Avviso Pubblico Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni .. Matera
Avviso Pubblico Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Matera
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Gentili, in relazione all'avviso in oggetto chiedo se è ammissibile un ampliamento di attività proposto da una società pugliese con ateco 68.20.
Risposta: L’art. 6, comma 2, dell’Avviso che definisce le tipologie di investimento ammissibili prevede tra l’altro “investimenti finalizzati da avviare una nuova sede, ampliare/ammodernare la sede esistente e diversificare l’attività esistente”. L’art. 3 dell’Avviso che definisce i requisiti per accedere alle agevolazioni prevede tra l’altro che possono candidarsi le “PMI, compreso i liberi professionisti, che intendono realizzare investimenti in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio del Comune di Matera”. Le attività di cui al codice 68.20 non rientrano tra i settori non ammissibili di cui all’art. 5 dell’Avviso. Se l’impresa pugliese intende avviare una nuova sede a Matera in cui svolgere le attività di cui al codice ATECO 68.20 può candidare la propria iniziativa. La rispondenza di un investimento al dettato degli articoli 6 e 7 dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000213
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Si richiede se l'installazione di impianto telecamere possa rientrare nelle spese di cui all' art 7 comma 2 lettera a) in quanto rientranti negli impianti del D.M. 37/2008 e negli interventi di cui all'art. 3 comma d) del TUE che recita: Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. Le spese per l’impiantistica di cui al DM 37/2008 sono ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a, dell’Avviso Pubblico. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 6 comma 2 sopra citato necessita comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000176
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Un professionista svolge attività rientrante nei settori di investimento ammissibili. Essendo in regime forfettario, può procedere comunque alla presentazione dell'istanza? Se si, nel caso in cui questa venga dichiarata ammissibile, nel momento della richiesta di erogazione a titolo di SAL e/o saldo, quale documentazione contabile dovrà fornire al posto dei registri contabili, dato l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili?
Risposta: Nulla osta, ai sensi delle previsioni dell’Avviso Pubblico, alla candidatura per le imprese o i professionisti che adottano un regime forfettario. L’Avviso Pubblico non prevede documentazione sostitutiva ai registri contabili.
Numero protocollazione: FAQ22000175
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quali sono i tecnici abilitativi che possono redigere la dichiarazione relativa alla cantierabilità dell'investimento? C'è un facsimile da utilizzare?
Risposta: Un investimento contenente le voci di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), dell’Avviso ottiene il punteggio di cui all’art. 10, comma 1, criterio 6, quando non necessita, per essere realizzato, di titoli abilitativi. Al fine di accertare il possesso di tale requisito è necessario che sia allegata la dichiarazione di un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un professionista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo di competenza, ad es. un ingegnere, un geometra o un architetto iscritto al relativo albo e nei limiti delle proprie competenze. Rispetto alla dichiarazione che deve essere rilasciata dal tecnico abilitato, non è stato previsto un fac-simile da utilizzare.
Numero protocollazione: FAQ22000163
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L' acquisto di un veicolo di cui all'art 7 comma 2 lettera e) a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile può dare luogo al punteggio legato al criterio 8) presenza di investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi e al contenimento dei consumi energetici per promuovere un quadro economico sostenibile?
Risposta: L’assegnazione del punteggio di cui all’art. 10, comma 1, punto 8, dell’Avviso non avverrà come conseguenza di un singolo investimento ma dovrà scaturire della valutazione complessiva della proposta progettuale.
Numero protocollazione: FAQ22000140
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Per ottenere il punteggio massimo relativo al criterio 1 "Sostenibilità economica del programma di investimento", è sufficiente dimostrare di avere una reale capacità finanziaria (secondo l'allegato E) di almeno pari al 35% dell'investimento proposto. E' corretto?
Risposta: L’interpretazione formulata nel quesito è corretta. Per ottenere il massimo punteggio previsto dal criterio 1 di cui all’art. 10. comma 1, dell’Avviso Pubblico, bisogna avere un cofinanziamento comprovato da attestazione di un istituto di credito (secondo lo schema di cui all’allegato E) almeno pari almeno al 35%.
