Procedura aperta per l’affidamento del COMPLETAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL’EX PISTA VOLO “E. MATTEI” DI PISTICCI SCALO (MT)
Procedura aperta per l’affidamento del COMPLETAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL’EX PISTA VOLO “E. MATTEI” DI PISTICCI SCALO (MT)
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Si chiede un chiarimento su quanto riportato nel Disciplinare di Gara; in particolare si è riscontrata una contraddizione tra quanto riportato in tabella a pagina 6 e quanto descritto successivamente nella nota in calce alla stessa; la discordanza riguarda l’individuazione della categoria prevalente. Inoltre a pagina 15, art. 13 del Disciplinare di Gara si specifica che: “Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f) del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione, il mandatario deve eseguire le prestazioni di servizi (principali) ed essere in possesso dei relativi requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara”.
Risposta: La procedura di gara è un appalto misto, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 163/2006, con Categoria prevalente di Servizi. Nella Tabella riportata a pag.6 del Disciplinare di Gara viene esplicitata la prestazione principale che corrisponde ai “Servizi di Analisi” e quella secondaria che corrisponde ai “Lavori”. La nota a margine della tabella specifica, per la prestazione secondaria dei lavori, la categoria prevalente di opere specializzate. L’equivoco potrebbe essere stato determinato dalla non corretta posizione dell’asterisco, a cui è collegata la nota in calce, che, per mero refuso, non è stato posta in corrispondenza della terza riga colonna 2 della tabella (OS-20B).
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La Scrivente è in possesso della cat- SOA OS20-B class.I, quindi rispetta parzialmente il requisito tecnico richiesto dal disciplinare di gara. Ma è sufficiente, questo, per la partecipazione alla gara?
Risposta: Nelle premesse del disciplinare di gara è riportato:” …..Il presente appalto è di tipo misto (lavori e servizi) e, ai sensi dell’art. 14 c.2 lett c) del D.Lgs. 163/2006, deve essere considerato come appalto pubblico di servizi. L’operatore economico deve pertanto possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.Lgs. 163/2006 per ciascuna prestazione di lavori e servizi, ….” I requisiti di partecipazione per le prestazioni di lavori e servizi sono riportate a pag 10 del Disciplinare di Gara
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Per quanto riguarda i servizi di analisi, possono essere subappaltati?
Risposta: L’art. 118 comma 2 del D.Lgs 163/2006 recita: “ …. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto”
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Si può ricorrere all'avvalimento o all'ATI con un laboratorio ?
Risposta: Le imprese devono rispettare l’art. 8 del Disciplinare di gara che ammette l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
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1) In caso ci fosse intenzione di partecipare alla presente gara in associazione temporanea di imprese, ci sembra che la richiesta di sopralluogo di cui all'art. 10, pag. 12 del "Disciplinare di Gara", obbligatoria a pena di esclusione, vincoli il partecipante ad aver strutturato, quantomeno nelle proprie intenzioni, la propria organizzazione già prima della data entro cui inoltrare la richiesta (15 giorni a partire dal 31/10/2015, quindi chiedo conferma che sia il giorno 15/11/2015). Tale vincolo ci sembra effettivo dal momento che l'incaricato del sopralluogo, per conto della partecipante, debba obbligatoriamente essere munito di delega di tutti i rappresentanti della RTI già entro quella data. Chiedo se sia corretta questa interpretazione dell'art. 10, e che, conseguenza di ciò, il partecipante in RTI debba aver già strutturato nelle proprie intenzioni il raggruppamento di imprese.
Risposta: L’art. 10 – Sopralluogo - del Disciplinare di gara stabilisce che ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i “concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana……”. Poiché la pubblicazione del bando in oggetto è avvenuta sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.132 del 9-11-2015, le richieste di sopralluogo devono pervenire entro il 23 novembre 2015 . L’art. 10 – Sopralluogo, del Disciplinare di gara, recita inoltre :“……il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito della delega di tutti i suddetti oratori….”. “Ciò stante si ribadisce che la persona incaricata di effettuare il sopralluogo deve avere la delega di tutte le imprese partecipanti alla RTI, sebbene ancora non costituita.
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) Il laboratorio di analisi deve avere, come requisito, solo prove accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ("accreditamento del laboratorio" come da pag. 16 del Capitolato tecnico: in tal caso non ci si attende che tutte le prove siano accreditate) oppure ci si attende che sia accreditata una percentuale ben definita delle sostanze da analizzare in terreni, rifiuti e acque, anche se non espressamente riportato nel Capitolato?
Risposta: E’ necessario che il laboratorio sia accreditato.
