AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DELLE IMPRESE
AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DELLE IMPRESE
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Buongiorno, avremmo bisogno di un chiarimento urgente sulle modalità di calcolo del punteggio come da tabella riportata all'Art.9 dell'Avviso relativo agli interventi di risparmio energetico delle imprese (D.G.R. N. 202200587). Il punteggio del criterio A viene calcolato come somma del risultato del singolo investimento o come risultato derivante dalla sommatoria degli investimenti? Ad esempio : [image: image.png] Il punteggio A che verrà calcolato dalla Regione Basilicata e sarà riportato nella graduatoria provvisoria è 15 oppure 7,06?
Risposta: L’Avviso Pubblico prevede all’art. 9, comma 1 che l’indicatore sia calcolato facendo riferimento all’investimento totale, ossia la parte seconda dell’esempio riportato nel quesito.
Numero protocollazione: FAQ22000842
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in merito alla formula che calcola la quantità annua di co2 equivalente risparmiata, i fattori di emissione FE sono dati per kgCO2/GJ. Poichè le altre grandezze della formula sono in KJ per kg di combustibile,, penso che i valori di FE vadano divisi per 10e6. E' corretto?
Risposta: È corretta l’equivalenza delle unità di misura tenendo conto della opportuna scala ovvero che: 1 Kilojoules = 1.0×10-6 Gigajoule
Numero protocollazione: FAQ22000840
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Un' azienda, avente codice ATECO coincidente con uno di quelli previsti dall' avviso pubblico, possiede titolo di disponibilità del bene immobiliare ove saranno installati dei macchinari produttivi. Tipologia, modelli, potenze ed altre caratteristiche elettriche e relative modalità di utilizzo di tali macchine sono stati già individuati . E' possibile partecipare, quindi essere ammessi al presente bando, candidando la realizzazione di un impianto fotovoltaico, da configurarsi secondo meccanismo di Scambio Sul Posto, la cui producibilità sia sottesa al soddisfacimento del consumo annuo dei macchinari, oggi ancora non acquistati e non presenti, ma che saranno acquistati successivamente alla data di presentazione della domanda?? In caso affermativo, se l' impianto fotovoltaico sarà installato su nuova pensilina metallica, non è ammesso contributo sul costo della pensilina metallica medesima. Si chiede cortese riscontro / conferma. Si ringrazia anticipatamente
Risposta: Non è possibile fornire un riscontro al quesito posto in quanto non contiene tutti gli elementi necessari per fornire una risposta adeguata. Ciò premesso, gli interventi di efficientamento candidati dovranno essere compresi tra quelli suggeriti nella diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti minimi di cui all’Allegato B all’Avviso, e rientranti tra le tipologia di intervento di cui all’art. 5 dell’Avviso. In merito all’ammissibilità tra gli interventi del costo della pensilina, si evidenzia che l’Avviso Pubblico prevede all’art. 7, comma 2, lettera b.1, la possibilità di opere murarie ed assimilate ad esclusivo asservimento di impianti macchinari oggetto del programma di investimento candidato soltanto nei casi di cui alla tipologia A lettera a dell’art. 5, comma 2, (impianti di cogenerazione) e della Tipologia A lettera c dell’art. 5, comma 2 (interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile oggetto della sede).
Numero protocollazione: FAQ22000839
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Posto che il link segnalato http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Modalit%C3%A0%20di%20realizzazione%20dei%20progetti/Schede%20tecniche/Pagine/default.aspx è inattivo, se l' azienda proponente è costituita ed attiva, ma 1a) l'edificio oggetto di diagnosi è in costruendo e 1b) i macchinari di produzione sono in parte già acquistati, in parte da acquistare, è possibile partecipare candidando, quali interventi rispetto a cui chiedere contributo, 1a') installazione di Pompa di Calore (migliorativa rispetto a potenziale sistema di riscaldamento di base che rispetti comunque limiti di legge) e 1b') nuovo impianto fotovoltaico la cui producibilità soddisfi, sempre in auto-consumo, il fabbisogno delle macchine di cui al punto 1b), ancora da acquistare, ma di cui si conosco i valori di assorbimento elettrico ?? In sintesi, è possibile candidare gli interventi di cui ai punti 1a') e 1b') migliorativi rispetto a configurazioni di consumi standard e solo potenziali (di fatto non materialmente finiti nel caso di edificio o presenti nel caso di macchinari)?? Si ringrazia anticipatamente per il riscontro
Risposta: Non è possibile fornire un riscontro al quesito posto in quanto non risulta chiara né la situazione attuale dell’impresa né il progetto che si intende realizzare. Ciò premesso, gli interventi di efficientamento candidati dovranno essere compresi tra quelli suggeriti nella diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti minimi di cui all’Allegato B all’Avviso, e rientranti tra le tipologia di intervento di cui all’art. 5 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000838
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In data 11/11/2022 ho inviato l'istanza IST22024267. Accorgendomi di un errore di compilazione ho necessità di ripresentare nuova istanza corretta. Nel momento in cui provo a generare una nuova istanza il sito si blocca. Chiedo chiarimenti su come procedere.
Risposta: Non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda (Determina Dirigenziale n. 1560 del 14/11/2022 di differimento del termine di chiusura dello sportello telematico al 30/11/2022) è possibile procedere all’annullamento della domanda presentata ed alla presentazione di una nuova candidatura. In ogni caso in presenza di problematiche tecniche bisognerà verificare tale possibilità con l’assistenza tecnica della piattaforma Centrale Bandi.
