SIN TITO: bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex liquichimica
SIN TITO: bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex liquichimica
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quesito 1 Si chiede alla S.V.I. di voler cortesemente comunicare la categoria delle opere con il relativo codice d'identificazione, ai sensi della tavola Z-1 del D.M. 143 del 31/10/2013
Risposta: la categoria delle opere individuata è la seguente : Interventi recupero, riqualificazione ambientale, ID opere P.03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.
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quesito 2 siamo la ______, società che opera nel campo della geologia tecnica ed ambientale, i cui 2 amministratori sono geologi e iscritti all’EPAP “ ente di previdenza multicategoria “ , la nostra società non ha dipendenti e i due amministratori non percepiscono compenso per il ruolo svolto. La società, pertanto, non è iscritta all’INPS ma è iscritta all’EPAP. In caso di partecipazione al bando sia come società sia come TIA rischiamo di essere esclusi perché non iscritti all’INPS e non abbiamo il DURC? Potremmo presentare solo la regolarità contributiva della società iscritta all’EPAP.
Risposta: la partecipazione alla gara come impresa non può prescindere dal DURC (lavori + progetto), al contrario per la partecipazione alla gara come società di servizi ( progettazione) può essere sufficiente la regolarità contributiva, attestata dall’EPAP
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quesito 3 Relativamente alla gara in oggetto, al § 2 del documento " Relazione idrogeologica e quadro della contaminazione" è citato il “Documento di Valutazione del Rischio Radiologico” predisposto dall’esperto qualificato A. Cassiano. Non essendo riuscito a ritrovarlo tra i documenti disponibili sul vostro sito web, sarebbe possibile averne una copia pdf (direttamente o sul sito)?
Risposta: l’ufficio ha provveduto a caricare sul profilo di committente il documento citato, disponibile come integrazione agli altri documenti
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quesito 4 Gent.ssimo Geom. Carlo Gilio, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiederle un chiarimento in merito ai requisiti di partecipazione del “soggetto progettista”, come specificati all’art. 3.2 “Condizioni di partecipazione” del Disciplinare di Gara. In particolare, ai punti a) e b) di cui alle pagine 6/7 del Disciplinare di Gara sono richiesti al soggetto progettista i seguenti requisiti speciali: esecuzione di servizi di progettazione esecutiva, redatti negli ultimi dieci anni, relativi alle seguenti classi e categorie: “Classe: BONIFICA e Classe: IMPIANTO TAF – Osmosi Inversa”. Tali categorie non risultano immediatamente riscontrabili fra le «ID Opere» di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013 (confrontabili con le “classi e categorie” della precedente legge n. 143 del 1949). Si richiedono, quindi, i seguenti chiarimenti: · Per soddisfare il requisito di cui alla classe “BONIFICA” sono ammessi servizi che ricadono nella categoria “Idraulica”, destinazione funzionale “Opere di bonifica e derivazioni”, di cui alla ID Opere D.02 (ex “VII/a”), come indicata nella tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013? · Per soddisfare il requisito di cui alla classe “IMPIANTO TAF” possono essere considerati servizi di progettazione di bonifica e/o messa in sicurezza di falde? In alternativa, quale “ID Opere” deve essere considerata, con riferimento alla citata tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013? · I servizi relativi a “progettazioni esecutive” possono comunque essere soddisfatti da “Progetti Operativi di Bonifica”?
Risposta: la categoria delle progettazioni individuata all’interno della tabella Z- 1 del DM 143/2013 è l a SEGUENTE: Interventi recupero, riqualificazione ambientale, ID opere P.03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche Pertanto i progettisti dovranno aver progettato opere di bonifica ambientale ed impianti di trattamento delle acque di falda, nell’ambito di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale. Inoltre per “bonifica” non si intendono opere di regimazione delle acque, bensì di messa in sicurezza e bonifica ambientale, così come normato nella parte IV del D. LGS. 152/06.
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quesito 5 in riferimento al paragrafo 3.2 “condizioni di partecipazione” del Disciplinare di gara e nella fattispecie precipua alle lett a) e b) laddove vengono enunciati i requisiti di progettazione da soddisfarsi si chiede di esplicitare meglio le classi e categorie di lavori di pertinenza cui si riferiscono i servizi da affidare alla luce del DM 143/2013, in quanto la tabella da voi allegata nel paragrafo sopracitato non riporta al proprio interno la corrispondenza alle categorie di pertinenza per i servizi di ingegneria e progettazione descritte nel DM di interesse. Si chiede pertanto di esplicitare le classi e categorie di pertinenza ai fini del soddisfacimento dei requisiti di progettazione.
Risposta: vedi FAQ precedente
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quesito 6 in riferimento ai requisiti di progettazione richiesti in fase di gara e precisamente come esplicitato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, si chiede a codesto ente l’esatta rispondenza delle categorie SOA alle classi e categorie degli ingegneri sia secondo il DM 143/2013 e sia secondo la corrispondenza L.143/49 Inoltre, relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’Art. 212 del D. LGS. 152/2006 si richiede l’esatta rispondenza per la categoria di attività di bonifica, costruzione, manutenzione e gestione impianti di depurazione e trattamento acque reflue.
Risposta: R: Per la partecipazione alla gara è necessario il possesso della SOA per l’esecuzione lavori , mentre per la progettazione dell’intervento i requisiti sono esplicitati al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara. In particolare i progettisti dovranno aver effettuato nel decennio precedente progettazioni riguardanti opere di bonifica ambientale ed impianti di trattamento delle acque di falda, nell’ambito di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale e non necessariamente gli stessi devono essere in possesso di certificazione. Relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è richiesta la Categoria 9: bonifica di siti.
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quesito 7 con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare per l’ammissione alla gara, si chiede di voler chiarire quanto indicato al punto 10.12) del Disciplinare di gara, specificatamente si chiede di voler conoscere la funzione, nell’ambito della presente procedura di gara, dell’Amministrazione Comunale di Ferrandina ovvero se l’indicazione è frutto di refuso di stampa; 2. con riferimento alla disponibilità per la struttura di progettazione quantomeno di un “ingegnere ambientale” e un “geologo”, secondo quanto novellato al punto 3.2 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire cosa si intenda per “ ingegnere ambientale”, precisandosi che l’attuale ordinamento in materia di esercizio della professione di ingegnere ha statuito espressamente tre sezioni così definite: 1) Civile e Ambientale 2) Industriale 3) Informatica Ritenendosi di intendere assolto l’obbligo di gara mediante disponibilità di un tecnico iscritto alla sezione “civile e ambientale” del relativo ordine professionale degli ingegneri ; 3. Relativamente alla previsione di cui al punto 12 del Disciplinare di gara relativamente alla necessità, al momento della stipula del contratto, di possesso dell’iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si chiede di voler indicare le classi e categorie che l’impresa aggiudicataria debba possedere, evidenziandosi in particolare che, trattandosi di lavori di bonifica sempre riportabili alla categoria SOA OG12 per importo lordo di € 3.841.702,27 è necessario garantire quantomeno l’iscrizione in categoria 9 –classe B relativa alla fascia di importi compresa fra € 2.500.000 (limite superiore classe C) ed € 9.000.000,00 (limite superiore classe B)
Risposta: 1. Al punto 12 del paragrafo 10.1 per mero refuso di stampa, con Amministrazione comunale di Ferrandina, si intende Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza. 2. Per ingegnere ambientale si intende un ingegnere laureato nella classe 38/S e regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri nella sezione A – Civile ed ambientale 3. Relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è richiesta la Categoria 9: bonifica di siti. Classe B.
