Avviso Pubblico Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni .. Matera
Avviso Pubblico Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Matera
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L' acquisto di un veicolo di cui all'art 7 comma 2 lettera e) a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile può dare luogo al punteggio legato al criterio 8) presenza di investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi e al contenimento dei consumi energetici per promuovere un quadro economico sostenibile?
Risposta: L’assegnazione del punteggio di cui all’art. 10, comma 1, punto 8, dell’Avviso non avverrà come conseguenza di un singolo investimento ma dovrà scaturire della valutazione complessiva della proposta progettuale.
Numero protocollazione: FAQ22000140
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Per ottenere il punteggio massimo relativo al criterio 1 "Sostenibilità economica del programma di investimento", è sufficiente dimostrare di avere una reale capacità finanziaria (secondo l'allegato E) di almeno pari al 35% dell'investimento proposto. E' corretto?
Risposta: L’interpretazione formulata nel quesito è corretta. Per ottenere il massimo punteggio previsto dal criterio 1 di cui all’art. 10. comma 1, dell’Avviso Pubblico, bisogna avere un cofinanziamento comprovato da attestazione di un istituto di credito (secondo lo schema di cui all’allegato E) almeno pari almeno al 35%.
Numero protocollazione: FAQ22000132
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Il punteggio sulla cantierabilità dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del tecnico abilitativo. Ciò vuol dire che nel caso di investimenti che non necessitano di titoli abilitanti che assegna 1,5 punti, è necessario l'attestazione di un tecnico.
Risposta: Un investimento contenente le voci di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), dell’Avviso ottiene il punteggio di cui all’art. 10 criterio 6, quando non necessita, per essere realizzato, di titoli abilitativi. Al fine di accertare il possesso di tale requisito è necessario che sia allegata la dichiarazione di un tecnico abilitato.
Numero protocollazione: FAQ22000120
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Impresa Artigiana collocata nei sassi di Matera. l'impresa ha in concessione un locale nei sassi di matera con l'obbligo di ristrutturazione , pertanto nel mese di Febbraio, per evitare la restituzione ha presentato la SCIA. Ad oggi i lavori non sono ancora cominciati; inoltre i tecnici hanno evidenziato che l'immobile necessita di ulteriori lavori. il quesito che sottopongo è il seguente: L'impresa può partecipare al bando per i lavori di ristrutturazione di cui alla scia già presentata a febbraio, oppure può partecipare solo per gli ulteriori lavori che sono da definire, presentando una nuova SCIA? Grazie mille
Risposta: Aver presentato la SCIA non è da considerarsi, per l’Avviso in esame, un inizio dei lavori di costruzione. Di conseguenza possono essere candidati, a valere sull’avviso in esame, eventuali opere previste all’interno di una SCIA già presentata a condizione che si dimostri comunque di non aver iniziato i lavori di costruzione e di non aver assunto un impegno giuridicamente vincolante antecedentemente alla data di presentazione della domanda telematica, ai sensi di quanto indicato nelle “definizioni” allegate all’avviso (all. A).
Numero protocollazione: FAQ22000119
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In riferimento alle spese ammissibili, si chiede se sono ammissibili i costi relativi alla realizzazione di una piattaforma e-commerce. Grazie
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui al precedente art. 6 comma 2 dell’Avviso. La realizzazione di una “piattaforma e-commerce” è da considerarsi un bene immateriale ad utilità pluriennale e le spese per la realizzazione dello stesso sono da considerarsi consulenze specialistiche e come tali sono ammissibili nel limite del 15% di cui all’art 7 comma 2 lettera d. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alla rispondenza delle ulteriori limitazioni previste dall’avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000102
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Nell'ambito delle spese per le CONSULENZE, sono ammissibili le consulenze per la realizzazione di un sito web e/o di social media, per il marketing (anche digitale), per l'acquisizione di certificazioni?
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. La realizzazione di un sito Web è da considerarsi un bene immateriale ad utilità pluriennale e le spese per la realizzazione dello stesso sono da considerarsi consulenze specialistiche e come tali sono ammissibili, insieme ad altre spese per consulenze, nel limite del 15% di cui all’art 7 comma 2 lettera d. Le spese per consulenze per il marketing e per l’accompagnamento all’acquisizione delle certificazioni non obbligatorie in base a norme nazionali o internazionali sono anch’esse ammissibili, insieme ad altre spese per consulenze, nel limite del 15% di cui all’art 7 comma 2 lettera d. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alla rispondenza delle ulteriori limitazioni previste dall’avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000092
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A titolo esemplificativo, quali sono gli "investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi"?
Risposta: L’art. 6, comma 2, dell’Avviso prevede, tra gli altri, l’ammissibilità di programmi di investimento compresi nelle seguenti tipologie di intervento: “investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi e al contenimento dei consumi energetici per promuovere un quadro ambientale ecosostenibile”. Per “investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi” si intendono interventi di meccanizzazione, standardizzazione, automazione ecc., mirati alla realizzazione di una riduzione dei tempi di lavorazione o un minore impiego di manodopera e/o di altri fattori della produzione, finalizzati a promuovere un quadro ambientale ecosostenibile. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 6 comma 2 sopra citato necessita comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000091
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