Numero protocollazione: FAQ22000132
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Il punteggio sulla cantierabilità dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del tecnico abilitativo. Ciò vuol dire che nel caso di investimenti che non necessitano di titoli abilitanti che assegna 1,5 punti, è necessario l'attestazione di un tecnico.
Risposta: Un investimento contenente le voci di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), dell’Avviso ottiene il punteggio di cui all’art. 10 criterio 6, quando non necessita, per essere realizzato, di titoli abilitativi. Al fine di accertare il possesso di tale requisito è necessario che sia allegata la dichiarazione di un tecnico abilitato.
Numero protocollazione: FAQ22000120
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Impresa Artigiana collocata nei sassi di Matera. l'impresa ha in concessione un locale nei sassi di matera con l'obbligo di ristrutturazione , pertanto nel mese di Febbraio, per evitare la restituzione ha presentato la SCIA. Ad oggi i lavori non sono ancora cominciati; inoltre i tecnici hanno evidenziato che l'immobile necessita di ulteriori lavori. il quesito che sottopongo è il seguente: L'impresa può partecipare al bando per i lavori di ristrutturazione di cui alla scia già presentata a febbraio, oppure può partecipare solo per gli ulteriori lavori che sono da definire, presentando una nuova SCIA? Grazie mille
Risposta: Aver presentato la SCIA non è da considerarsi, per l’Avviso in esame, un inizio dei lavori di costruzione. Di conseguenza possono essere candidati, a valere sull’avviso in esame, eventuali opere previste all’interno di una SCIA già presentata a condizione che si dimostri comunque di non aver iniziato i lavori di costruzione e di non aver assunto un impegno giuridicamente vincolante antecedentemente alla data di presentazione della domanda telematica, ai sensi di quanto indicato nelle “definizioni” allegate all’avviso (all. A).
Numero protocollazione: FAQ22000119
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In riferimento alle spese ammissibili, si chiede se sono ammissibili i costi relativi alla realizzazione di una piattaforma e-commerce. Grazie
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui al precedente art. 6 comma 2 dell’Avviso. La realizzazione di una “piattaforma e-commerce” è da considerarsi un bene immateriale ad utilità pluriennale e le spese per la realizzazione dello stesso sono da considerarsi consulenze specialistiche e come tali sono ammissibili nel limite del 15% di cui all’art 7 comma 2 lettera d. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alla rispondenza delle ulteriori limitazioni previste dall’avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000102
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Nell'ambito delle spese per le CONSULENZE, sono ammissibili le consulenze per la realizzazione di un sito web e/o di social media, per il marketing (anche digitale), per l'acquisizione di certificazioni?
Risposta: Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso, “sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda telematica e strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui all’art. 6 comma 2 dell’Avviso. La realizzazione di un sito Web è da considerarsi un bene immateriale ad utilità pluriennale e le spese per la realizzazione dello stesso sono da considerarsi consulenze specialistiche e come tali sono ammissibili, insieme ad altre spese per consulenze, nel limite del 15% di cui all’art 7 comma 2 lettera d. Le spese per consulenze per il marketing e per l’accompagnamento all’acquisizione delle certificazioni non obbligatorie in base a norme nazionali o internazionali sono anch’esse ammissibili, insieme ad altre spese per consulenze, nel limite del 15% di cui all’art 7 comma 2 lettera d. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 7 sopra citato necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato, finalizzata alla verifica della stretta funzionalità di cui sopra e alla rispondenza delle ulteriori limitazioni previste dall’avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000092
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A titolo esemplificativo, quali sono gli "investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi"?
Risposta: L’art. 6, comma 2, dell’Avviso prevede, tra gli altri, l’ammissibilità di programmi di investimento compresi nelle seguenti tipologie di intervento: “investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi e al contenimento dei consumi energetici per promuovere un quadro ambientale ecosostenibile”. Per “investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi” si intendono interventi di meccanizzazione, standardizzazione, automazione ecc., mirati alla realizzazione di una riduzione dei tempi di lavorazione o un minore impiego di manodopera e/o di altri fattori della produzione, finalizzati a promuovere un quadro ambientale ecosostenibile. La rispondenza di un investimento al dettato dell’articolo 6 comma 2 sopra citato necessita comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000091
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