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quesito 8 in riferimento all’appalto riportato in oggetto, allo scopo di poter effettuare un’approfondita analisi delle condizioni tecniche/economiche e valutare attentamente ….siamo a chiedere: 1. in rif al p.to 3.1 del Disciplinare, chiediamo se è ammessa la partecipazione di soggetti in costituendo RTI con impresa cooptata, così come previsto dall’art 92 comma 5 del DPR 207/2010; 2. in rif. al p.to 3) del Disciplinare della gara, chiediamo di sapere se il soggetto progettista non facente parte dello staff di progettazione dell’impresa concorrente, debba obbligatoriamente fare parte del costituendo RTI in qualità di mandante, oppure può essere solo indicato dal concorrente; 3. in riferimento al punto 12 del Disciplinare di gara, dove l’aggiudicatario dovrà comprovare di essere iscritto presso la CCIA all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. LGS 152/2006 per la categoria – attività di bonifica, costruzione…., chiediamo conferma che la categoria richiesta sia la 9: bonifica dei siti 4. al fine di predisporre il progetto definitivo, così come richiesto dal bando di gara chiediamo se le indagini integrative, finalizzate a dimensionare correttamente la barriera idraulica siano state già effettuate. In caso contrario dovrà essere il progetto esecutivo, una volta acquisita la gara, a recepire i dati desunti dalle indagini integrative? Se così fosse, potrebbe succedere che il progetto esecutivo presenti differenze significative dal progetto definitivo?
Risposta: 1. si, è ammessa la partecipazione dei soggetti in RTI con impresa cooptata 2. il soggetto progettista non deve obbligatoriamente essere dipendente, collaboratore o elemento dello staff di progettazione né dell’ impresa concorrente né dell’impresa mandante o mandataria, lo stesso deve essere indicato dal concorrente e deve possedere i requisiti previsti nel bando e nel disciplinare di gara 3. Relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è richiesta la Categoria 9: bonifica di siti. Classe B. 4. Le indagini integrative previste nel progetto preliminare posto a base di gara non sono state eseguite. Dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario prima della redazione del progetto esecutivo. Il quadro conoscitivo e le indagini realizzate precedentemente rendono cautelativamente una possibilità di dimensionamento delle opere previste di tipo prudenziale, le indagini integrative sono finalizzate determinare un quadro esaustivo per il dimensionamento delle opere previste senza differenze significative.
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quesito 9 In relazione alla gara di cui all’oggetto e più specificamente, con riferimento all’art. 6 del Disciplinare di gara avente ad oggetto “cauzioni e garanzie richieste”, Vi chiediamo se la cauzione provvisoria può essere costituita da una fideiussione rilasciata da intermediari finanziari abilitati ex art. 155 4° comma del TUB e/o intermediari finanziari vigilati autorizzati ex art. 107 del TUB.
Risposta: L’emissione di garanzie finanziarie nei confronti del pubblico è consentita oltre che alle compagnie di assicurazione (il cui elenco è consultabile sul sito www.ivass.it) e alle banche, anche alle cosiddette “VECCHIE FINANZIARIE 107”, iscritte nell’ELENCO SPECIALE di cui all’art. 107 del TUB (nella versione antecedente alla modifica introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2010, nel seguito “vecchio TUB”). Nell’elenco speciale sono iscritti anche i cosiddetti “CONFIDI 107”, pure abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
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quesito 10 al paragrafo 3.2 Condizioni di partecipazione si legge: trattandosi di appalto integrato complesso i concorrenti devono altresì possedere, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, adeguata qualificazione per prestazione di progettazione ed esecuzione lavori. Si chiede a tal proposito di confermare che il possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione nelle categorie richieste dal bando, sia sufficiente alla partecipazione senza dover dimostrare il possesso dei requisiti previsti per i progettisti ( indicati e/o associati) di cui all’art 263 del DPR 207/2010
Risposta: la SOA per la progettazione non è richiesta dal bando di gara, pertanto la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ex art 263 c.1 lett b) e c) e c.2 del DPR 207/2010, dovrà avvenire nei modi esplicitati all’interno del Disciplinare di gara.
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quesito 11 In riferimento alla procedura indicata in oggetto lo scrivente _____è a porre il seguente quesito in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del disciplinare di gara: iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali . CONSIDERATO CHE lo scrivente partecipa quale consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) D.lgs. 163/06. indicando, per l’esecuzione dei lavori, un proprio socio esecutore; l’art. 35 del succitato D.Lgs. 163/2006 prevede che il possesso dei requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d’opera, nonché all’organico possano essere posseduti dalle singole imprese consorziate; CHIEDE di confermare che il possesso dei predetti requisiti possano essere dimostrati unicamente in capo al socio esecutore indicato.
Risposta: l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali può essere posseduta anche solo dal socio esecutore indicato dal Consorzio.
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quesito 12 In relazione al bando di gara in oggetto, si richiede di chiarire ovvero confermare se il Progetto Definitivo debba essere prodotto già in sede di offerta, anche senza poter effettuare le indagini integrative ed i test pilota. Ciò anche in riferimento al fatto che i lavori prevedono (come risulta anche dall'elaborato 7-Calcolo sommario della spesa) l'esecuzione di "Indagini integrative" e di una "Analisi di Rischio", le quali normalmente precedono la redazione del progetto definitivo in quanto forniscono una serie di dati propedeutici, come confermato dalla Relazione Tecnica (elab. 3), Cap. 5 dove si indica che "Anche sulla base dei risultati delle indagini integrative e delle prove pilota, nel progetto definitivo sarà sviluppata una delle tecnologie sopra individuate o la loro applicazione combinata...".
Risposta: trattandosi di un appalto integrato complesso, il progetto definitivo deve essere fornito dal concorrente all’atto dell’offerta, costituendo esso l’offerta tecnica. Il quadro conoscitivo e le indagini già realizzate permettono un dimensionamento delle opere previste, mentre le indagini integrative forniranno un livello di dettaglio superiore, consentendo la redazione del progetto esecutivo ed il dimensionamento delle opere previste senza differenze significative.
