione culturale? 3) Il Legale Rappresentante dell'Associazione è anche una libera professionista con P. IVA, pertanto si chiede se è possibile candidare sia un progetto legato all'Associazione culturale che un progetto della libera professionista (si specifica, nel caso fosse necessario, che i profili fiscali, P. IVA e progetti sono diversi)?
Risposta: L’associazione culturale di cui al quesito, pur rientrando nella definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, non può candidarsi alle agevolazioni dell’Avviso Pubblico in quanto all’art. 3, comma 1, lettera a, dell’Avviso è richiesta, tra l’altro, l’iscrizione al Registro delle Imprese. Dal testo del quesito posto è possibile desumere che l’associazione è iscritta esclusivamente al REA.
Numero protocollazione: FAQ22000134
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Relativamente all’ “Articolo 7 – SPESE AMMISSIBILI 2. Sono ammissibili le seguenti spese per: a) opere edili ed impiantistiche (D.M. 37/2008) finalizzate alla ristrutturazione/ampliamento così come definiti nell’allegato A al presente Avviso Pubblico, nel limite massimo del 30% dell’investimento ammissibile ad agevolazione;”, si chiede se l’installazione di impianto fotovoltaico finalizzato al contenimento dei consumi energetici (“Articolo 6 - TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI” ) rientra o meno tra le opere impiantistiche (D.M. 37/2008) e , di conseguenza, se partecipa o meno al raggiungimento del limite massimo previsto del 30%.
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. Le spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientrano tra le opere impiantistiche di cui al DM 37/2008. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 6 comma 2 sopra citato necessita comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000116
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Si chiede se con riferimento al titolo di disponibilità dell'immobile, esso debba risultare già registrato al momento dell'inoltro della domanda, oppure se sia possibile registrarlo successivamente, considerato che il bando prevede all'art. 9 comma 10 che "ove non venga dimostrata la piena disponibilità dell’immobile, oggetto del programma di investimento, alla data di presentazione della domanda lo stesso dovrà essere posseduto e trasmesso prima dell’adozione del provvedimento di concessione".
Risposta: L’art 9 comma 9 dell’avviso pubblico prevede che il titolo di disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento, sia caricato sulla sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it-sezione”avvisiebandi” alla my page della propria istanza, entro 15 gg naturali e consecutivi dalla pubblicazione sul bur e sul sito della Regione Basilicata del provvedimento dirigenziale dell’ufficio competente, di presa d’atto degli elenchi definitivi. Qualora non venisse caricato nelle modalità e nei termini sopra indicati, il titolo di disponibilità dell'immobile dovrà essere posseduto e trasmesso e quindi anche registrato, al più tardi, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, come previsto dall’art. 9, comma 10 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000113
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Qualora una società intenda candidare un progetto contenente le voci di spesa di cui all’art. 7, comma 2, lettera a) dell’Avviso Pubblico, cosa si intende per titoli abilitanti e per tecnico abilitativo? Ed infine, esiste un form riferito alla dichiarazione che dovrà essere rilasciata da tale tecnico?
Risposta: Un investimento contenente le voci di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), dell’Avviso ottiene il punteggio di cui all’art. 10 criterio 6, quando non necessita, per essere realizzato, di titoli abilitativi. Al fine di accertare il possesso di tale requisito è necessario che sia allegata la dichiarazione di un tecnico abilitato. Per titoli abilitativi si intendono i titoli che consentono di eseguire le opere edili e/o di impiantistica quali la CILA e la SCIA. Il tecnico abilitato è un tecnico abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo di competenza, ad es. un ingegnere, un geometra o un architetto iscritto al relativo albo e nei limiti delle proprie competenze. Rispetto alla dichiarazione che deve essere rilasciata dal tecnico abilitato, non è stato previsto un form.
Numero protocollazione: FAQ22000112
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In merito ai punteggi di cui ai Criteri n. 3) e 4), in cui si fa riferimento alla titolare legale rappresentante donna e all'età "alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BUR, purché presente anche alla data di presentazione della candidatura telematica", si chiede come avvenga il calcolo nel caso di società di nuova costituzione, quindi costituite successivamente alla data di pubblicazione dell'A.P. sul BUR.
Risposta: Nel caso di imprese costituite successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BUR, i punteggi di cui all’art. 10 comma 1, criteri 3 e 4 dell’avviso pubblico non saranno attribuiti.
Numero protocollazione: FAQ22000111
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acquisto furgone nuovo per commerciante ambulante con posto fisso in Via Milano Potenza. Siccome IL NEGOZIO ATTREZZATO DA INSERIRE SUL FURGONE VIENE RIUTILIZZATO DAL FURGONE VECCHIO AL FURGONE NUOVO. PUO' ESSERE CONSIDERATO SPESA AMMISSIBILE. GRAZIE . ATTENDO UNA VS. RISPOSTA IN MERITO
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. L’acquisto di un “veicolo commerciale per il trasporto merci o passeggeri a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile” è ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera e dell’Avviso Pubblico. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alle ulteriori prescrizioni dell’avviso, con particolare riferimento alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6.
Numero protocollazione: FAQ22000100
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