Manifestazione di interesse per la costituzione di Fondazioni di Partecipazione allo scopo di realizzare futuri Percorsi formativi di Istruzione ...
Manifestazione di interesse per la costituzione di Fondazioni di Partecipazione allo scopo di realizzare futuri Percorsi formativi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy)
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Buongiorno, in riferimento alla nota regionale da Voi pubblicata sul portale concernente modalità di presentazione degli allegati 2, 3 e 4 e che, in contrapposizione l’art. 6 dell’avviso, riporta "L'allegato 2 e l'allegato 3 devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale di ciascun soggetto facente parte della compagine, rispettivamente nel caso dell'allegato 2 se socio fondatore e nel caso dell'allegato 3, se socio non fondatore. L'allegato 4, al contrario, dev'essere firmato, digitalmente, dal rappresentante legale dell'istituto scolastico di riferimento, nel caso di costituenda fondazione ITS o dal rappresentante legale dell'ITS, nel caso di fondazione ITS già costituita ed accreditata", si chiede che, nel caso in cui la manifestazione di interesse venga presentata da una costituita fondazione ITS gli allegati 2, 3 e 4 vengano unicamente firmati digitalmente da tale soggetto, poiché dotato di personalità giuridica. Altra cosa è la costituenda fondazione, dove sono i singoli soci/partner a dover dichiarare dati e manifestazione di interesse, ma non certamente la fondazione costituita. Grazie
Risposta: Nel caso di FONDAZIONI ITS già costituite, configurandosi le stesse come fondazioni di partecipazione di natura privata aventi personalità giuridica, non occorre che gli allegati vengano sottoscritti da altro soggetto se non dal rappresentante legale della stessa, essendo i soggetti medesimi già soci della Fondazione.
Numero protocollazione: FAQ23000129
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Si chiede di chiarire esattamente cosa si intende per “enti di ricerca pubblici” e per “enti di ricerca privati” di cui a pagina 7 dell’Avviso pubblico.
Risposta: In merito, lo scrivente Ufficio fa riferimento agli enti di ricerca pubblici” e agli “enti di ricerca privati, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche , i cui criteri di iscrizione sono stati aggiornati dal Decreto Ministeriale MIUR n. 564 del 28/04/2021 In particolare, ai sensi dell’Art. 1 - comma 2 - del precitato Decreto Ministeriale, presentano domanda di iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche “………le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. …omissis ..”; Per Enti di ricerca privati, vale quanto stabilito ai sensi dell’Art. 2 comma 1 - “Nell’Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, una sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”, nel seguito anche semplicemente “Sezione”; ai sensi dell’Art.2 – comma 2 – accedono “alla Sezione di cui al comma 1 gli enti, le istituzioni e gli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca, come specificato nel successivo art. 3”; ai sensi dell’Art. 3 – comma 1 - “Sono legittimati a presentare domanda di iscrizione nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”, di cui all'art. 2 ……omissis……, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali”. Per Enti di Ricerca Pubblici si intendono gli Enti nazionali di ricerca che svolgono attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico. La maggior parte di essi è vigilata dal MIUR, e nella sostanza costituisce la parte di ricerca pubblica non identificabile con l’Università. Una minoranza di essi, quelli che oltre a svolgere attività di ricerca, svolgono attività strumentali, è vigilata da altri Ministeri. Insieme, questi Enti compongono il comparto contrattuale della Pubblica Amministrazione chiamato “Enti Pubblici di Ricerca” e sono regolamentati, nella loro autonomia, attraverso il D.lgs n. 218 del 2016.
Numero protocollazione: FAQ23000128
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In riferimento all’art.4 si chiede un ulteriore chiarimento in merito alla possibilità di partecipazione a più proposte di “Partner non fondatori” ma portatori di interessi collettivi per cui l’esclusività penalizzerebbe la più ampia condivisione. Nello specifico partners come i GAL (GRUPPI DI AZIONE LOCALE) che potrebbero essere interessati per mission a due differenti aree tecnologiche (Made in Italy – Agroalimentare e Tecnologie Innovative per Beni e le Attività culturali – Turismo) perché non potrebbero partecipare ad entrambe? Lo stesso dicasi per le Associaizoni datoriali che rappresentano imprese afferenti a più settori produttivi, in base a cosa devono effettuare una scelta così selettiva? Le aree tecnologiche non dovrebbero essere ritenute concorrenti in questa fase in cui dovrebbe essere garantita la più ampia partecipazione di soggetti portatori di interessi multipli e multisettoriali. Ancor di più questo è vero per gli enti pubblici come comuni o province che, rappresentando una pluralità di interessi, non possono partecipare a titolo esclusivo ad una sola proposta.