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quesito 13 Poiché la nuova categoria con ID Opere P.03 “Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche” è riferibile e confrontabile con il solo D.M. 14 maggio 1991 n. 232 (Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria) , che non prevede attività di ingegneria, si chiede se possano essere ammessi ed equiparabili alla “classe BONIFICA” indicata dal Disciplinare di gara i servizi di progettazione definiti come “progetti di bonifica ambientale, progetti di messa in sicurezza e bonifica ambientale, progetti operativi di bonifica ai sensi del parte IV del D. LGS. 152/06” indipendentemente dalla classe/categoria certificata dal committente.
Risposta: Sono ammessi ed equiparati, nello specifico della progettazione da redigere ai termini del disciplinare di gara servizi di progettazione specifici definiti : progetti di bonifica ambientale, progetti di messa in sicurezza e bonifica ambientale, progetti operativi di bonifica ai sensi della parte IV del D. LGS. 152/06”.
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quesito 14 Con riferimento ai requisiti di partecipazione del “soggetto progettista”, come specificati all’art. 3.2 “Condizioni di partecipazione” del Disciplinare di Gara (lettere a, b), poiché le classi “bonifica” e “impianto TAF – osmosi inversa” non sono definite in nessun riferimento normativo inerente le classi e categorie e poiché si fa esplicito riferimento ai servizi svolti agli ultimi dieci anni si chiede di chiarire: • la tipologia di referenza richiesta precisando anche le classi e categorie dell’ingegneria ( ex L143/49 e ex DM 19/11/1971) • se sia possibile presentare un servizio di progettazione esecutiva che abbia ad oggetto entrambe le classi indicate dal bando (“bonifica” e “impianto TAF”) • se i servizi di progettazione da presentare siano fissati in numero due per la classe “Bonifica” e due per la classe “impianto TAF – osmosi inversa” • se i progetti esecutivi afferenti gli impianti TAF debbano essere limitati alla tecnologia ad osmosi inversa o se possano ritenersi idonee anche le progettazioni di impianti TAF con altre soluzioni impiantistiche
Risposta: non esistono corrispondenze tra l’ID P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale, così come individuato nel DM 143/2013 e le classi e categorie riportate nella L 143/49 e nel DM 19/11/1971 . si, il servizio di progettazione deve contenere entrambe le classi •i due servizi di progettazione possono riguardare entrambi le due classi “bonifica di siti contaminati” e “impianto TAF” o alternativamente un servizio per ognuna delle due classi. • Saranno ritenute idonee anche le progettazioni di impianti TAF con soluzioni impiantistiche alternative e tecnicamente valide che abbiano ottenuto la certificazione di avvenuta bonifica di acque di falda contaminate da agenti similari a quelli individuati nel quadro conoscitivo per cui è indetta gara in oggetto.
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quesito 15 La ns. società è in possesso di attestazione SOA nella sola cat. OS 22 per classifica VIII, quindi ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà associare un’impresa che sia in possesso di attestazione SOA nella cat. OG 12. Visto che nel disciplinare di gara l’importo dei lavori nella categoria OG 12 è pari ad € 3.814.702,27, si chiede se è possibile associare un impresa qualificata nella categoria OG 12 classifica IV bis, in quanto l’importo della classifica IV bis è pari ad € 3.500.000,00 e con l’incremento del 20% previsto dal Codice raggiunge un importo pari di € 4.200.000,00, che è nettamente superiore all’importo richiesto per la qualificazione nella cat. OG 12.
Risposta: no, è richiesta una SOA per la categoria OG12 classifica V.
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quesito 16 Al punto “3.2 – Condizioni di partecipazione comma a.” non sono esposte le classi e categorie con riferimento alla vigente Tariffa Professionale (L. 146/49 e successive modifiche ed integrazioni); deve intendersi che la “Classe Bonifica” corrisponda alla classe e categoria VIIa della L. 146/49 e che la “Classe Impianto TAF – Osmosi inversa” corrisponda alla classe e categoria IIIa della L. 146/49?
Risposta: come già precisato in precedenza, le classi di progettazione sono individuate in “Interventi recupero, riqualificazione ambientale” – ID P.03, così come individuato nel DM 143/2013 e non esistono corrispondenze con le classi e categorie riportate nella L 146/49 e nel DM 19/11/1971
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quesito 17 Al punto “3.2 – Condizioni di partecipazione - comma b.” non è precisato il numero minimo di unità per lo sviluppo della progettazione; a quale numero deve farsi riferimento?
Risposta: come riportato nel Disciplinare, la progettazione dell’intervento deve essere affidata ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) che abbia al suo interno ameno un ingegnere ambientale ed un geologo;
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quesito 18 Il profilo professionale di “Ingegnere Ambientale” richiesto, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 90, comma 7,del Codice, deve intendersi “Ingegnere Civile” con indirizzo “Idraulico” ovvero “ambientale”?
Risposta: L’ingegnere ambientale è un ingegnere laureato (v.o. o laurea magistrale) nella CLASSE 38/S - CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
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quesito 19 Alla luce di quanto riportato al c. 4 art. 243 del D.Lgs. n. 152/06 (così come sostituito dall'art. 41, c. 1, l. n. 98 del 2013) che asserisce che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”, si chiede se, ai fini della copertura dei requisiti relativi alla progettazione descritti a pagg. 6 e seguente del disciplinare di gara (lettere a e b), possono essere ritenuti validi anche servizi di progettazione esecutiva relativi a impianti di depurazione delle acque reflue e non solamente servizi di progettazione esecutiva relativi a impianti TAF e osmosi inversa.
Risposta: i servizi di progettazione valutabili sono quelli relativi a progetti di bonifica ambientale, di messa in sicurezza e bonifica ambientale, progetti operativi di bonifica ai sensi della parte IV del D. LGS. 152/06, oltre a progettazioni di impianti TAF. Non saranno ritenute valide le progettazioni relative ad impianti generici di trattamento di acque reflue.
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quesito 20 a seguito dell’effettuazione del sopralluogo presso le aree oggetto dei lavori abbiamo rilevato la necessità di effettuare sondaggi e rilievi plano/altimetrici dell’area, a tal proposito siamo a chiedere la possibilità di poter effettuare tali indagini ed inoltre chiediamo le modalità ed i tempi per poterle effettuare.
