AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI..DELLO SPETTRO AUTISTICO
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI ALLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
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in riferimento alla risposta di cui alla FAQ24000356 era chiaro che gli organismi di formazione non possono entrare come compagine del gruppo ETS ma è pur vero che sembrerebbe essere possibile inserirli nella rete di relazioni di cui al punto del formulario in cui si cita "Collaborazione in rete con altri soggetti del territorio (università, scuola, centri estivi parrocchie, centri giovanili, gruppi informali di pari, palestre, servizi comunitari". Del resto una scuola di formazione è equiparabile a scuola a tutti gli effetti erogando formazione. Si attende conferma all'interpretazione
Risposta: L’interpretazione è corretta. E’ possibile inserire gli organismi di formazione nella rete di relazioni di cui agli artt. 5, punto 6 e 6 punto 2 dell’avviso.
Numero protocollazione: FAQ24000361
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Nel bando in oggetto è esplicito che possono partecipare ETS in forma singola o aggregata. Qualora il soggetto proponente sia un ETS (con i requisiti di cui all'art. 3), può far parte del partenariato un ente di formazione che non è un ETS? Stessa cosa vale per le associazioni non ETS (dunque non iscritte al RUNTS), Queste ultime possono far parte del progetto in qualità di partner?
Risposta: Come previsto all’articolo 3 dell’Avviso “Art. 3 - DESTINATARI E LORO REQUISITI”, possono partecipare esclusivamente ETS con iscrizione al RUNTS alla data di presentazione della domanda, in forma singola o aggregata. Pertanto non può far parte del partenariato un ente di formazione. Stessa cosa vale per le associazioni non ETS (dunque non iscritte al RUNTS).
Numero protocollazione: FAQ24000356
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L’art. 3 - DESTINATARI E LORO REQUISITI, comma 1 prevede, tra i requisiti di accesso per gli ETS, di “avere sede legale e/o una sede secondaria in Basilicata, iscritta presso la locale Camera di Commercio” Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale non sono iscrivibili in Camera di Commercio, in quanto Enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale L’obbligatorietà dell’iscrizione al REA non sussiste infatti se l’ente svolge solo attività istituzionali, per le quali è previsto l’utilizzo del solo numero di codice fiscale, così come definito la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul tema con la sentenza n. 305/2008, che ha stabilito che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”. Anche l’Autorità Anticorruzione è intervenuta sul punto con la deliberazione n. 767/2018, nell’ambito della quale ha rilevato che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che la stessa, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi. Si chiede pertanto di eliminare tale requisito di accesso per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale.
Risposta: In riferimento al quesito, si comunica che per mero errore è stato inserito fra i requisiti di accesso “l’iscrizione presso la locale camera di commercio della sede legale e/o secondaria”. Pertanto, l’Ufficio Sistemi di Welfare, con la presente, comunica che lo stesso non verrà considerato fra i requisiti di accesso.
Numero protocollazione: FAQ24000355
Allegato: -