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Essendo i servizi di ingegneria (nella fattispecie esposizione ed interpretazione dei dati analitici, e analisi di rischio sito specifica) facenti parte della categoria prevalente (SERVIZI), in caso di RTI sembra che tale attività debba essere necessariamente svolta dalla mandataria ( quindi un laboratorio).E’ possibile incaricare un professionista esterno come strada alternativa? E se sì, quali requisiti sono attesi per esso? Tale incarico, con riferimento all’importo senza ribasso (del valore di 50.000 euro da computo metrico),sarebbe inteso come attività in subappalto e quindi soggetto al limite del 30% dei servizi subappaltabili?
Risposta: I servizi di Ingegneria non costituiscono una prestazione a se ma rientrano nel servizio di analisi, in particolare il professionista abilitato dovrà redigere il rapporto finale relativo alle analisi effettuate. Sarà cura del concorrente trovarne le forme più opportune.
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Con riferimento alla dimostrazione del requisito di capacità organizzativa, cosa si intende per servizi analoghi a quelli oggetto di gara? E’ possibile avere delucidazioni maggiori al riguardo, o, ancor meglio, una definizione degli stessi?
Risposta: Premesso che l’obiettivo del servizio richiesto dal bando è il completamento della caratterizzazione dell’area SIN dell’ex pista di Volo E.Mattei si ritiene che per “ servizi analoghi”, da non confondere con “servizi identici”, debbano intendersi i servizi tesi a fornire strumenti di verifica delle condizioni di inquinamento di un’area. Sarà compito della commissione giudicatrice valutare l’effettiva attinenza.
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Con riferimento all’art. 7 punto 2 lettera a) della sezione ”per servizi pari a 224.124,282 “ a pag. 10 del Disciplinare di gara, si chiede se per servizi analoghi a quelli oggetto di gara possono essere considerati anche servizi di supervisione di indagini ambientali, campionamenti di terreni e acque sotterranee, elaborazioni di rapporti tecnici di indagini, analisi di rischio, progetti di bonifica/messa in sicurezza operativa.
Risposta: Sarà compito della Commissione giudicatrice valutare l'effettiva analogia.
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Con riferimento all’art. 7 punto 2 lettera a) della sezione ”per servizi pari a 224.124,282 “ a pag. 10 del Disciplinare di gara, si chiede se il servizio richiesto possa essere relativo ad una prestazione di servizi integrati (indagini, monitoraggio periodici e relativi rapporto tecnici) eseguita con continuità in un arco temporale di alcuni mesi e contabilizzata con più di una fattura
Risposta: I servizi analoghi effettuati nell’arco di tre anni precedenti concorrono al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto, di cui almeno uno non deve essere inferiore al 20% dell’importo a base di gara.
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Chiarimenti circa il possesso dei requisiti professionali, economico finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione al bando di gara in oggetto come Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo ORIZZONTALE. Nello specifico, l’art. 13 del presente bando di gara prevede che, nel caso di partecipazione sotto di forma di RTI di tipo orizzontale, i suddetti requisiti siano posseduti nella misura minima del 40% dall’impresa mandataria e la restante parte percentuale nella misura minima del 10% dalle mandanti. Nella determinazione di tali percentuali si deve far riferimento unicamente alla categoria prevalente e dunque ai servizi o si possono considerare anche i lavori? Pertanto l’impresa mandataria si occuperebbe dei lavori e di una parte dei servizi (raggiungendo una percentuale superiore al 40%), mentre la mandante della restante parte di servizi (raggiungendo una percentuale superiore al 10%).
Risposta: La percentuale del 40 % va calcolata sull’importo totale a base di gara. Si rimanda all’art. 275 del Regolamento, che al comma 2 prescrive il possesso dei requisiti per la mandataria in misura maggioritaria.
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Avremo necessità di un chiarimento relativamente a quale sia l'impresa mandataria nel seguente caso: Impresa A operatore economico esecutore delle prestazioni di lavori (OS20B) ed esecutrice di parte di lavori di servizi tra cui trasporto e conferimento a discarica categ 7, geoelettrica categ 8, prestazione professionali categ 9". "Impresa B ditta esecutrice delle prestazioni di servizi (prove di laboratorio chimiche ecc…) categoria 4-5-6".
Risposta: Ai sensi dell’art. 275 comma 2 del DPR 207/2010, la mandataria va individuata nell’impresa che possiede i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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In riferimento al bando "Completamento del piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo E. Mattei di Pisticci Scalo (MT) CUP G72D12000820007 CIG 6441121532, avremmo necessità di un chiarimento relativamente alla giustificazione delle spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara richieste per tale gara, che ammonterebbero a € 15.000 (quindicimila), rispetto a quanto previsto dalla norma D.Lgs 163/06 e smi art.66 comma 7bis e art 122 comma 5 bis.