Risposta: nella sezione “integrazioni” del bando, è stato arricchito il quadro conoscitivo del progetto, con l’inserimento del Piano di Caratterizzazione eseguito dalla Soc. Agrobios, che contiene una serie di allegati disponibili su richiesta previo pagamento dei costi di riproduzione, da concordare con l’Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale. Inoltre al seguente link : http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3001297&level=1 è disponibile il mosaico delle Ortofoto 2013 dell’intero territorio regionale in scala 1:5.000, realizzato su riprese aeree eseguite nei mesi tra aprile e settembre dell'anno 2013 e il database topografico della Regione Basilicata in scala 1:5.000, conforme alle specifiche di cui al D.M. 10/11/2011; inoltre è possibili reperire numerose mappe tematiche all’interno del geoportale della Basilicata, consultabile al link http://rsdi.regione.basilicata.it/web/guest;jsessionid=17B9F3F22E92B654E16EEAFD3DEC9C2E
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quesito 21 si richiedono il computo metrico e piano di caratterizzazione in quanto non presenti nel progetto posto a base di gara.
Risposta: trattandosi di un progetto preliminare il computo metrico non è disponibile, mentre il Piano di caratterizzazione elaborato da Soc. Agrobios è disponibile nella sezione relativa al bando, nella scheda “integrazioni”
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quesito 22 In considerazione del fatto che: • La presente procedura prevede la redazione della progettazione definitiva in fase di gara, che quindi risulta elemento di valutazione determinante al fine di giudicare l’affidabilità dei soggetti che intendono presentare offerta • Ai punti E. ed F. a pag. 8 del “Disciplinare di gara” si fa riferimento ai “coefficienti riduttivi” da applicare all’importo delle opere ed in riferimento ai requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. che possono quindi riguardare progettazioni preliminari, definitive, esecutive svolte nell’ultimo decennio. • I requisiti di partecipazione richiamati al punto precedente fanno riferimento a servizi di cui all’art. 252 dello stesso D.P.R. n. 207/2010 e ss.m.ii. relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie indicate nel bando, senza tuttavia porre limitazioni rispetto ai livelli di progettazione effettivamente svolte Si chiede quindi di poter considerare e ammettere, al fine di soddisfare il requisito di partecipazione del “soggetto progettista” di cui alle lettere a) e b), anche le progettazioni preliminari e definitive svolte nell’ultimo decennio, pur applicando all’importo delle opere i “coefficienti di riduzione” richiamati anche dal Disciplinare di Gara.
Risposta: i coefficienti riduttivi fanno riferimento all’importo delle opere progettate mentre il requisito di progettazione da soddisfare prevede la progettazione esecutiva relativa a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
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quesito 23 Sono ammissibili, al fine della dimostrazione del requisito relativo alla classe “Impianto TAF – Osmosi inversa”, anche progettazioni di barriere idrauliche e/o MISE che interessino falde?
Risposta: Gli interventi di bonifica caratterizzati da impiego di barriere idrauliche e/o MISE che interessano acque di falda presuppongono anche il successivo trattamento delle acque di falda emunte; pertanto le progettazioni di tali opere intese quale requisito per la progettazione de quo devono aver interessato soluzioni tali da assicurare l’avvenuta bonifica.
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quesito 24 In riferimento alla seguente risposta fornita ad un precedente quesito di gara “(…) Saranno ritenute idonee anche le progettazioni di impianti TAF con soluzioni impiantistiche alternative e tecnicamente valide che abbiano ottenuto la certificazione di avvenuta bonifica di acque di falda contaminate da agenti similari a quelli individuati nel quadro conoscitivo per cui è indetta gara in oggetto”, si chiede il seguente ed ulteriore chiarimento: dato che l’art. 263, secondo comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 specifica che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l’opera progettata non è stata eseguita, è corretto interpretare la suddetta risposta nel senso di “certificata buona esecuzione” del servizio prestato, nonché riferito alle attività indicate, indipendentemente dall’esecuzione delle opere?
Risposta: si, la “certificata buona esecuzione “ del servizio prestato interpreta correttamente la dicitura riportata nella citata FAQ
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quesito 25 Buongiorno , con riferimento alla gara in oggetto , essendo venuti a conoscenza del bando solo adesso, Vi chiediamo la possibilità di effettuare il sopralluogo relativo. In attesa di ricevere Vs. cortese cenno di riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti
Risposta: la data di scadenza per la richiesta di effettuazione del sopralluogo era stata fissata al 30.09.2015, pertanto le richieste pervenute oltre tale data, non potranno essere accolte
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quesito 26 Con la presente, in merito alla gara indetta da codesta stazione appaltante per la “bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex liquichimica” si chiede, così come indicato nella sezione INTEGRAZIONI del portale bandi relativamente a tale gara, la consegna degli allegati alla “caratterizzazione” eseguita da Agrobios elencati alla pagina 3 della stessa.
Risposta: ad integrazione di una vecchia FAQ, si fa presente che, onde evitare inutili sprechi di carta, è possibile ritirare tutti gli allegati in formato digitale, recandosi negli uffici del Dipartimento Ambiente, negli orari prestabiliti, muniti di supporto digitale.
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quesito 27 In riferimento al bando di gara in oggetto lo scrivente è a porre il seguente quesito relativo a quanto richiesto all’art. 12 del disciplinare di gara: iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali. Considerato che lo scrivente parteciperà alla gara in RTI in qualità di mandatario per la categoria prevalente (costruzione e gestione TAF-Osmosi inversa), mentre la società mandante per la categoria scorporabile di bonifica, si chiede di confermare che l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali possa essere posseduta unicamente dalla mandante.
Risposta: Si, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali può essere posseduta anche solo dall’impresa mandante, per le categorie corrispondenti.
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quesito 28 La scrivente impresa, interessata a partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto, con riferimento alla “Richiesta di Chiarimenti n. 2” chiede di confermare che la classe e categoria VIIa del D.M. 143/2013 corrisponda alla classe P03 del D.M. 143/2013 e che la classe e categoria IIIa corrisponda alla IA.01 del D.M. 143/2013.
Risposta: la classe e categoria VII a del DM 143/49 non corrisponde alla classe P03 del D.M. 143/2013, la IIIa corrisponde alla IA.01 del D.M.143/2013
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quesito 29 In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo: - La possibilità di acquisire i risultati delle indagini di caratterizzazione con inclusi log stratigrafici e caratteristiche realizzative dei piezometri di monitoraggio; - La quantificazione delle concentrazioni di radionuclidi rilevate nelle acque di falda, dato essenziale per progettare le unità di trattamento; - quali garanzie sono fornite in merito alla efficacia di sbarramento operata dalla barriera idraulica a monte del sito e eventuali effetti sulla gestione dei sistemi in caso di malfunzionamenti; - A pagina 5 Punto 2.3 della Relazione illustrativa allegata agli elaborati posti a base di gara è riportato testualmente quanto segue: 2.3 Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda Il progetto presentato negli elaborati che seguono è stato sviluppato sulla base di una rivisitazione dei dati disponibili e si basa sullo stato attuale delle conoscenze, che, come detto, risentono di una base dati per la maggior parte non recente (2008). Le indagini integrative previste nel progetto hanno lo scopo di aggiornare lo stato di qualità delle acque sotterranee e costituiranno la base dello sviluppo del progetto definitivo. Infatti, i recenti monitoraggi ARPAB sembrano evidenziare una diminuzione delle concentrazioni che se confermata dalle indagini integrative e di aggiornamento potrebbe indirizzare la selezione degli interventi di bonifica su tecniche di minore impatto. Essendo le indagini integrative la base dello sviluppo del progetto definitivo da presentare in sede di offerta si chiede se è prevista la possibilità di poterle effettuare e con quali modalità. - Alla luce di quanto esposto, data la carenza di dati necessari per una corretta formulazione del progetto definitivo si chiede una proroga dei termini di presentazione dell’offerta di giorni 30.