Risposta: Secondo l’art. 4 dell’avviso de quo “Alle costituende Fondazioni possono partecipare anche altri soggetti, come “partner non fondatori” che collaboreranno agli scopi della fondazione, per esempio, enti locali (comune, provincia, ecc.), nel caso li si voglia coinvolgere ed inserire nella compagine”. “Pertanto, è possibile un partenariato composito, costituito anche da Soggetti non fondatori, di diversa tipologia come, per esempio, imprese, o gruppi di imprese, consorzi, società consortili, reti d’imprese, istituti di credito e di ricerca pubblici e privati, associazioni datoriali e/o di categoria, ordini e collegi professionali ed altri che assicurino pertinenza, collaborazione ed impegno e sempre che siano in grado di apportare miglioramenti della qualità, delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione” La presenza nella compagine di soci non fondatori deve avere il fine di consentire alle giovani risorse, se ben formate, altamente qualificate, tecnologicamente preparate e digitalmente allineate, formate a rispondere ai fabbisogni e alle sollecitazioni provenienti dalla domanda delle imprese, in esito ai suddetti percorsi biennali di Istruzione Tecnologica Superiore, di essere immediatamente avviate al Mercato del lavoro. Pertanto, nel caso di soggetti pubblici o privati, che non hanno un’organizzazione interna tale da garantire la presenza di più dipartimenti, ciascuno specializzato in una o più aree tecnologiche, come le Università e/o gli enti di ricerca, per altro soggetti “necessari”, l’avviso de quo prevede che venga fatta una scelta di area tecnologica sulla base, oltre che della vocazione territoriale in cui operano, anche delle risorse imprenditoriali in esse impegnate, tali che siano attivi ad accogliere ed avviare i giovani, in esito ai loro percorsi formativi di ITS .
Numero protocollazione: FAQ23000122
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Gentilissimi, l’ITS Efficienza Energetica di Basilicata ha sede sia in provincia di Potenza che in provincia di Matera. Pertanto si chiede conferma che, operando già un ITS Academy nell’area Efficienza Energetica; essendo tale ITS Academy situato nella medesima regione (e in ciascuna provincia della Basilicata), non si possano candidare, a valere sulla presente manifestazione di interesse, altre compagini per percorsi ITS nell’area dell’Efficienza Energetica in provincia di Matera. Grazie.
Risposta: Ai sensi dell’Art. 3 comma 1 della L. n. 99/2022, “Gli ITS Academy possono fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area”; qualora l’ITS “Efficienza Energetica”, presente in Basilicata, sia operante in entrambe le province e presenti la propria candidatura per la provincia di Matera non potranno essere prese in considerazione altre proposte.
Numero protocollazione: FAQ23000109
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1 L’allegato 2 partner fondatore, deve essere compilato anche dall’istituto capofila? 2 In riferimento all’allegato 2 partner fondatore, nel riquadro tipologia, vengono riportati i seguenti soggetti: • ente di formazione • impresa o rete di imprese • università e/o dipartimento e/o Ente di Ricerca pubblico o privato Mancano come soggetti: Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore e Enti locali Si chiede se possono essere aggiunte le suddette voci nel riquadro tipologia dell’allegato 2 partner fondatore.
Risposta: Vedere FAQ23000090
Numero protocollazione: FAQ23000091
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1 L’allegato 2 partner fondatore, deve essere compilato anche dall’istituto capofila? 2 In riferimento all’allegato 2 partner fondatore, nel riquadro tipologia, vengono riportati i seguenti soggetti: • ente di formazione • impresa o rete di imprese • università e/o dipartimento e/o Ente di Ricerca pubblico o privato Mancano come soggetti: Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore e Enti locali Si chiede se possono essere aggiunte le suddette voci nel riquadro tipologia dell’allegato 2 partner fondatore.
Risposta: No, l’allegato 2 non deve essere compilato dall’Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore referente nell’ambito della compagine dell’ITS, in quanto, ente di riferimento del soggetto proponente, presenta la istanza di cui all’allegato 1. Sì, nelle fattispecie di ENTI locali, soci fondatori, così come di Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, che sebbene non di riferimento, sia anch’esso tra i soci fondatori, deve essere dagli stessi compilato e sottoscritto l’allegato 2, nel quale devono essere riportati tutti i riferimenti.