Numero protocollazione: FAQ22000836
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Buongiorno. Vorrei porre il seguente quesito. L'attestazione bancaria può essere datata anche successivamente all'inoltro telematico dell'istanza e, ovviamente qualora l'istanza rientrasse in graduatoria, prima dell'invio di tutta la documentazione? Grazie
Risposta: L’attestazione bancaria di cui all’art. 10, comma 12, lettera j, dell’Avviso può avere una data successiva alla domanda telematica. In particolare non può avere una data superiore a 30 giorni prima della domanda telematica e non può essere successiva alla data di conferma di cui all’art. 10, comma 10, dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000834
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1. Può un'azienda candidare il progetto su un capannone già di sua proprietà che però ancora non risulta come unità locale in camera di commercio ( risulterebbe a fine investimento o anche prima)? Trattasi di Azienda manifatturiera che aumenta la produzione e gli serve ulteriore spazio per istallare nuovi macchinari.( Se non può dovrei fare subito una comunicazione di nuova unità locale in camera di commercio). 2. L'attestazione del 25% che deve fare la banca può essere fatta anche dopo l'inoltro della candidatura telematica? (Anche questo se è no deve attivarsi?
Risposta: L’Avviso Pubblico all’art. 3 consente che l’investimento di efficientamento si realizzi in una nuova sede operativa. Quindi è possibile che al momento della domanda non risulti ancora come unità locale al Registro delle Imprese. Per quanto riguarda l’attestazione bancaria comprovante la reale capacità di far fronte almeno alla quota di investimento a carico dell’impresa (non pari però al 25% ma alla percentuale che residua tenendo conto della percentuale di contributo richiesta) dovrà essere caricata sulla piattaforma nei termini e nelle modalità di cui all’art. 10, comma 10, dell’Avviso Pubblico.
Numero protocollazione: FAQ22000832
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1. Società che produce infissi e porte (che non rientra fra i codice ateco agevolabili e non capiamo il perché, forse è stato un refuso di stampa o semplice dimenticanza) che però ha anche come codice ateco commercio all'ingrosso dei prodotti che produce (codice ateco che rientra fra quelli ammissibili) può partecipare al bando per risparmio energetico su un nuovo capannone quindi nuova unità operativa da attivare in seguito? (In visura ad oggi tale unità operativa ancora non risulta). 2. L'attività di commercio all'ingrosso (che rientra) risulta attività secondaria, la primaria è produzione di infissi. È motivo di esclusione? 3. La diagnosi energetica verrà fatta sul previsionale di ciò che sarà l'esigenza energetica sul nuovo capannone (essendo da attivare non si ha uno storico).
Risposta: Posto che la produzione di infissi, codice Ateco 16.23.10, rientra tra i settori di attività ammissibili di cui all’art. 6 dell’Avviso, si procede a rispondere al quesito nel dubbio di non aver compreso correttamente l’attività svolta dall’impresa e quindi supponendo che l'impresa svolga attività ammissibili e non ammissibili. 1) Può essere oggetto di efficientamento un immobile già agibile del quale si possa valutare e classificare (pre e post) il sistema integrato edificio-impianti esistenti/realizzandi; 2) La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento UE n. 651/2014, nel caso in cui un’impresa operi anche in uno dei settori esclusi dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati. 3) Per la redazione della diagnosi energetica è necessario far riferimento all’Allegato B all’Avviso che fornisce le indicazioni per la redazione e i contenuti minimi.
Numero protocollazione: FAQ22000831
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La scrivente cooperativa sta aprendo una nuova sede in una struttura di cui gode il pieno possesso ma che in precedenza non aveva la stessa destinazione d'uso e nemmeno un dato storico di consumi energetici , è ammessa la partecipazione considerando il calcolo dei consumi presunti come da indicazioni nel allegato B ?
Risposta: L’Avviso Pubblico all’art. 3 consente che l’investimento di efficientamento si realizzi in una nuova sede operativa in Basilicata. Per la redazione della diagnosi energetica è necessario far riferimento all’Allegato B all’Avviso che fornisce le indicazioni per la redazione e i contenuti minimi.
Numero protocollazione: FAQ22000828
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L'amministratore di un supermercato vuole installare le pensiline Fotovoltaiche nel parcheggio antistante l'edificio nel quale è svolta l'attività economica: - Le strutture in acciaio delle pensiline rientrano nelle spese ammissibili?
Risposta: L’Avviso Pubblico prevede all’art. 7, comma 2, lettera b.1, la possibilità di opere murarie ed assimilate ad esclusivo asservimento di impianti macchinari oggetto del programma di investimento candidato soltanto nei casi di cui alla tipologia A lettera a dell’art. 5, comma 2, (impianti di cogenerazione) e della Tipologia A lettera c dell’art. 5, comma 2 (interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile oggetto della sede).
Numero protocollazione: FAQ22000827
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Buongiorno. La domanda che di intesa con ingegnere che sta facendo diagnosi energetica è la seguente. Se consumo 100, e metto pannelli solari che producono 100, il dimensionamento è corretto ? lo chiedo per la questione dell'autoconsumo. Nel senso che una parte andranno in rete mentre non consumo, ma poi li riprendo quando consumo e non produco, usando la tariffa SCAMBIO SUL POSTO. Il ragionamento è corretto?
Risposta: Il quesito non è chiaro. tuttavia si precisa che, considerando esclusivamente il vettore elettrico: • il consumo di elettricità corrisponde al consumo complessivo (kWh) dell’attività candidata considerata nell’anno di riferimento della diagnosi energetica; • la produzione di energia rinnovabile corrisponde alla producibilità annua (kWh) dell’impianto fotovoltaico.
Numero protocollazione: FAQ22000826
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Un’azienda che ha più sedi operative in Basilicata, ricadenti in due comuni diversi, può candidare nell’ambito della stessa istanza telematica due impianti fotovoltaici da realizzarsi rispettivamente nei due citati siti produttivi? La diagnosi verrà fatta complessiva sui consumi dei due siti produttivi.
Risposta: Posto che la rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato e che gli interventi di efficientamento candidati devono essere compresi tra quelli suggeriti nella diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti minimi di cui all’Allegato B all’Avviso, è possibile candidare due impianti fotovoltaici afferenti due sedi produttive ed è possibile allegare un’unica diagnosi energetica. E’ necessario, però, che le analisi siano effettuate non complessivamente bensì tenendo conto separatamente delle due sedi.
