AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI (TOP SPORT)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI (TOP SPORT)
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In riferimento all’art. 2 comma 2 dell’avviso in questione si chiede un chiarimento in merito alla dicitura “impianti sportivi esistenti”: Le lavorazioni devono effettuarsi esclusivamente su impianti esistenti oppure, nel caso di complesso sportivo, così come previsto dall’art. 2 comma 3, è possibile candidare opere di completamento dell’area sportiva in modo da ampliare l’offerta sportiva nella comunità? In sintesi il caso in esame è un complesso sportivo in cui è presente una piscina e un campo di calcio a 5, essendo l’area idonea ad ospitare altri campi, come padel e campo da tennis, è possibile realizzarli ex novo per completare, aumentare e differenziare l’offerta sportiva sul territorio?
Risposta: L’Avviso Pubblico prevede la possibilità di candidare opere di completamento dell’area sportiva in modo da ampliare l’offerta sportiva nella comunità purché dette opere interessino impianti sportivi esistenti, ivi compresi quelli nei complessi sportivi, (cfr. art. 2 “Finalità e Definizioni” comma 2 dell’Avviso). Si segnala, altresì, che il comma 2 dell’articolo 4 “Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese” dell’Avviso espressamente prevede: “Non possono essere candidate operazioni: per la realizzazione di nuovi impianti sportivi/complessi sportivi”. Con riferimento al caso illustrato nella richiesta del Comune potrebbe essere possibile, a titolo di esempio, laddove sia idonea la dimensione del campo di calcio a 5, acquistare attrezzature per consentire la pratica del padel o di altri possibili sport per aumentare e differenziare l’offerta sportiva già presente sul territorio comunale.
Numero protocollazione: FAQ23000067
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Vorrei un chiarimento su due aspetti che riguardano l'art.2 comma 2 in cui viene riportato tale dicitura: “Le operazioni devono riguardare gli impianti sportivi esistenti, ivi compresi quelli nei complessi sportivi”. Qui sorgono due domande. La prima riguardante la pluralità del termine "gli impianti sportivi": ciò sta a significare che posso effettuare interventi di rigenerazione anche su due impianti situati nello stesso comune ma in località differenti (esempio a 10 km di distanza l'uno dall'altro)? Il secondo quesito riguarda la definizione di "complesso sportivo": “uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi”. Nel territorio comunale è presente un palazzetto dello sport ed un campo sportivo che risultano adiacenti, quindi “contigui”, ed aventi in comune come servizi ed infrastrutture sia la recinzione divisoria, che delimita chiaramente il terreno di gioco del campo sportivo dalla zona di accesso degli atleti/spettatori al palazzetto, e sia la viabilità stradale di accesso agli impianti e ai parcheggi per la sosta delle auto degli utenti che partecipano alle manifestazioni sportive. Quanto descritto può essere definito “impianto sportivo contiguo”?
Risposta: Il comma 4 dell’Articolo 3 - Potenziali beneficiari e soggetti abilitati alla presentazione della candidatura dell’Avviso sancisce che “Ciascuna amministrazione comunale può candidare una sola operazione a valere sul presente Avviso”. Il comma 3 dell’Articolo 2 – Finalità e Definizioni sancisce “Qualora una operazione candidata riguardi un complesso sportivo, la stessa può includere interventi riguardanti più impianti del medesimo complesso. Pertanto, in riscontro al primo quesito, l’operazione candidata deve riguardare un unico impianto sportivo o un complesso sportivo. In merito al secondo quesito “un palazzetto dello sport ed un campo sportivo che risultano adiacenti, quindi “contigui”, ed aventi in comune come servizi ed infrastrutture sia la recinzione divisoria può essere definito “impianto sportivo contiguo”? la risposta è affermativa in quanto come previsto dal bando il complesso sportivo è “uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse in linea con l’articolo 2 – “Definizioni” del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005”
Numero protocollazione: FAQ23000043
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In riferimento al criterio di valutazione denominato “tipologia Intervento” si chiedono chiarimenti in merito alla declinazione e assegnazione del punteggio, poiché dalla somma delle lettera A (barriere architettoniche), B (sicurezza) e C (aumento dei tempi di utilizzo) il punteggio massimo attribuibile è pari a 15 punti in luogo del punteggio massimo di dieci punti descritto in tabella. Ad esempio l’offerta massima potrebbe attribuire 15 punti come segue: • somma A+B+C=15 punti; • somma C+D=15 punti.
Risposta: Il comma 3 dell’articolo 8 – “Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione” per il criterio di valutazione e selezione “Tipologia Intervento: A- Barriere architettoniche; B. Sicurezza; C. Aumento dei tempi di utilizzo; D. Omologazione)” prevede un punteggio massimo di 10 punti. Inoltre è specificato che “Il punteggio, può essere raggiunto anche abbinando più interventi di cui alle categorie A,B,C o D ma sempre fino ad un massimo di 10 punti”. Pertanto, la candidatura di operazioni che prevedono interventi afferenti più tipologie ad esempio interventi afferenti A (barriere architettoniche) + B (sicurezza) + C (aumento dei tempi di utilizzo) comporterebbe comunque l’attribuzione di massimo 10 punti.
Numero protocollazione: FAQ23000040
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