Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni .. Potenza
Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Potenza"
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Spettabile Regione nel caso n. 1 un’azienda che opera nel settore “raccolta e smaltimento rifiuti soldi” - codice ateco 38.10 - intende acquistare un “mezzo/veicolo di raccolta rifiuti autocompattatore” di ultima generazione per rafforzare la propria capacità di servizio ed utilizzabile esclusivamente nelle operazioni di raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti. nel caso n. 2 un’azienda che opera nel settore “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione” - codice ateco 43.22.01 - intende acquistare una “piattaforma autocarrata” per lo svolgimento dei lavori in quota. Nei casi sopraindicati 1 e 2, la spesa sarebbe ammissibile nella categoria “macchinari, attrezzature …” (art.7 comma 2 lettera b) o nella categoria “veicoli commerciali per il trasporto di merci o passeggeri …” (art.7 comma 2 lettera e)?
Risposta: Sia l’autocompattatore quanto la piattaforma autocarrata, il cui acquisto è previsto rispettivamente dall’impresa operante nel settore raccolta e smaltimento rifiuti solidi e dall’impresa operante nel settore della installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione, sono mezzi targati rientranti nella voce di spesa Veicoli Commerciali, di cui all’art. 7, comma 2, lettera e, dell’Avviso Pubblico.
Numero protocollazione: FAQ22000223
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Un cliente in regime forfettario intende presentare la candidatura al bando "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Potenza" per un progetto d’investimento complessivo di € 30.000+iva. Si chiede se: l’iva non detratta può rientrare come investimento ammissibile e quindi richiedere l’intensità di aiuto sull’importo comprensivo d’iva l’eventuale ammissione al beneficio richiesto non faccia decadere il cliente dal regime agevolativo e in caso, invece, di decadenza dal regime, dopo quanti anni può rientrare?
Risposta: L’art. 7, comma 4, dell’Avviso Pubblico prevede che le spese siano “ammesse al netto dell’IVA (ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale e cui i soggetti beneficiari sono assoggettati)”. Da ciò consegue che se l’impresa si trova in tal situazione, ossia nel caso in cui l’IVA non sia recuperabile, l’investimento ammissibile comprende anche l’IVA e il contributo sarà calcolato sull’investimento comprensivo di IVA. La problematica connessa all’eventuale perdita dei requisiti per il regime forfettario e i tempi per riacquisirli non riguardano la interpretazione dell’avviso ma la normativa fiscale di riferimento e sono pertanto da affrontare con il professionista di riferimento dell’azienda.
Numero protocollazione: FAQ22000217
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Buongiorno, in merito alle spese amissibili art. 7 è previsto l'acquisto dell'immobile oggetto dell' attività? in caso di risposta affermativa bisogna rispettare un limite di spesa?
Risposta: L’acquisto di un immobile non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Avviso Pubblico.
Numero protocollazione: FAQ22000195
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Buongiorno. Si chiede se, tra le spese ammissibili, può esserci il noleggio di attrezzatura tecnica, strettamente funzionale all’erogazione del servizio proposto.
Risposta: Il noleggio di attrezzature non rientra tra le spese ammissibili di cui all’art 7, comma 2, dell’Avviso. Le spese di gestione non sono ammissibili alle agevolazioni previste dall’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000191
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Salve sono un Ingegnere Libero Professionista e mi occupo prevalentemente di cantieri e di rilievi topografici. Chiedevo se nel bando fosse contemplata la possibilità di acquistare un autocarro N1 a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile e se questo fosse funzionale all'attività. Difatti mi ritrovo spesso a dover trasportare e picchettare anche 300-400 picchetti in ferro al giorno per l'installazione di impianti fotovoltaici o altre lavorazioni affini similari che richiedono appunto il tracciamento e picchettamento su terreni impervi. Oltre che trasportare tutte le strumentazioni utili al rilievo e alla cantieristica. Considerando pure che 300 picchetti in ferro pesano oltre 2 quintali e che la maggior parte delle volte servono su terreni sterrati ed in pendenza poco accessibili con un mezzo comune. Grazie saluti
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. L’acquisto di un “veicolo commerciale per il trasporto merci o passeggeri a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile” è ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera e dell’Avviso Pubblico. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alle ulteriori prescrizioni dell’avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000189
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Buongiorno, in riferimento all'art. 7 comma 2 lettera e), quando i veicoli commerciali per il trasporto di merci o passeggeri sono da intendersi "a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile"?
Risposta: Per i veicoli commerciali per il trasporto di merci o passeggeri “a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile” si intendono quelli con emissioni di CO2 comprese tra 0 a 60 gr/Km
Numero protocollazione: FAQ22000177
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Buongiorno. Un medico iscritto regolarmente all'Ordine Professionale, provvisto di Partita Iva perchè esercitante anche la professione privata, può richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso volendo attrezzare una struttura riabilitativa? Grazie
Risposta: Il quesito non è chiaro. Si invita a contattare gli uffici di Sviluppo Basilicata, società designata alla gestione dell’avviso, allo 097150661.