Numero protocollazione: FAQ22000824
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Per determinare l'ordine di istrutturia è previsto che si debba calcolare il rapposto Co2/€ ovvero "il valore di CO2 risparmiato per ogni euro investito". Sarebbe bene specificare l'unità di misura in cui deve essere espresso il valore di CO2 risparmiata.
Risposta: L’Allegato B all’Avviso, che definisce i contenuti della diagnosi energetica, indica che la CO2 risparmiata sia espressa in kg.
Numero protocollazione: FAQ22000821
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salve, potrebbe essere ammissibile per una autoscuola l'installazione di un impianto fotovoltaitoco con installazione anche di colonnina di ricarica veicolo elettrico ad uso attività e non?
Risposta: La tipologia di intervento prospettato non rientra tra quelli previsti dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico
Numero protocollazione: FAQ22000820
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Buongiorno. Tra i soggetti ammessi ai benefici di cui all’AVVISO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DELLE IMPRESE rientrano le PMI operanti nel settore di attività di cui al codice ATECO “I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”. Tra le attività dei servizi di alloggio e ristorazione compresi nella sezione I del Codice ATECO 2007 rientrano fra gli altri le attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice 55.2052) e le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (codice 56.10.12). Ciò premesso, atteso quanto disposto dall’art. 6 dell’avviso, è ammissibile alla misura il programma di investimento proposto da una azienda agricola iscritta alla CCIAA per l’esercizio dell’attività di Agriturismo ? Tale è infatti l’esplicitazione dell’attività rilevabile dalla visura camerale sebbene conseguente a due differenti codici Ateco: trattasi nella fattispecie del Codice 01.11.1 (Coltivazione di cereali) e del Codice 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole). E’ gradita risposta urgente, attesa l’imminente scadenza dei termini della candidatura. Dr. Pietro Rossetti
Risposta: Posto che la rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato e che gli interventi di efficientamento candidati devono essere compresi tra quelli suggerito nella diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti minimi di cui all’Allegato B all’Avviso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento UE n. 651/2014, nel caso in cui un’impresa operi anche in uno dei settori esclusi dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati.
Numero protocollazione: FAQ22000815
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L'avviso pubblicato, all'articolo 5 specifica che "La diagnosi energetica ... è obbligatoria" specificando anche che tale diagnosi deve essere "eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014". In detto decreto, all'articolo 8 comma 1 è scritto che: "Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica..." ed al comma 2 è scritto che "le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008". Si chiede a questo punto di capire se, come sembrerebbe indicare il comma 2, tutte le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti certificati ovvero se tale regola, cosi come sembrerebbe indicare il comma 1, valga solo per le grandi imprese. Nel caso specifico l'attività interessata al bando è un ristorante/pizzeria.
Risposta: Nel caso in cui l’attività interessata alla diagnosi energetica non sia una grande impresa e non sia una impresa energivora e quindi non rientri tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 102/2014, dovrà far riferimento per la redazione della diagnosi energetica a quanto disposto all’art. 5, comma 2, dell’Avviso Pubblico, ossia “Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 potranno essere predisposte da un tecnico abilitato iscritto all’albo, esterno all’organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l’impresa.”
Numero protocollazione: FAQ22000809
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Buonasera, vorrei avere delle delucidazioni riguardo l'intervento di tipologia B, in particolare come si configurerebbe l'impianto fotovoltaico "interamente destinato all'autoconsumo" (come riportato nell'avviso). Se il l'impianto non deve essere connesso alla rete o in caso contrario, quale sarebbe la tipologia contrattuale da stipulare con il GSE compatibile con il bando?
Risposta: L’impianto fotovoltaico risulta “interamente destinato all’autoconsumo” se la sua producibilità annua di energia rinnovabile risulta al massimo pari al consumo complessivo annuo elettrico dell’attività candidata. Inoltre l’impianto deve essere connesso alla rete mediante il regime di “scambio sul posto”.
Numero protocollazione: FAQ22000805
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Allegato B: si fa riferimento ad un indirizzo del GSE non più attivo, dove è possibile reperire il documento? L'indirizzo pubblicato, che non funziona, è http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Modalit%C3%A0%20di%20realizzazione%20dei%20progetti/Schede%20tecniche/Pagine/default.aspx
Risposta: Considerato che le schede indicate nell’Allegato B sarebbero dovute servire da riferimento per l’analisi di particolari situazioni che non risultano però indicate nel quesito, in generale il link alla pagina web del GSE relativa ai documenti aggiornati è il seguente: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi/documenti
Numero protocollazione: FAQ22000803
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la presente per dissipare i residui dubbi circa la verifica di merito di cui all'art. 11 del bando in parola. In particolare il bando dispone che " saranno ammesse ad agevolazione le iniziative che nell'ambito della verifica di merito avranno totalizzato un punteggio complessivo pari o superiore a 7/15.5. Non è chiaro se all'esito della verifica di merito verrà stilata una graduatoria delle istanze ammesse ad agevolazione ovvero se con il superamento della soglia di sbarramento (punteggio pari o superiore a 7/15.5) l'agevolazione è concessa (senza alcun ordine di priorità) per tutte le domande presentate e che- ovviamente- abbiano superato positivamente la prima fase di cui all'art. 9 nonché la verifica formale.
Risposta: L’avviso Pubblico prevede che sulla base dei criteri di cui all’art. 9 sia fissato l’ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. I progetti rientranti nella dotazione finanziaria saranno oggetto di valutazione formale e di merito di cui all’art. 11 dell’Avviso. I progetti che abbiano superato entrambe le valutazioni, ossia abbiano superato la valutazione formale e di merito (di cui l’assegnazione del punteggio ne rappresenta una parte) saranno ammesse alle agevolazioni. L’Avviso non prevede ulteriori graduatorie.
Numero protocollazione: FAQ22000793
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salve,il contributo previsto e cumulabile con il credito d imposta mezzogiorno .se si ,in che misura ?