Numero protocollazione: FAQ23000090
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In riferimento all’allegato 2 partner fondatore, nel riquadro tipologia, vengono riportati i seguenti soggetti: • ente di formazione • impresa o rete di imprese • università e/o dipartimento e/o Ente di Ricerca pubblico o privato Manca come soggetto: Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore. Si chiede se può essere aggiunta la suddetta voce nel riquadro tipologia dell’allegato 2 partner fondatore.
Risposta: Sì. Nella fattispecie di istituto scolastico, che, sebbene presente nella compagine dei soggetti fondatori, non sia l’istituto scolastico di riferimento, deve essere compilato e sottoscritto l’Allegato 2 da parte del rappresentante legale dello stesso. In merito alla dicitura mancante, può essere riportata nel testo dell’allegato.
Numero protocollazione: FAQ23000085
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È richiesto di indicare la sede legale della fondazione: può essere indicata la sede legale dell’Istituto Capofila? Per la sede operativa può essere inserita soltanto la provincia dove sarà ubicata, in riferimento alla provincia di riferimento?
Risposta: E’ obbligatorio indicare la sede legale dell’Istituzione scolastica di riferimento (ovvero della Fondazione costituita), così come individuata nella compagine della fondazione, vedere standard minimi - par. 4, dell’invito a candidare la manifestazione di interesse. Le sedi operative, nella fase della semplice manifestazione di interesse, sono indicative, in quanto dovranno essere indicate in maniera definitiva, nel momento della partecipazione al successivo avviso. Pertanto, alla voce “sede operativa della Fondazione”, potrà riportarsi, qualora non già individuata, indicativamente, “in uno dei Comuni della provincia di ……...”
Numero protocollazione: FAQ23000074
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Premesso che una Facoltà universitaria può avere più dipartimenti, in riferimenti all’art. 4 dell’invito alla Manifestazione di interesse, se un dipartimento aderisce ad una compagine per un’area tecnologica, un dipartimento della stessa facoltà potrà aderire ad una compagine sempre nella stessa area tecnologica? Sono considerati due soggetti giuridici diversi?
Risposta: Il par. 4, quarto alinea, dell’invito a candidare la manifestazione di interesse de quo statuisce quanto segue: “Gli standard organizzativi minimi dei soggetti fondatori prevedono la presenza di almeno…….omissis ……. una università o un istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e/o dipartimento universitario, o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato”. La nota 10) al richiamato punto, precisa le modalità di partecipazione (…in modo indipendente, autonomo o su delega della Università di riferimento e, comunque secondo quanto previsto dal proprio ordinamento). In conseguenza di quanto sopra, Dipartimenti diversi della medesima Università possono far parte di compagini fondative diverse, sempre che l’ordinamento di ciascun Ateneo lo consenta. Al contrario, uno stesso Dipartimento universitario può far parte di una sola compagine fondativa.
Numero protocollazione: FAQ23000073
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In riferimento all’art. 4 dell’invito alla Manifestazione di interesse, è indicato “Parimenti, tutti gli altri soggetti fondatori e non fondatori, delle compagini costituende, NON possono aderire ad altre proposte concorrenti, pena l’esclusione dell’intera compagine e la inammissibilità della istanza, nel caso vengano meno gli standard organizzativi minimi prescritti dalla norma”. Si chiede, cortesemente, di chiarire cosa si intende per concorrenti: soggetti afferenti alla stessa area tecnologica o ad aree tecnologiche diverse?
Risposta: Ciascun soggetto, fondatore o non fondatore, può partecipare ad una sola costituenda fondazione ITS, così come riportato nel par. 4 dell’invito alla manifestazione di interesse; pertanto, per proposta concorrente deve intendersi anche la partecipazione ad aree tecnologiche diverse. È fatta salva la partecipazione a più compagini di diversi dipartimenti universitari, qualora l’ordinamento dell’Ateneo lo consenta. (vedi art. 4, quarto alinea e nota 10, della manifestazione di interesse, nonché risposta alla FAQ 73). Se trattasi di Ente di ricerca, è parimenti possibile la partecipazione di singoli Istituti a diverse compagini fondative, sempre che sia consentito dal proprio ordinamento. Diversamente, qualora a candidarsi alla manifestazione di interesse dovesse essere un ITS già costituito ed accreditato, essendo soggetto avente personalità giuridica, è possibile che lo stesso, possedendo i requisiti di accreditamento e di specializzazione per più aree tecnologiche, possa candidarsi in quanto tale su più di un’area tecnologica, a mente dell’art. 3, comma 5, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.
Numero protocollazione: FAQ23000071
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