Bando di esame pubblico per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Guida Turistica - L.R. n. 35/1998
Bando di esame pubblico per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Guida Turistica - L.R. n. 35/1998.
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L'iban inserito risulta errato. Come bisogna procedere?
Risposta: Si precisa che IBAN Regione Basilicata - Servizio Tesoreria : IT 79 Q 05424 04297 000011700994
Numero protocollazione: FAQ23000242
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A proposito della firma digitale da apporre all'istanza, è obbligatorio un formato specifico oppure il file può essere caricato in piattaforma sia in formato .pdf che .p7m?
Risposta: Non ha importanza il formato, può essere sia pdf signed che p7m, l'importante è che il file sia firmato digitalmente
Numero protocollazione: FAQ23000241
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Esonero totale o parziale dall’esame di lingua estera per l’ abilitazione di Guida Turistica
Risposta: Esonero totale o parziale dall’esame di lingua estera per l’ abilitazione di Guida Turistica, fermo restando che i partecipanti che chiedo l’esonero dell’esame di lingua estera, alla domanda devono allegare l’attestato di abilitazione alle professioni turistiche ove deve risultare la lingua estera di abilitazione, si ritiene chiarire la questione riportando testualmente quanto in allegato:
Numero protocollazione: FAQ23000233
Allegato: Scarica allegato
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Da una prima lettura del suddetto bando, sembrerebbe intendersi che l'abilitazione che si verrebbe a conseguire al superamento dell'esame in parola limiterebbe, poi, il vincitore all'esercizio della professione di guida turistica al solo territorio regionale della Basilicata. Vi segnalo, e su questo punto chiedo, cortesemente, un chiarimento puntuale, che a seguito della entrata in vigore, il 04/09/2013, della LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013 (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013)" l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali si dovrà conseguire specifica abilitazione (in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge n. 97/2013). In tal senso e per ottemperare a quanto previsto nella seconda parte dell’art. 3 della Legge n. 97/2013 sono stati approvati due DM distinti, uno, il DM 7 aprile 2015, per individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, e l’altro, DM 565/2015 avente per oggetto l’individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento di guida turistica specialistica. Entrambi i DM a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato n. 3859 del 2017, sono stati abrogati e pertanto nessuna Regione in Italia ha potuto predisporre bandi per tali abilitazioni. In considerazione della nota prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, con la quale il Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato a vari Presidenti di Regione una segnalazione (AS1135 del 1° luglio 2014 “previsioni contenute in alcune leggi regionali e provinciali in materia di professioni turistiche”), ai sensi dell’art. 21 della Legge 287/1990, che considera come ingiustificatamente restrittive della concorrenza varie norme di diverse Regioni e Province Autonome, disciplinanti sia le tariffe professionali turistiche, sia la limitazione territoriale provinciale dell’abilitazione della guida turistica.
Risposta: Il Bando per l’abilitazione per guida turistica in Basilicata è stato adottato in attuazione della Legge Regionale n. 35/1998, pertanto l’abilitazione prevista dal bando in questione consentirà l’esercizio della citata professione solamente a livello regionale, salvo nuove disposizioni di legge che il parlamento italiano in futuro adotterà in materia, ai fini del riconoscimento nazionale delle abilitazioni conseguite a livello regionale e/o provinciale. Al momento, non sussistono disposizioni di legge italiana che prevedono l’abilitazione per guida turistica nazionale, atteso che fino ad oggi il legislatore italiano non ha ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall’Art. 3 della Legge n. 97/2013, avuto riguardo che a tutt’oggi non esiste ancora una norma di legge italiana che abbia disciplinato le modalità di effettuazione dell’esame di abilitazione a livello nazionale, infatti, il precitato articolo comma 2) consente, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.
Numero protocollazione: FAQ23000232
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Buongiorno. Per "certificato dell’Ufficio Sanitario del Comune di residenza" si intende un certificato rilasciato dal medico di medicina generale? È valido altresì un certificato redatto da un altro medico competente che non sia quello di famiglia (p.e. un medico di medicina dello sport)?. Grazie
Risposta: È sufficiente il certificato medico rilasciato dal medico curante, il quale è convenzionato sicuramente con le strutture sanitarie regionali.
Numero protocollazione: FAQ23000231
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