Risposta: L’avviso pubblico stabilisce all’art. 17 le modalità di cumulo sia nel caso di cumulo con un contributo in de minimis sia nel caso di cumulo con altro contributo in esenzione. Si invita, inoltre, a tener anche conto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, dell’Avviso, in merito al 25% dell’investimento candidato obbligatoriamente privo di qualsiasi forma di sostegno pubblico.
Numero protocollazione: FAQ22000771
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Risposta: 1) E’ possibile presentare la diagnosi energetica in corso di validità se non siano stati realizzati tutti o parte degli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’attività valutata. Il risparmio/efficientamento energetico definito con la diagnosi deve poi essere raggiunto e dimostrato mediante gli interventi candidati 2) E’ necessario considerare il coefficiente indicato nel caso in cui “i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale”.
Numero protocollazione: FAQ22000767
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Faq 3 Relativamente all'attestazione bancaria sulla reale capacità di far fronte almeno alla quota di cofinanziamento (Allegato I), si pongono i seguenti quesiti: - Prima della concessione del finanziamento occorre dimostrare la conferma della copertura del cofinanziamento. In questa sede è possibile variare il mix di copertura inizialmente dichiarato nell'Allegato I? Ad esempio: Nell'Allegato I è prevista la concessione di un finanziamento bancario. Prima del provvedimento di concessione è possibile sostituire il finanziamento bancario con la dimostrazione di liquidità disponibile sul c/c? Studio Genius
Risposta: 3)L’Avviso Pubblico prevede nella fase di pre-concessione (art. 12 dell’Avviso Pubblico) che si confermi quanto dichiarato nell’Allegato I alla domanda di candidatura (art. 10, comma 12, dell’Avviso). Non si esclude però in fase di preconcessione la possibilità di valutare una mutata copertura finanziaria del programma di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000757
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Faq 2. Una società ha 2 codici ateco, uno primario (non ammesso dell'avviso pubblico) ed uno secondario (ammesso dall'avviso pubblico). Le 2 attività vengono svolte nella stessa sede e non è possibile separarle in quanto si tratta di attività di servizi e non di processi produttivi in senso stretto. E' possibile candidare un progetto di efficientamento energetico che riguardi l'intero immobile candidando il codice ateco secondario? Studio Genius
Risposta: 2)La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento UE n. 651/2014, nel caso in cui un’impresa operi anche in uno dei settori esclusi dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati.
Numero protocollazione: FAQ22000756
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Buonpomeriggio Ing. Giuseppina Lo Vecchio, vorrei sapere se in riferimento agli Interventi previsti dal Bando in oggetto per la "Tipologia B: Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili"- realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e destinata all’autoconsumo - sono ammissibili ad agevolazione anche i costi per la realizzazione della tettoia fotovoltaica nel caso in cui non ci siano le condizioni di installazione sulla copertura. SiEnergie
Risposta: L’avviso prevede all’art. 7, comma 2, lettera b.1, la possibilità di opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti macchinari oggetto del programma di investimento candidato soltanto nei casi di cui alla tipologia A lettera a dell’art. 5, comma 2, (impianti di cogenerazione) e della Tipologia A lettera c dell’art. 5, comma 2 (interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile oggetto della sede). In altre parole l’Avviso NON prevede opere murarie ed assimilate per gli impianti fotovoltaici (di cui alla Tipologia B dell’art. 5, comma 2).
Numero protocollazione: FAQ22000755
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In riferimento all’art.5, c2 Tipologia B dell’Avviso in oggetto che recita “Tipologia B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all' autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento candidato. Saranno agevolati gli interventi d’installazione d’impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e solo se destinata all’ autoconsumo della sede produttiva”, vi sottoponiamo il seguente quesito: la percentuale di autoconsumo deve essere soddisfatta su base annuale, mensile, giornaliera o oraria? Inoltre, esiste una tolleranza sulla percentuale di autoconsumo (come ad esempio nel bando Agrisolare) ,ciò perché nell’arco di un anno, potenzialmente ci sono diverse ore in cui il fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento è inferiore alla produzione dell’impianto fotovoltaico (esempio: fermate di stabilimento, festività, weekend). Fonte Cutolo Rionero in Vulture
Risposta: L’art. 5, comma 1, dell’Avviso prevede che gli interventi ammissibili ad agevolazioni siano ricompresi nella Diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti minimi di cui all’Allegato B all’Avviso. Quest’ultimo prevede l’analisi dei consumi su base annuale. L’Avviso non prevede “una tolleranza sulla percentuale di autoconsumo”.
Numero protocollazione: FAQ22000737
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Faq 1 L'art. 3 comma 1 prevede che possono partecipare le imprese che "intendono realizzare l’investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Basilicata". - Una impresa intende trasferirsi in un immobile in corso di costruzione in cui mancano ancora alcuni impianti generici e muri perimetrali. Il trasferimento dovrebbe avvenire dopo la presentazione dell'istanza e prima della richiesta di saldo. La diagnosi energetica dovrà essere fatta sul nuovo immobile anche se non ancora completato? - Nel caso in cui l'immobile in cui ci si intende trasferire sia rimasto abbandonato per anni e necessita di ristrutturazioni che ad oggi sono già in corso, la diagnosi energetica andrà fatta sull'immobile nello stato in cui si trova oggi? Il trasferimento dovrebbe avvenire dopo la presentazione dell'istanza e prima della richiesta di saldo. Studio Genius
Risposta: Può essere oggetto di efficientamento un immobile già agibile del quale si possa valutare e classificare (pre e post) il sistema integrato edificio-impianti esistenti/realizzandi; La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento UE n. 651/2014, nel caso in cui un’impresa operi anche in uno dei settori esclusi dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati. L’Avviso Pubblico prevede nella fase di pre-concessione (art. 12 dell’Avviso Pubblico) che si confermi quanto dichiarato nell’Allegato I alla domanda di candidatura (art. 10, comma 12, dell’Avviso). Non si esclude però in fase di preconcessione la possibilità di valutare una mutata copertura finanziaria del programma di investimento candidato.