Numero protocollazione: FAQ22000169
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Buongiorno, si pongono 3 quesiti per l'A.P. ITI-SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA: 1) nel quadro normativo di riferimento dell'A.P. rientra la definizione di PMI ai sensi dell'Allegato I del Reg. UE 651/2014 ed essendo la nostra organizzazione un'associazione culturale con P. IVA e iscritta al REA presso la Camera di Commercio, si chiede conferma sull'ammissibilità del soggetto? 2) In caso di ammissibilità, essendo il Legale Rappresentante donna, viene riconosciuto il punteggio previsto dall'A.P. anche se associazione culturale? 3) Il Legale Rappresentante dell'Associazione è anche una libera professionista con P. IVA, pertanto si chiede se è possibile candidare sia un progetto legato all'Associazione culturale che un progetto della libera professionista (si specifica, nel caso fosse necessario, che i profili fiscali, P. IVA e progetti sono diversi)?
Risposta: L’associazione culturale di cui al quesito, pur rientrando nella definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, non può candidarsi alle agevolazioni dell’Avviso Pubblico in quanto all’art. 3, comma 1, lettera a, dell’Avviso è richiesta, tra l’altro, l’iscrizione al Registro delle Imprese. Dal testo del quesito posto è possibile desumere che l’associazione è iscritta esclusivamente al REA.
Numero protocollazione: FAQ22000134
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Relativamente all’ “Articolo 7 – SPESE AMMISSIBILI 2. Sono ammissibili le seguenti spese per: a) opere edili ed impiantistiche (D.M. 37/2008) finalizzate alla ristrutturazione/ampliamento così come definiti nell’allegato A al presente Avviso Pubblico, nel limite massimo del 30% dell’investimento ammissibile ad agevolazione;”, si chiede se l’installazione di impianto fotovoltaico finalizzato al contenimento dei consumi energetici (“Articolo 6 - TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI” ) rientra o meno tra le opere impiantistiche (D.M. 37/2008) e , di conseguenza, se partecipa o meno al raggiungimento del limite massimo previsto del 30%.
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. Le spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientrano tra le opere impiantistiche di cui al DM 37/2008. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 6 comma 2 sopra citato necessita comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000116
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Si chiede se con riferimento al titolo di disponibilità dell'immobile, esso debba risultare già registrato al momento dell'inoltro della domanda, oppure se sia possibile registrarlo successivamente, considerato che il bando prevede all'art. 9 comma 10 che "ove non venga dimostrata la piena disponibilità dell’immobile, oggetto del programma di investimento, alla data di presentazione della domanda lo stesso dovrà essere posseduto e trasmesso prima dell’adozione del provvedimento di concessione".
Risposta: L’art 9 comma 9 dell’avviso pubblico prevede che il titolo di disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento, sia caricato sulla sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it-sezione”avvisiebandi” alla my page della propria istanza, entro 15 gg naturali e consecutivi dalla pubblicazione sul bur e sul sito della Regione Basilicata del provvedimento dirigenziale dell’ufficio competente, di presa d’atto degli elenchi definitivi. Qualora non venisse caricato nelle modalità e nei termini sopra indicati, il titolo di disponibilità dell'immobile dovrà essere posseduto e trasmesso e quindi anche registrato, al più tardi, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, come previsto dall’art. 9, comma 10 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000113
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Qualora una società intenda candidare un progetto contenente le voci di spesa di cui all’art. 7, comma 2, lettera a) dell’Avviso Pubblico, cosa si intende per titoli abilitanti e per tecnico abilitativo? Ed infine, esiste un form riferito alla dichiarazione che dovrà essere rilasciata da tale tecnico?
Risposta: Un investimento contenente le voci di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), dell’Avviso ottiene il punteggio di cui all’art. 10 criterio 6, quando non necessita, per essere realizzato, di titoli abilitativi. Al fine di accertare il possesso di tale requisito è necessario che sia allegata la dichiarazione di un tecnico abilitato. Per titoli abilitativi si intendono i titoli che consentono di eseguire le opere edili e/o di impiantistica quali la CILA e la SCIA. Il tecnico abilitato è un tecnico abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo di competenza, ad es. un ingegnere, un geometra o un architetto iscritto al relativo albo e nei limiti delle proprie competenze. Rispetto alla dichiarazione che deve essere rilasciata dal tecnico abilitato, non è stato previsto un form.
Numero protocollazione: FAQ22000112
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In merito ai punteggi di cui ai Criteri n. 3) e 4), in cui si fa riferimento alla titolare legale rappresentante donna e all'età "alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BUR, purché presente anche alla data di presentazione della candidatura telematica", si chiede come avvenga il calcolo nel caso di società di nuova costituzione, quindi costituite successivamente alla data di pubblicazione dell'A.P. sul BUR.
Risposta: Nel caso di imprese costituite successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BUR, i punteggi di cui all’art. 10 comma 1, criteri 3 e 4 dell’avviso pubblico non saranno attribuiti.
Numero protocollazione: FAQ22000111
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acquisto furgone nuovo per commerciante ambulante con posto fisso in Via Milano Potenza. Siccome IL NEGOZIO ATTREZZATO DA INSERIRE SUL FURGONE VIENE RIUTILIZZATO DAL FURGONE VECCHIO AL FURGONE NUOVO. PUO' ESSERE CONSIDERATO SPESA AMMISSIBILE. GRAZIE . ATTENDO UNA VS. RISPOSTA IN MERITO
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. L’acquisto di un “veicolo commerciale per il trasporto merci o passeggeri a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile” è ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera e dell’Avviso Pubblico. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alle ulteriori prescrizioni dell’avviso, con particolare riferimento alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6.
Numero protocollazione: FAQ22000100
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