Risposta: L’Aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione. L’importo verrà determinato sulla base degli atti di pagamento fatti dall’Amministrazione e comunicato per tempo all’aggiudicatario. La somma di 15.000 euro, probabilmente desunta dal quadro economico di progetto, viene riportata tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, e calcolata in maniera forfettaria.
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La scrivente (TECNOGEO s.n.c.) intende partecipare in ATI con il laboratorio certificato BIOCHEMIE LAB. Premesso che siamo in possesso della SOA categoria OS20 B classifica II°, intendiamo suddividere le quote di partecipazione nel seguente modo: • 35% BIOCHEMIE LAB (che si occuperà solamente delle analisi di laboratorio chimico) • 65% TECNOGEO che oltre ai lavori, rientranti nella categoria OS20 B, intende svolgere anche i seguenti servizi: Prove di laboratorio terre (da subappaltare) Geoelettrica, l'eventuale subappalto va dichiarato? Servizi di Ingegneria: l'eventuale subappalto dell'Analisi di Rischio Sito Specifica ad un professionista esterno va dichiarato?
Risposta: Come si evince dall’art. 14 del Disciplinare di gara, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, le eventuali lavorazioni o servizi che intende subappaltare, così come previsto dall’art. 118 del Codice, nonché dall’art. 170 del Regolamento.
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In fase di gara, per quanto riguarda i servizi di geoelettrica ed ingegneria (Relazioni)bisogna dare evidenza dei lavori svolti e dei relativi importi?
Risposta: I servizi di geoelettrica ed ingegneria possono concorrere al raggiungimento dei requisiti richiesti, se svolti nell’ambito di servizi analoghi a quelli previsti dall’appalto.
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Il prezzo del computo metrico n. 35 AN008 di 660,00 euro si riferisce alla sola determinazione di PCDD/PCDF, PCB e amianto?
Risposta: Si il prezzo del computo metrico n. 35 AN008 di 660,00 euro si riferisce alla sola determinazione di PCDD/PCDF, PCB e amianto sui campioni di top soil.
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I PCB devono essere determinati in alta o bassa risoluzione?
Risposta: I PCB devono essere determinati in bassa risoluzione.
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Il prezzo del Computo metrico n. 36 AN 011, di 474,00 euro, considera anche il 20% di campioni in cui determinare PCDD/PCDF, PCB e amianto, ed in totale si tratta di 4 campioni?
Risposta: Si, Il prezzo del Computo metrico n. 36 AN.011, di 474,00 euro, considera anche il 20% di campioni in cui determinare PCDD/PCDF, PCB e amianto.
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Si richiede conferma che nel Computo metrico il presso unitario n. ordine 33 tariffa AN.009 di 660,00 € si riferisca alla sola determinazione dei seguenti parametri ricercati sui campioni di TOP SOIL e più precisamente: 1. PCDD/PCDF 2. PCB 3. Amianto
Risposta: Si , il prezzo unitario n. ordine 33 tariffa AN.008 si riferisce alla sola determinazione dei parametri . PCDD/PCDF - PCB - Amianto
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Relativamente alla matrice acqua, si segnala che non è stato ritrovato sia nell’elenco prezzi che nel Computo metrico nessun numero d’ordine e tariffa relativa alla determinazione dei parametri PCDD/PCDF, PCB e Amianto. Si deve in tal caso fare riferimento per queste sole tre voci al n. d’ordine 3 tariffa AN.009 di 660.00€?
Risposta: No, si deve far riferimento alla voce 36 AN.011
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Nel caso in cui, come riportato nel Capitolato Tecnico Caratterizzazione il numero dei campioni da ricercare per la determinazione di PCDD/PCDF/PCB e amianto sia superiore al 20% si rettificherà con una fase successiva di rendicontazione economica il numero di campioni effettivamente analizzati e successivamente all’esecuzione delle analisi saranno economicamente liquidati?