Numero protocollazione: FAQ22000732
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In riferimento a quanto in oggetto vorrei cortesemente conferma che l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sull’istruttoria delle domande e quindi, in tal senso, non ha alcuna rilevanza se la domanda è stata inviata il primo o ultimo giorno di apertura dello sportello.
Risposta: L’elenco delle domande istruibili di cui all’art. 10, comma 8, dell’Avviso Pubblico sarà definito sulla base del punteggio totale di cui all’art. 9 dell’Avviso, quindi non avrà alcuna influenza l’ordine cronologico di presentazione delle domande telematiche.
Numero protocollazione: FAQ22000731
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Il legale rappresentante dell'impresa può delegare un terzo al caricamento ed invio della domanda? Naturalmente la documentazione riporterà, ove necessario, la firma digitale del legale rappresentate.
Risposta: L’Art. 10, comma 6, dell’Avviso non prevede la possibilità di delegare ad un terzo il caricamento e l’invio della domanda.
Numero protocollazione: FAQ22000730
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Lo scrivente è un’impresa attiva nel settore della siderurgia (Ateco 24.10). L’art. 6 comma 1 dell’Avviso Pubblico allegato al DGR n.202200587 del 08/09/2022 prevede una clausola di esclusione per specifici settori con ATECO ISTAT 2007 tra cui il 24.10.. Si rileva altresì che tale Avviso è emanato in conformità con il Regolamento UE n.651/2014 e ss.mm.ii., con riferimento esplicito agli articoli 18 (Sezione 3 - Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti), 38, 40 e 41 (Sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente) dello stesso. Si ravvisa inoltre come le finalità (art. 1), le tipologie di investimenti ammissibili (art. 5) e le intensità di aiuto (art. 8) dell’Avviso Pubblico siano conformi e ascrivibili a tali articoli del Regolamento. Si chiede dunque un chiarimento relativamente alla possibilità da parte dello scrivente di presentare domanda di finanziamento in applicazione degli articoli 38, 40 o 41 del Regolamento UE n.651/2014, non ravvisando in essi alcuna esclusione al setto
Risposta: Un’impresa attiva nel codice ATECO 24.10 non può, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, presentare una domanda di candidatura.
Numero protocollazione: FAQ22000729
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In relazione all’Avviso pubblico in oggetto, siano agevolabili interventi finalizzati all’efficientamento energetico su un impianto esistente che prevedano: • forniture di componenti nuovi • Impiego di componenti provenienti da impianti non in produzione, presenti in altri stabilimenti della società. Si precisa che i componenti di recupero non saranno oggetto della richiesta di contribuzione.
Risposta: La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato. Ciò posto, le informazioni presenti nel quesito non consentono di comprendere del tutto quanto si intende realizzare. In generale l’ammodernamento dei processi produttivi non rientra tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000727
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La Cementeria Costantinopoli srl (P.I. 01042740769) ha in progetto la realizzazione di un parco eolico della potenza di 10Mwh con finalità di autoconsumo. Il parco eolico sarà realizzato nel Comune di Barile ad una distanza il linea d'aria dall'opificio di circa 5 km e riuscirà a soddisfare il 30% del fabbisogno di energia elettrica dell'intero stabilimento produttivo ubicato in C.da Costantinopoli Via S.S. 93 km 76 in Barile (PZ). L'iter autorizzativo risulta essere concluso infatti, siamo in attesa di ricevere a breve termine il PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale). Si vorrebbe candidare il progetto in questione all'Avviso Pubblico denominato “Efficienza energetica delle imprese” a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata – Area tematica 3 Competitività Imprese- Settore d’intervento 3.1 Industria e Servizi, con apertura dello sportello dal 03/10/22 al 15/11/2022. Il nostro progetto rientrerebbe tra quelli di cui alla Tipologia B del
Risposta: Pur comprendendo le ragionevoli esigenze di approvvigionamento dell’energia da parte di un’impresa energivora, la realizzazione di un “parco eolico” non risulta compatibile con requisiti previsti dall’avviso. L’avviso all’art. 5, comma 2, recita: “Saranno agevolati gli interventi d’installazione d’impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e solo se destinata all’autoconsumo della sede produttiva”. Innanzitutto un parco eolico, per sua natura (fisica, ambientale e giuridica), non ha la possibilità di coesistere all’interno del “lotto di ubicazione della sede operativa”. In senso urbanistico, infatti, il lotto è la porzione unitaria di terreno utilizzabile a fini edificatori e può essere costituito da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. In secondo luogo la specifica architettura del parco eolico richiede l’allaccio alla rete pubblica invece che alla utenza relativa all’attività candidata e ciò non risulta compatibile con il requisito dell’autoconsumo.
Numero protocollazione: FAQ22000726
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Si chiede di sapere se sia possibile ottenere la delega dai clienti e inviare le pratiche dallo spid del commercialista. Il cliente firmerebbe la domanda ma si chiederebbe di candidare la domanda dallo spid del delegante.
Risposta: L’Art. 10, comma 6, dell’Avviso non prevede la possibilità di delegare ad un terzo il caricamento e l’invio della domanda.
Numero protocollazione: FAQ22000720
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Stando alla griglia punteggi di cui all’ allegato F, è assegnato un punto per l'immediata cantierabilità. La presenza di una strada statale in prossimità dell'area aziendale, più imprese segnalano ciò, non permette di posizionare i pannelli fotovoltaici a terreno usufruendo della "procedura semplificata", a causa di linee guida regionali che impongono una distanza di mt 200 dalla strada stessa. Questo comporta un iter di approvazione solitamente dedicato ad impianti di grandi dimensioni (oltre 200kW), che ha tempi solitamente lunghi e impedisce di procedere ad immediata cantierizzazione, e di conseguenza, comporta la perdita di ben 1 punto nella graduatoria. Considerando l'evidente "loophole" tra la legge regionale e il bando regionale, chiediamo se possano esserci deroghe o modalità permesse dal bando per evitare di perdere il punto stesso, oltre alla possibilità di installazione su struttura (e relativi maggiori costi).