Risposta: le informazioni di carattere radiologico in possesso dell’Amministrazione Regionale, sono contenute nei due documenti; 1. il ”documento di valutazione del rischio radiologico” che è stato pubblicato sul sito nella sezione relativa alle integrazioni al bando di gara. 2. Il report finale relativo al “Piano di caratterizzazione Agrobios", che contiene anche le misure di tipo radiologico eseguite, anch’esso pubblicato nella medesima sezione, mentre i suoi allegati sono disponibili a richiesta sia in formato cartaceo, previo pagamento degli oneri di riproduzione, sia in formato digitale, come specificato in una precedente FAQ. A seguito dei risultati esposti nel documento di valutazione radiologica, la Regione Basilicata ha in programma l’esecuzione della caratterizzazione radiologica che verrà effettuata nel breve termine. Come già esplicitato in una precedente FAQ, le indagini integrative saranno propedeutiche al progetto esecutivo e non definitivo, come scritto per refuso. Tali indagini, si prevede non portino cambiamenti significativi allo stato conoscitivo dei luoghi. Non è possibile concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte.
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quesito 30 in riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiederle i seguenti chiarimenti tecnici, con particolare riferimento agli Allegati da 1 a 12 della Relazione di Agrobios “RAPPORTO RELATIVO ALLA CARATTERIZZAZIONE DI SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE DI FALDA FINALIZZATA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA EX LIQUICHIMICA DI TITO SCALO”: Si chiede se sul sito di intervento sia disponibile energia elettrica. In particolare, è nota l’ubicazione del punto di prelievo della corrente elettrica? Si conoscono i kW disponibili e la tensione di alimentazione? È presente un contatore?
Risposta: L’area in cui ricade l’intervento è dotata di fornitura di energia elettrica. Per lo specifico bisognerà attivare la fornitura da Enel. La cabina più vicina, a conoscenza del Consorzio, è ubicata nel piazzale antistante gli uffici consortili. Tuttavia, a seguito della presenza di aziende nelle immediate vicinanze del sito di ubicazione della barriera e dell’impianto TAF (corrispondenza con il pozzo RW12 in tav. T12), non è escluso che vi siano altre cabine o quadri a cui allacciarsi per la fornitura elettrica.
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quesito 31 Nella “Tavola 4” del Progetto Preliminare, all’interno dell’area ex Liquichimica, sono presenti dei piezometri denominati AT5 – AT10, S6, S9, S13, S13, S16, S17, A1, A1 bis, A11, A12, A13. Tali punti non vengono più riportati nella piezometria della “Tavola 5”. Sono ad oggi presenti in sito o sono stati distrutti/non utilizzabili?
Risposta: I piezometri indicati facevano parte della rete regionale di monitoraggio demolita nel 2013 per cui attualmente sono inesistenti.
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quesito 32 Nel progetto si dice che le acque emunte dalla barriera idraulica saranno convogliate all’interno del serbatoio PK01. Avremmo bisogno conoscere ulteriori dettagli: - Ubicazione all’interno del siti - Materiale di costruzione - Volume - Altezza
Risposta: L’ubicazione del serbatoio è ipotizzata nelle vicinanze dell’impianto TAF, l’area di ubicazione corrisponde a quella indicata per l’impianto TAF, le caratteristiche costruttive, di capacità e dimensionali sono a carico del progettista, che deve dimensionare lo stesso in base ai quantitativi di acque emunte da trattare.
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quesito 33 E’ possibile avere il documento relativo al “Piano di caratterizzazione radiologica”, che verrà eseguita prima degli interventi previsti dal progetto preliminare?
Risposta: Il documento è in fase di rielaborazione a seguito delle osservazioni fatte dalla Commissione Prefettizia. Per cui al momento non esiste un documento definitivo.
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quesito 34 E’ possibile avere il documento “Rapporto di avviamento dell’impianto MPE”, redatto da ERM per la DARAMIC nell’Ottobre 2006?
Risposta: sarà reso disponibile in formato PDF nelle integrazioni
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quesito 35 A pagina 18 della “Relazione descrittiva impianto TAF” (punto3/bis) è riportato lo schema dell’impianto tipo. E’ possibile avere la stessa figura in un formato/qualità migliore e più leggibile?
Risposta: sarà reso disponibile il formato PDF di origine nelle integrazioni
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quesito 36 Vi chiediamo se sono necessari degli espropri al fine di capire la necessità di redigere un “piano particellare di esproprio”
Risposta: Le aree indicate per la barriera (lungo la viabilità) e per il TAF sono in piena disponibilità del Consorzio
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quesito 37 Sarà possibile installare lungo la linea di barrieramento degli skid (container tipo marittimo) a servizio dell’impianto MPE?
Risposta: In linea di massima si. Dovranno essere verificati gli ingombri e il numero degli skid
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quesito 38 le società raggruppate posseggono rispettivamente la categoria OG12 classe IV e OG12 classe III-bis raggiungendo l'importo di € 4.082.000 superando di gran lunga l'importo dei lavori di Bonifica di € 3.814.702,27, si chiede se si soddisfa il requisito richiesto per la categoria OG 12 non prevalente? le società raggruppate essendo in possesso entrambe dell'iscrizione all' Albo Gestori Ambientali per la categoria 9 classe C, raggiungendo un importo totale pari a € 5.000.000, superando di gran lunga l'importo dei lavori di Bonifica di € 3.814.702,27, si chiede se si soddisfa il requisito previsto all'art. 12 del disciplinare?
Risposta: i requisiti di partecipazione sono esposti in maniera dettagliata nel Disciplinare, che specifica i dettati del Codice degli appalti, D. Lgs 163/2006. Questi temi non possono essere trattati in una FAQ, bensì sarà compito della commissione valutare ogni offerta.