Risposta: La stazione appaltante provvederà secondo norma
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Ai fini della massima partecipazione, relativamente all’art. 7.6 lettera i della pagina 28 del Capitolato tecnico Caratterizzazione che riporta” i campioni dovranno essere trasportati in giornata al laboratorio di analisi” si chiede conferma che, per la matrice acqua, debba intendersi “giornata” entro le 24 ore successive al campionamento
Risposta: Si intende entro le 24 ore successive al campionamento
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Al punto 6.8 del capitolato tecnico – sostanze da analizzare, indicate che “nel caso in cui venisse rilevata la presenza del parametro PCDD/PCDF e PCB in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei campioni superficiali, la ricerca di tali parametri sarà estesa ai campioni prelevati anche agli strati più profondi corrispondenti ai punti di superamento dei limiti ed alla totalità dei campioni superficiali prelevati; la ricerca dei PCDD/PCDF dovrà comunque interessare tutti gli strati di terreno con evidenza della presenza di rifiuti che possano contenere tale sostanza, quali ceneri”. Si chiede, visto il peso economico di tale parametro, come dobbiamo valutare tale circostanza, sarà compensata a parte con il prezzo del top soil?
Risposta: La stazione appaltante provvederà secondo norma
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Con la presente siamo ad informarvi che generando il Passoe sul sito ANAC, allo step: "richiesta Avvalimento requisiti lotto", il sistema non mi permette di inserire il codice Fiscale dell'impresa Ausiliaria in quanto mi esce come risposta: "non esistono per la gara requisiti a livello di lotto avallabili". Chiamando il numero verde del sito ANAC ci hanno detto di comunicare alla stazione appaltante di rivedere la registrazione dell'appalto volendo partecipare in avvalimento. Data l'imminente scadenza della gara siamo a sollecitarvi di rivederla al più presto. Restiamo in attesa
Risposta: La modifica alla registrazione dell’appalto è stata effettuata in data odierna
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E'possibile conoscere gli effettivi metri quadri e geometrie delle discariche da investigare in modo da poter preliminarmente verificare eventuali geometrie geoelettriche da strutturare e proporre in alternativa.
Risposta: L’ indagine geoelettrica è finalizzata proprio alla determinazione dei volumi e della superficie delle discariche. Esiste una stima di massima della geometria delle discariche che sarà fornita al contraente.
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Relativamente alle indagini geoelettriche, dallo studio del Capitolato tecnico si riscontra la seguente incongruenza con le voci del computo metrico: DA CAPITOLATO TECNICO (pag. 33, par. 9, sottopar. 9.1) - "L'analisi dei dati ad alta risoluzione/definizione acquisiti direttamente in campagna dovranno successivamente consentire sia la rappresentazione cartografica di dettaglio che la redazione, da parte dell'impresa, di nuovi elaborati cartografici sintetizzabili nella: planimetria con ubicazione dei profili di tomografia elettrica 3D; planimetria con ubicazione anomalie resistive; profili di tomografia e piani di resistività 3D. quest'ultimi piani estrapolati a diverse profondità dall'attuale piano campagna. (pag. 35, par. 9, sottopar. 9.3) - L'elaborazione 3D dei dati dovrà consentire la realizzazione di piani di resistività i quali dovranno essere riportati successivamente in apposite mappe e/o cartografie. In totale dovranno essere effettuati 28 profili per l'esecuzione dell'indagine di tomografie elettrica 3D." (pag. 36, par. 9, sottopar. 9.3) - "In totale dovranno essere effettuati 28 profili per l'esecuzione dell'indagine di tomografie elettrica 3D". ed infine "Per l'interpretazione dei risultati dovranno essere utilizzati specifici ed idonei software 3D ad elementi finiti e con inversione del modello per tomografia elettrica e polarizzazione indotta (IP)" Tuttavia le voci previste da computo metrico sono solamente la M.03.018 e la M.03.019 ove si richiede l'utilizzo di programmi di inversione dati 2D, mancando dunque la voce M.03.020 del Tariffario Unico della Regione Basilicata 2015 "Esecuzione di prospezioni geoelettriche tomografiche 3D" Quindi non viene computata economicamente l'elaborazione con specifici software per inversione 3D come da voce M.03.020 del Tariffario Unico della Regione Basilicata 2015.
Risposta: Il quesito evidenzia che nel computo metrico del progetto non è contemplata la voce relativa alla “esecuzione di Prospezioni geoeletriche tomografiche 3D” prevista nel capitolato tecnico; sono previste invece le voci relative all’utilizzo di programmi 2D. In merito si osserva che il computo metrico non costituisce allegato di contratto, contrariamente al capitolato tecnico che, invece, ne è parte integrante, per cui l’esecuzione delle indagini verrà eseguita con le modalità previste nel capitolato. Trattandosi di appalto compensato “a corpo” le eventuali carenze o inesattezze delle voci del computo metrico non incidono sulla corretta applicazione del principio di trasparenza amministrativa e su quello della buona fede nella formazione del contratto, atteso che il concorrente può senz’altro tenerne conto nella formulazione dell’offerta.
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