Risposta: Non sono previste modalità di assegnazione di punteggio diverse da quelle indicate nell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000680
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Facendo riferimento all'Allegato F (punto b art 11), troviamo diverse discrepanze rispetto al bando. In particolare, non è indicato nell'elenco documenti al punto 12 dell'articolo 10 di caricare alcune documentazioni di quelle richiamate nell'allegato F, a titolo esemplificativo: Rating di legalità; Rating creditizio (in bando è solo indicato alla lettera j del suddetto punto 12 art 10, di inviare attestazione comprovante capacità di far fronte alla spesa) A riguardo, la documentazione di cui all'Allegato F è da produrre in concomitanza al resto della documentazione del punto 12 art 10? Oppure all'inoltro della domanda? O non è proprio da produrre? Non c'è chiarezza sul punto nel bando.
Risposta: L’allegato F all’Avviso Pubblico indica i criteri di valutazione tecnica del progetto candidato. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica a conferma della domanda telematica è quella indicata all’art. 10, punto 12. Non sussiste alcun disaccordo tra i due documenti, Allegato F e Avviso Pubblico. Il rating di legalità come riportato nell’Allegato F è attribuito sulla base dell’assegnazione di una, due o tre stellette da parte dell’Autorità Garante della concorrenza. Il Rating Creditizio, invece, è attribuito sulla base delle analisi fornite da una società di rating specializzata.
Numero protocollazione: FAQ22000679
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Buonasera.Premsesso che i locali del mio opificio sono collegati e comunicanti tra di loro,vorrei sapere se i locali adibiti ad uffici,rientrano nel computo dell efficientamento energetico,e quindi vanno inseriti come dati e sviluppo del risparmio energetico nell'allegato B,competenza dell ingegnere.Grazie
Risposta: La diagnosi energetica di una attività candidata alle agevolazioni viene redatta considerando i vettori energetici del sito produttivo secondo questa struttura: - Attività principali (attività legate all’articolazione della produzione distinte per tipologia di prodotto o per aree funzionali), - Servizi ausiliari ed accessori (attività caratterizzate dalla trasformazione del vettore energetico in ingresso in altrettanti vettori energetici diversi e che sono utilizzati nell’ambito delle aree funzionali), - Servizi generali (attività legate a quelle principali i cui fabbisogni non sono strettamente correlati: uffici, spogliatoi, mensa, ecc.). Perciò, al fine di valutare correttamente i vettori energetici ed i possibili efficientamenti, è necessario tenere conto sia delle attività più strettamente produttive di beni sia di quelle correlate e complementari per la vendita di quei beni; semplificando, bisogna tener conto tanto dell’opificio quanto degli uffici.
Numero protocollazione: FAQ22000676
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Vi è la necessità di installare una piccola pala eolica per produzione energia per autoconsumo aziendale. E' possibile installare l'impianto eolico non molto distante dal fabbricato dove avviene l'attività di commercio in quanto non è possibile collocare la piccola pala eolica adiacente al fabbricato? Grazie
Risposta: L’avviso all’art. 5, comma 2, recita: “Saranno agevolati gli interventi d’installazione d’impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e solo se destinata all’autoconsumo della sede produttiva”.
Numero protocollazione: FAQ22000644
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E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER REALIZZARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU UN EDIFICIO IN ULTIMAZIONE DI COSTRUZIONE (struttura già in essere, con sole opere di finitura da ultimare ed allacci da autorizzare) DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA?
Risposta: La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato. Ciò posto, le informazioni presenti nel quesito non consentono di comprendere del tutto quanto si intende realizzare, ossia se l’impianto fotovoltaico sia solo da installare su un edificio attiguo a quello oggetto di diagnosi e quindi a servizio dell’edificio in cui si svolge l’attività oppure se tale impianto sarà parte integrante di un immobile in corso di ultimazione nel quale sarà trasferita l’attività. In generale 1. può essere oggetto di efficientamento un immobile già agibile del quale si possa valutare e classificare (pre e post) il sistema integrato edificio-impianti esistenti/realizzandi; 2. l’impianto fotovoltaico è ammissibile nella misura dell’autoconsumo (art. 5, comma 2, lettera B dell’Avviso) e deve, pertanto, riferirsi ad un immobile sul quale è possibile effettuare la diagnosi energetica ovvero del quale siano noti e certificati i consumi rispetto alla sue caratteristiche edilizie e alla sua dotazione impiantistica.
Numero protocollazione: FAQ22000593
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Una GI-PILKINGTON ITALIA SPA, con sede legale in Abruzzo, e diverse sedi operative in Italia, che si occupa della produzione e lavorazione del vetro per auto codice Ateco 23.12, ha una sede operativa a Melfi per l'attività di estrazione di silicio (materia prima per la produzione di vetro), codice ateco 08.99.09. con questo codice di attività può accedere al Bando per l'efficienza energetica?
Risposta: Il codice ateco 08.99.09 non rientra tra i codici ammissibili di cui all’art. 6, comma 1, dell’Avviso. Quindi l’impresa non potrà accedere al Bando per l'efficienza energetica
Numero protocollazione: FAQ22000587
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Una GI-PILKINGTON ITALIA SPA, con sede legale in Abruzzo, e diverse sedi operative in Italia, che si occupa della produzione e lavorazione del vetro per auto codice Ateco 23.12, ha una sede operativa a Melfi per l'attività di estrazione di silicio (materia prima per la produzione di vetro), codice ateco 08.99.09. con questo codice di attività può accedere al Bando per l'efficienza energetica?