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quesito 39 Nella Relazione descrittiva impianto TAF – elaborato 3bis, in premessa (pag.4) viene indicato che “La barriera idraulica è costituita da una serie di pozzi dove attraverso un sistema MPE le acque vengono estratte ed inviate al serbatoio di stoccaggio PK01…..”. Al paragrafo 4.1 stazione di pompaggio acque trattate (pag.5) viene ribadito che “Le acque emunte attraverso il sistema MPE e stoccate nel bacino di accumulo PK01…”. Nel Capitolato Speciale di Appalto (Capitolo I), al punto 1. Creazione di una barriera idraulica (pag.8) si riporta testualmente “La tecnica individuata per la messa in sicurezza della falda prevede la creazione di uno sbarramento idraulico, realizzato con pompaggio di acqua dalla falda, ed il successivo trattamento delle acque estratte….” La Barriera pozzi è stata definita come un sistema MPE, come indicato nella relazione descrittiva impianto TAF, oppure è uno sbarramento idraulico con pompe di emungimento inserite all’interno dei pozzi come indicato nel capitolato speciale di appalto?
Risposta: La barriera pozzi è uno sbarramento idraulico con pompe di emungimento inserite all’interno dei pozzi, come indicato nel capitolato speciale di appalto e nel capitolo 4 della relazione tecnica. La definizione contenuta nella relazione descrittiva impianto TAF è un refuso. La tecnologia Multi Phase Extraction (MPE) è tra quelle selezionate per gli interventi di bonifica delle acque di falda nelle aree sorgente (vedi capitolo 5 della relazione tecnica).
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quesito 40 Nel Capitolato Speciale di Appalto (Capitolo I) al punto 1. Creazione di una barriera idraulica (pag.8) viene indicato che “In base ai dati ad oggi disponibili è possibile ipotizzare uno sbarramento del fronte di circa un chilometro composto da 25 pozzi barriera (RW1-RW25) profondi mediamente 20m per una portata complessiva di emungimento di circa 90 mc/h. Le acque emunte saranno inviate tramite un sistema di interconnecting all’impianto di trattamento dedicato (impianto TAF)”. Nella relazione tecnica – elaborato 3, al paragrafo 5.1 MPE viene indicato che “Le acque di falda emunte dai sistemi di bonifica saranno inviate all’impianto TAF a servizio della barriera idraulica”.La portata di estrazione dal MPE dovrà essere considerata come portata aggiuntiva al dimensionamento dell’impianto TAF, posta pari a 90 mc/h?
Risposta: assolutamente no
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quesito 41 Riguardo al costo di gestione dell'impianto TAF, pari a 2.816.544,00 € e corrispondente a tre volte il compenso annuale (un anno di start-up più due anni di gestione ordinaria), si chiede con quali modalità verranno erogate tali somme durante la fase di gestione. Sarà erogato annualmente? Quale documentazione dovrà produrre l'impresa appaltatrice?
Risposta: Le modalità di pagamento per le attività manutentivo-gestionali sono esplicitate all’art 14 c.7 del Contratto
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quesito 42 La scrivente impresa ____________, interessata a partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto, visto il rilievo delle questioni oggetto di chiarimento fornite sul Vs. sito istituzionale, relativamente alla chiara definizione delle categorie professionali di qualificazione necessarie per la partecipazione alla gara in oggetto nonché relativamente al requisito del personale qualificato della struttura tecnica del concorrente, al fine di garantire la necessaria par condicio tra i partecipanti, chiede alla S.V. di voler garantire una congrua proroga dei termini di presentazione delle offerte, rilevabile secondo l’importanza dei chiarimenti forniti in non meno di 15 giorni dalla data di scadenza corrente del 10/11/2015.
Risposta: Non essendoci alcuna modifica sostanziale al bando di gara, non sussistono le condizioni per la concessione di una proroga dei termini di presentazione delle offerte.
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quesito 43 Con riferimento al capitolo 5 della Relazione Descrittiva Impianto TAF, elaborato N 3bis, relativamente al progetto preliminare posto a base di gara e in particolare all’individuazione della tecnologia dell’osmosi inversa, si chiede se tale soluzione presenta un vincolo per l’ambito della progettazione definitiva, oppure, in presenza di soluzioni tecnologiche migliorative, sia complessive che per singole sezioni di impianto, sia possibile adottare queste ultime mantenendo, chiaramente, gli obiettivi previsti dal progetto.
Risposta: trattandosi di un appalto integrato complesso, la partecipazione al bando prevede un’ offerta tecnica ed un’offerta economica. Pertanto, nell’ambito dell’offerta tecnica, il progettista proporrà la sua soluzione e sarà compito della Commissione valutare la migliore.
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quesito 44 Nel dimensionamento dell'osmosi nell'elaborato 3 bis "Relazione descrittiva impianto TAF" si indica un TDS del permeato < 5 ppm, poiché lo scarico sarà in acqua superficiale vorremo sapere se è da rispettare il valore indicato di TDS oppure se valgono i limiti indicati dal D. LGS 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3) per lo scarico in acqua superficiale.
Risposta: in ogni progettazione che si rispetti le scelte sono sempre da adeguare alle Normative vigenti, inoltre questo spazio è riservato a fornire delucidazioni sul bando, non a suggerire soluzioni progettuali che restano di esclusiva competenza del progettista, che ne assume la responsabilità.
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quesito 45 Si richiede se gli smaltimenti del concentrato prodotto dall'impianto osmosi siano tra gli oneri di gestione a carico dell'impresa durante i tre anni previsti, considerando che alla portata massima indicata nel dimensionamento "Relazione descrittiva impianto TAF" (90 mc/h) con il recupero indicato si ottiene una portata di concentrato pari a 22,5 mc/h (540 mc/d).
Risposta: tutta la gestione dell’impianto nei tre anni previsti è a carico dell’impresa, compreso lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
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quesito 46 Si richiede se sono stati previsti i costi di smaltimento dei controlavaggi dei filtri a carbone e dei filtri multimedia.
Risposta: tutte le previsioni sono dettagliatamente illustrate nel progetto a base di gara, trattandosi di livello preliminare di progettazione, sono stati indicati i costi sommari preventivati, mentre tecnicamente sono state fornite notizie dettagliate sul funzionamento proposto. Nel computo metrico allegata all’offerta da consegnare il progettista indicherà tutti i costi che ritiene debbano essere previsti.
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quesito 47 Vista la complessità della gara d’appalto, al fine di meglio valutare le soluzioni da offrire, siamo a richiedere una proroga della data di presentazione delle offerte. Nel disciplinare di gara al paragrafo 10.3 al punto c) è riportato un importo di gara a base d’asta di euro 9.105.823,676 diverso da quello riportato nel resto del documento; si chiede di quale si debba tenere conto.
Risposta: Non sussistono i requisiti per concedere una proroga ai termini di presentazione delle offerte L’importo di 9.105.823,676 è un refuso, si deve tenere conto della cifra riportata nel resto del bando e cioè di € 9.098.334,190.
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quesito 48 La classificazione delle opere di progettazione deve essere chiarita in maniera inequivocabile e quindi con esplicito riferimento alla classe appartenente ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 ed antecedenti riferimenti normativi laddove non sussistano equivalenze. In un precedente quesito si fa riferimento alla classe P-03 per le opere di bonifica ma non si indica la classe relativa alle opere impiantistiche che vi chiediamo di esplicitare. La classifica per la progettazione PA03 indicata in precedenti quesiti è discriminatoria in quanto tale classifica è applicabile solo dalla data di entrata in vigore del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 mentre la dimostrazione dei requisiti deve essere riscontrabile negli ultimi dieci anni . Si richiede pertanto di indicare quale sia la classifica da considerare per le opere di progettazione effettuate prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto e quindi antecedenti al 31 ottobre 2013.
Risposta: In precedenti FAQ è stato chiarito che, sebbene il calcolo dei compensi per la progettazione sia stato effettuato sulla base del DM 143/2013, facendo riferimento alla classe P-03, l’equivalenza dei requisiti di progettazione potrà essere ricondotta alla prassi tecnica di servizi di progettazione riguardanti la BONIFICA AMBIENTALE, ai sensi della parte IV del D. LGS 152/2006 ed, antecedentemente del DM 471/99.
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quesito 49 Di indicare se la classifica IA01 del suddetto decreto, corrispondente alla IIIA della legge 2 marzo 1949 n.143/49, sia applicabile per dimostrare i requisiti relativi agli impianti di trattamento (TAF, OSMOSI o analoghi)
Risposta: Vista la corrispondenza tra i due decreti, saranno ritenuti validi servizi di progettazione di impianti di trattamento di acque di falda, assimilabili, ai sensi dell’ Art. 243 del Codice dell’Ambiente modificato dal Decreto Fare (convertito con modifiche con l. 9 agosto 2013, n. 98), a quelli relativi al trattamento di acque reflue industriali a seguito di convogliamento per collettamento.
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Quesito 50 Nel disciplinare di gara all’articolo “11.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica e valutazione delle offerte” si prescrive che qualora dovessero essere richieste le giustificazioni dei prezzi unitari offerti queste dovranno essere comprovate da alcuni documenti che dovranno essere redatti sulla base della SCHEDA n. 1 allegata al disciplinare. La scheda n. 1 però NON risulta presente tra i documenti allegati al disciplinare o integrata con precedenti quesiti. Si chiede pertanto che la Scheda n. 1 venga fornita al fine di redigere le analisi dei prezzi unitari in modo conforme e sin dall’attuale fase di progettazione e di redazione dell’offerta.
Risposta: per un problema di trasposizione informatica la scheda di cui sopra non è stata inserita come allegato al Disciplinare. Pertanto la stessa è stata inserita tra le integrazioni
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Quesito 51 In riferimento all’ oggetto, si richiede la possibilità di scaricare i files della modulistica di gara per la partecipazione in formato Word per problemi di conversione dal formato PDF.
Risposta: i format di partecipazione sono resi disponibili in formato Word nella sezione integrazioni.
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Quesito 52 Con riferimento al chiarimento n. 16 riguardante la corrispondenza della categoria ID opere P.03 con quelle di cui alla L. 143/1949 si chiede di precisare se: 1) la classe VII/a della L. 143/1949, ancorché non corrispondente alla classe "Bonifica" del disciplinare, sia ad essa assimilabile; 2) progetti di messa in sicurezza e bonifica di discariche con problematiche di inquinamento di falda da percolato (quindi appartenenti alla parte IV del D. LGS. 152/2006 come già precisato nel chiarimento n. 13), ancorché non corrispondenti alla classe "Bonifica" del disciplinare, siano ad essa assimilabili; 3) progetti di impianti di depurazione con opere di collettamento di acque reflue industriali, ancorché non corrispondenti alla classe "Impianto TAF" del disciplinare, siano ad essa assimilabili alla luce di quanto disposto dall'art. 243 comma 4 del D.LGS. 152/2006 che recita: "Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza".
Risposta: la classe VII/a della L. 143/1949 non è né corrispondente né assimilabile alla bonifica ambientale, in quanto si riferisce a Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, può essere considerata assimilabile solo se attribuita a lavori similari a quelli oggetto della gara, ossia bonifiche di acque di falda e/o bonifiche ambientali riconducibili a quelle attualmente ricomprese nel D.Lgs. 152/2006; I progetti di messa in sicurezza e bonifica di discariche con problematiche di inquinamento di falda da percolato (quindi appartenenti alla parte IV del D. LGS. 152/2006 come già precisato nel chiarimento n. 13), ancorché non corrispondenti , sono assimilabili alla classe "Bonifica" del disciplinare; i progetti di impianti di depurazione con opere di collettamento di acque reflue industriali, ancorché non corrispondenti alla classe "Impianto TAF" del disciplinare, sono ad essa assimilabili alla luce di quanto disposto dall'art. 243 comma 4 del D.LGS. 152/2006
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Quesito 53 Con riferimento al chiarimento n. 22 riguardante l'ammissibilità o meno di progettazioni preliminari o definitive per la comprova dei requisiti dei progettisti si ritiene che tale chiarimento risulti restrittivo della concorrenza e contrario al principio del "favor partecipationis" come indicato anche dall'ANAC (ex AVCP) che, all'interno della Determinazione n. 4 del 25.2.2015, precisa che: «Ai fini della dimostrazione dei requisiti occorre rilevare che il Regolamento, pur richiamandosi ad importi dei lavori di entità in genere particolarmente elevata, si riferisce genericamente a servizi di cui all’art. 252, ovvero a «servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione». Nella generica definizione è ragionevole ritenere che siano ricompresi anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche realizzate, anche tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblico interesse. Pertanto, il requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. «di punta», in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.» e che: «Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie, in quanto: i) il requisito professionale da possedere è costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; ii) l’entità del predetto requisito è determinata applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, tra il valore minimo e quello massimo previsti dal Regolamento.». Si chiede pertanto un ulteriore approfondimento sulla tematica
Risposta: il bando rappresenta Lex specialis, pertanto i requisiti richiesti nel bando, dato l’importo dell’appalto, vanno rispettati
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Quesito 53 Si richiede a codesta spettabile S.A. di chiarire se il progettista delle opere civili per le strutture di fondazione ed elevazione deve già in questa fase essere membro del team di progettazione e quindi essere ufficialmente indicato e partecipare alla R.T.P. o se in alternativa può in questa fase redigere e firmare gli elaborati ma senza essere parte del gruppo di progettazione.
Risposta: In relazione al quesito si rammenta che ai sensi del art. 91, comma 3 del d.lgs 163/2006, il R.T.P non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali .
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Quesito 54 : A seguito della lettura del bando/disciplinare di gara relativo alla gara indicata in oggetto si chiede di confermare che: qualora i documenti contenuti nella “Busta offerta tecnico organizzativa” siano costituititi da fogli inamovibili (resi tali mediante idonea sigillatura) sia ammessa la sola firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento;
Risposta: Se i fogli sono realmente inamovibili è ammessa la sola firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento
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Quesito 55: A seguito della lettura del bando/disciplinare di gara relativo alla gara indicata in oggetto si chiede di confermare che: l’intera offerta tecnica ed economica debba essere sottoscritta in caso di costituendo R.T.P. indicato unicamente dai legali rappresentanti dei componenti l’ R.T.P. e non anche dal geologo, dall’ ingegnere ambientale e dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Risposta: l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dai professionisti firmatari del progetto quindi dai legali rappresentanti del R.T.P. e dal geologo, dall’ingegnere ambientale e dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; l’offerta economica può essere sottoscritta dai legali rappresentanti del costituendo R.T.P. e non anche dal geologo, dall’ ingegnere ambientale e dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
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Quesito 56 In riferimento alla risposta fornita da codesta S.A. al quesito n° 49 chiediamo di chiarire meglio il seguente paragrafo: Risposta: Vista la corrispondenza tra i due decreti, saranno ritenuti validi servizi di progettazione di impianti di trattamento di acque di falda, assimilabili…………… a quelli relativi al trattamento di acque reflue industriali a seguito di convogliamento per collettamento. Ad oggi ancora non è stato chiarito in maniera inequivocabile quale debba essere il riferimento normativo e la classe di appartenenza dei servizi di progettazione richiesti. Chiediamo pertanto di dettagliare meglio il punto esposto.
Risposta: il riferimento normativo e la classe di appartenenza dei servizi di progettazione richiesti sono quelli indicati nel bando e nel disciplinare, l’assimilabilità di altre progettazioni non rispondenti al dettato normativo vigente ma con riferimento a norme pregresse è stata evidenziata nelle risposte evase.
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Quesito 57In riferimento al quesito no.40 riteniamo che la risposta fornita dalla S.A. non sia corretta. Di fatto la fase liquida emunta attraverso il sistema MPE (qualora utilizzato) deve essere necessariamente inviata al trattamento TAF. La soluzione alternativa prevederebbe l’invio di tale fase liquida in centri autorizzati per il trattamento e lo scarico. Chiediamo di chiarire meglio questo aspetto.
Risposta: la risposta al quesito 40 è corretta, il quantitativo massimo da trattare è dato dalla portanza massima di estrazione della falda calcolata in 90 mc/h, eventuali trattamenti diversi da quelli previsti in progettazione preliminare restano a carico del progettista e quindi lo stesso determina e dimensiona le opere ed i flussi connessi.
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Quesito 58Per i requisiti a) e b) si chiede a pag. 6 e 7 di aver svolto i servizi negli ultimi dieci anni mentre sempre al punto 6 di pag. 26 si chiede che tali servizi siano stati svolti negli ultimi cinque anni;
Risposta: i requisiti sono sui dieci anni antecedenti alla data del bando, al punto 6 di pag. 26 viene richiesta la compilazione di una tabella indicativa che riporti per quelli degli ultimi cinque anni le notizie richieste ed elencate dalla lettera a alla lettera f di pag. 27.
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Quesito 59alla lettera E di pag. 8 non viene specificato quale coefficiente riduttivo applicare se si sono redatti solo progetti operativi di bonifica; Eventuali coefficienti riduttivi risulterebbero estremamente penalizzanti per chi ha svolto lavori svolti per conto di committenti privati: i committenti privati infatti di solito non richiedono lo sviluppo di elaborati preliminari/definitivi/esecutivi (ciò non è neppure previsto dalla norma) ma si limitano a richiedere solo lo sviluppo dei livelli di progettazione previsti dal D.lgs. 152/06 (progetto operativo) utilizzando tale elaborato anche per la richiesta dei preventivi e per l’esecuzione dei lavori (che negli appalti pubblici è assimilabile al livello di progettazione esecutiva). Tale elaborato racchiude pertanto i tre livelli di progettazione e riteniamo che pertanto il coefficiente riduttivo debba essere pari ad 1.
Risposta: E’ del tutto arbitraria l’interpretazione sopra fornita; se il livello di progettazione eseguita per i “privati” si differenzia da quelli previsti dalla norma vigente per gli appalti pubblici, la sostanza non cambia. E comunque se il livello di progettazione può essere inteso come esecutivo, se ne dovrà tenere conto per l’applicazione del coefficiente riduttivo così come previsto nel bando e nel disciplinare. Si rammenta ulteriormente che il bando rappresenta Lex specialis, pertanto i requisiti richiesti nel bando, dato l’importo dell’appalto, vanno rispettati.
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Quesito 60 AL QUESITO N°14 LA S.A. DICHIARA CHE: ……. il servizio di progettazione deve contenere entrambe le classi • i due servizi di progettazione possono entrambi le due classi “bonifica di siti contaminati” e “impianto TAF” o alternativamente un servizio per ognuna delle due classi.
Risposta: la risposta è stata corretta nello stesso quesito n. 14.
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Quesito 61 Si richiede un chiarimento circa la necessità o meno di dimostrare almeno due requisiti per ognuna delle due classi fino al raggiungimento dell’importo pari almeno allo 0,40% per ognuna delle classi oppure la possibilità di dimostrare anche un solo requisito per ogni classe che copra l’importo dello 0,40. Riportiamo un esempio numerico che si chiede cortesemente di confermare o meno: coefficiente 0,40 importo richiesto importo ridotto 1 o 2 lavori Bonifica € 3.814.702,27 € 1.525.880,91 Impianto TAF – Osmosi inversa € 2.198.408,00 € 879.363,20 Totale con 1 / 2 lavori 2.405.244,51
Risposta: il disciplinare recita: “aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell’affidamento, due progettazioni esecutive relative a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, come individuate nella tabella sotto riportata del presente Disciplinare, per un importo totale almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare”; lo scopo di tale requisito è quello di dimostrare di aver effettuato due progettazioni, cosiddette “di punta”, per un importo almeno pari al 40% dell’importo dei lavori di ognuna delle due categorie.
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Quesito 62 Analogamente si richiede di confermare che anche il requisito previsto per la copertura totale dell’importo lavori possa essere dimostrato anche con un solo lavoro o debbano essere necessari obbligatoriamente più lavori.
Risposta: Il requisito richiesto all’Impresa partecipante relativamente all’importo dei lavori e delle percentuali da possedere in forma singola o associata è chiaramente esposto al paragrafo 3.2 primo periodo. Relativamente ai requisiti che i progettisti devono possedere l’importo deve essere calcolato sulla base di progettazioni riferite ad entrambe le classi: almeno una per ogni classe o più di una, sempre per ogni classe, che cumulativamente raggiungano l’importo richiesto.
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