Risposta: Il codice ateco 08.99.09 non rientra tra i codici ammissibili di cui all’art. 6, comma 1, dell’Avviso. Quindi l’impresa non potrà accedere al Bando per l'efficienza energetica
Numero protocollazione: FAQ22000586
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sono ditta individuale e vorrei eseguire lavori per l autoconsumo in un nuovo locale di proprieta dove trasferire a breve la mia attivita.nella attuale visura camerale non risulta il nuovo indirizzo. questo e un limiteo posso presentare ugualmente la domanda ? GRAZIEa
Risposta: La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del singolo progetto di investimento candidato. Ciò detto, si evidenzia che l’Avviso prevede all’art. 3 comma 1, che possano presentare domanda le imprese costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese, che intendono realizzare un investimento non solo in sedi già ubicate nel territorio della Regione Basilicata ma anche “da ubicarsi”. Premesso quanto sopra, è possibile presentare domanda.
Numero protocollazione: FAQ22000575
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Un'azienda che non ha disponibilità delle superfici in copertura (già impegnate da un altro impianto fotovoltaico di proprietà terzi) può realizzare un impianto fotovoltaico con delle pensiline fotovoltaiche da installare nell'area parcheggio (area di proprietà dell'azienda)?
Risposta: Nel rispetto della normativa vigente, saranno agevolati, ai sensi dell’art. 5, comma 2, gli interventi d’installazione di impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e solo se destinata all’autoconsumo della sede produttiva e compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica (di cui all’Allegato B all’Avviso).
Numero protocollazione: FAQ22000552
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Un'azienda intende realizzare un investimento di installazione di impianto da fonti rinnovabile (fotovoltaico) su un tetto di amianto. L’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto e rifacimento della superficie di copertura dove realizzare il fotovoltaico rientrano tra le spese ammissibili così come riportate dall’ art. 7 comma 2 lettere b.1 -b.2 -b.3? Nel caso affermativo in quale categoria rientra (b.1-b.2-b.3)?
Risposta: L’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto e rifacimento della superficie di copertura dove realizzare il fotovoltaico non rientra tra le spese ammissibili. L’avviso prevede, infatti, all’art. 7, comma 2, lettera b.1, la possibilità di opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti macchinari oggetto del programma di investimento candidato soltanto nei casi di cui alla tipologia A lettera a dell’art. 5, comma 2, (impianti di cogenerazione) e della Tipologia A lettera c dell’art. 5, comma 2 (interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile oggetto della sede).
Numero protocollazione: FAQ22000524
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Una società proprietaria di un immobile ha dato in locazione una parte di questo immobile ad una ditta individuale (che svolge attività agricola) e dalla quale riceve un rimborso forfettario per l’energia utilizzata, restando intestataria dell'unico contatore per la fornitura di energia elettrica: puo' candidare una domanda di agevolazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica dell'intero immobile mediante l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo?
Risposta: Il quesito non può avere risposta in quanto non contiene tutte le informazioni necessarie. In generale il richiedente l’agevolazione deve essere l’unico a beneficiarne. Supponendo che la società proprietaria svolga nello stesso immobile un’attività ammissibile con un codice attività rientrante nei settori di cui all’art. 6 dell’Avviso, potrà candidare il proprio progetto a condizione che definisca il fabbisogno energetico e il conseguente risparmio esclusivamente sull’attività ammissibile e sia garantita e dimostrata la separazione rispetto all’attività agricola. Si consiglia una separazione dei contatori.
Numero protocollazione: FAQ22000495
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Riguardo la cumulabilità: è possibile usufruire del beneficio derivante dallo sconto in fattura (ad esempio sulla sostituzione degli infissi o sull'acquisto di un impianto fotovoltaico) inserendo come valore quello pagato dall'azienda? Es. impianto dal valore iniziale 100.000, pagato 50.000 grazie allo sconto in fattura, richiedo il beneficio sui 50.000 a mio carico?
Risposta: L’avviso pubblico stabilisce all’art. 17 le modalità di cumulo sia nel caso di cumulo con un contributo in de minimis sia nel caso di cumulo con altro contributo in esenzione. Si invita, inoltre, a tener anche conto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, dell’Avviso, in merito al 25% dell’investimento candidato obbligatoriamente privo di qualsiasi forma di sostegno pubblico.
Numero protocollazione: FAQ22000472
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Una società di formazione e consulenza (SRL) può partecipare al bando con codice ateco secondario 62.02?
Risposta: Possono accedere alle agevolazioni le Grandi Imprese, le Medie, le piccole e Microimprese che intendono realizzare l’investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Basilicata in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso. Posto che l’investimento oggetto di agevolazione dovrà riguardare esclusivamente il settore di attività ammissibile di cui all’art. 6 dell’Avviso, e posto che la rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento UE n. 651/2014, nel caso in cui un’impresa operi anche in uno dei settori esclusi dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati.
Numero protocollazione: FAQ22000467
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Nell'avviso all'art. 3 per soggetti ammissibili si intende quelli già costituiti, iscritti e attive alla data di inoltro della candidatura. Nell'allegato B si fa invece riferimento anche ad imprese non attive.Quindi possono partecipare anche le imprese iscritte e non attive?
Risposta: Possono partecipare le imprese costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000395
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Un fisioterapista cambia la sede operativa (in seguito all'acquisto del locale)e vuole effettuare nella medesima degli interventi volti all'efficientamento energetico dei sistemi di riscaldamento ,condizionamento ed illuminazione. Nella diagnosi energetica come individuare la situazione ante opera, considerando che il locale non ha ospitato in precedenza attività similari.
Risposta: Per la redazione della diagnosi energetica è necessario far riferimento all’Allegato B all’Avviso che fornisce le indicazioni per la redazione e i contenuti minimi.
Numero protocollazione: FAQ22000394
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Un fisioterapista cambia la sede operativa (in seguito all'acquisto del locale)e vuole effettuare nella medesima degli interventi volti all'efficientamento energetico dei sistemi di riscaldamento ,condizionamento ed illuminazione. Nella diagnosi energetica come individuare la situazione ante opera, considerando che il locale non ha ospitato in precedenza attività similari.
Risposta: Per la redazione della diagnosi energetica è necessario far riferimento all’Allegato B all’Avviso che fornisce le indicazioni per la redazione e i contenuti minimi.
Numero protocollazione: FAQ22000393
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Una società che gestisce in un centro storico un "albergo diffuso" formato da piu' case/strutture ricettive, con una gestione unitaria da un punto di vista amministrativo e di servizi, puo' presentare una domanda di agevolazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica delle diverse strutture ricettive?
Risposta: Posto che ai sensi dell’art. 5, comma 6, dell’Avviso ciascun proponente può presentare una sola istanza, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’Avviso è necessario avere la piena disponibilità dell’immobile oggetto di intervento e che comunque la rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di investimento candidato, è possibile presentare un progetto che riguarda più sedi a condizione che il programma di efficientamento sia unico.
Numero protocollazione: FAQ22000392
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Tra gli interventi ammissibili è possibile prevedere un investimento come "isolante" il cappotto termico? E' finanziabile al 100%?
Risposta: Il quesito non contiene tutti gli elementi necessari per fornire una risposta. Si invita a riformulare il quesito.
Numero protocollazione: FAQ22000382
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E' possibile candidare un progetto acquistando solo un sistema di accumulo potenziando l'impianto fotovoltaico già esistente? Si precisa che l'attuale impianto è destinato sia l'autoconsumo che alla vendita in rete dell'energia
Risposta: L’Avviso Pubblico agevola, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Avviso, interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili destinati esclusivamente all’autoconsumo della sede produttiva.
Numero protocollazione: FAQ22000381
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La nostra struttura ha realizzato, in due tempi successivi, un impianto fotovoltaico della capacità complessiva di circa 170 Kw . Per poter chiudere il ciclo per il risparmio energetico, si rende necessario realizzare un sistema di accumulo dell’energia prodotta durante le ore solari ed abbattere il prelievo, durante le ore notturne, dalla rete pubblica. Il Bando Regionale all’Art. 5 comma 2, elenca gli interventi ammissibili – in particolare alla lettera e) precisa “installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, nonché interventi che mirano all’efficientamento d’impianti già esistenti”. Si chiede : la realizzazione di un sistema di accumulo energetico, per le motivazioni sopra riportate, può essere classificato come “un intervento che mira all’efficientamento dell’impianto già esistente” e quindi consentire la partecipazione al Bando ??
Risposta: Posto che la rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva del progetto di candidato possibile soltanto dopo la candidatura e posto che gli interventi ammissibili devono essere compresi tra quelli suggeriti nella diagnosi energetica, l’intervento proposto sembrerebbe rientrare nella Tipologia B dell’art. 5, comma 2, dell’Avviso, in quanto strettamente connesso all’impianto da fonti rinnovabili e quindi come tale agevolabile solo se destinato all’autoconsumo della sede operativa.
Numero protocollazione: FAQ22000377
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Buongiorno, sono l’amministratore di un’impresa di nuova costituzione che a breve inizierà l’esercizio di attività di bar (pertanto sarà attiva al momento di presentazione della domanda). Si chiede se in assenza di un pregresso rispetto ai consumi (ai fini della diagnosi energetica), quindi non essendoci fatture dei consumi, sia possibile candidare la domanda. La diagnosi in tal caso sarebbe fatta sui consumi potenziali, tenendo conto delle attrezzature e macchinari che rientrano nella dotazione dell’attività e quindi ai consumi presunti. Grazie in anticipo.
Risposta: Per la redazione della diagnosi energetica è necessario far riferimento all’Allegato B all’Avviso che fornisce le indicazioni per la redazione e i contenuti minimi.
Numero protocollazione: FAQ22000376
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La realizzazione di una tettoia con vetrate panoramiche (VEPA) su piazzale antistante un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande rientra tra gli investimenti finanziabili?
Risposta: La rispondenza di un investimento alle previsioni dell’Avviso necessita sempre e comunque di una valutazione complessiva possibile solo dopo la presentazione della domanda esaminando l’intera documentazione. In generale sono ammissibili gli investimenti indicati all’art. 5 dell’Avviso e non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili.
Numero protocollazione: FAQ22000371
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Una impresa deve sostituire il sistema di condizionamento; essendoci le condizioni si procederà all'acquisto con sconto in fattura pari al 65%; il residuo 35% rimasto a carico dell'impresa potrà essere oggetto di agevolazione del bando ?
Risposta: L’avviso pubblico stabilisce all’art. 17 le modalità di cumulo sia nel caso di cumulo con un contributo in de minimis sia nel caso di cumulo con altro contributo in esenzione. Si invita, inoltre, a tener anche conto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, dell’Avviso, in merito al 25% dell’investimento candidato obbligatoriamente privo di qualsiasi forma di sostegno pubblico.
Numero protocollazione: FAQ22000368
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Gentili, nel caso l'immobile su cui realizzare l'investimento sia oggetto di contratto di affitto di azienda, chi ha la possibilità di partecipare al Bando, l'impresa proprietaria dell'immobile, quella affittuaria o entrambe ? Grazie !
Risposta: L’Avviso Pubblico all’art. 1, comma 2, recita “La finalità della misura è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative, di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo “autoconsumo” con l’obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e l’integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili”. Quindi gli interventi di efficienza energetica sono rivolti alle imprese che esercita un’attività produttiva in un immobile. Di conseguenza può presentare domanda il conduttore che presenti i requisiti previsti dall’Avviso e a condizione che la durata del contratto sia compatibile con gli obblighi di cui all’art. 14 e dell’art. 12, comma 1, lettera a, dell’Avviso.
Numero protocollazione: FAQ22000362
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Posso partecipare al bando se ho iniziato il lavori per installazione impianto fotovoltaico il 08/07/2022 ma, ad oggi, sono ancora molto lontano dalla conclusione degli stessi
Risposta: Ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’Avviso, sono ammissibili i programmi di investimento avviati successivamente alla data di candidatura telematica.
Numero protocollazione: FAQ22000355
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