Procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione mineraria "Braida" e delle relative pertinenze minerarie ai sensi della L.R.43/96
Procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione mineraria "Braida" e delle relative pertinenze minerarie ai sensi della L.R. 43/96 "Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali". Comune di Rionero in Vulture (PZ).
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Chiarimento ed integrazione di iniziativa della Amministrazione Aggiudicatrice relativamente alle indagini chimiche e chimico-fisiche.
Risposta: Nell’avviso sono stati inseriti i dati delle indagini chimiche e chimico-fisiche condotte sull’acqua minerale “Giovane” all’uscita dell’impianto di deferrizzazione in base all’attuale utilizzo e commercializzazione. Per chiarezza, si riportano di seguito i risultati delle indagini chimiche e chimico-fisiche sull’acqua minerale “GIOVANE” alla sorgente “GIOVANE” presente nell’area di concessione.
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Si chiede di confermare che lo stabilimento (dell’attuale concessionario n.d.r.) non è da considerarsi pertinenza e in ogni caso che in caso di assegnazione a terzi delle concessioni in gara lo stesso non sarà incluso nell’area di concessione.”
Risposta: Si conferma che secondo le vigenti previsioni di Legge lo stabilimento di che trattasi non è da considerarsi “pertinenza mineraria”, infatti la L.R. n. 43/1996 e s.m.i. all’art. 26 testualmente recita “Costituiscono pertinenze minerarie esclusivamente le opere e gli impianti per la captazione, le condotte di adduzione dell'acqua minerale e termale e dell'acqua di sorgente fino all'ingresso dell'area di stabilimento, le opere per il contenimento e la manutenzione dei fanghi termali.” L’area di concessione potrà essere riperimetrata secondo la previsione dell’art. 30 della Legge regionale n. 43/1996 e s.m.i. che ne attribuisce la competenza alla Giunta Regionale. Si rappresenta, inoltre, che all’interno dei perimetri delle aree di concessione idromineraria possono essere ricomprese proprietà private di soggetti diversi dal concessionario.
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Si chiede di rendere noto quali sono le disposizioni normative che saranno prese a riferimento dalla Amministrazione regionale per la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario uscente e, in caso, di fornire ogni riferimento utile all’individuazione dei criteri che saranno impiegati dalla giunta Regionale per la quantificazione in concreto dell’ammontare economico di tale corrispettivo.”
Risposta: L’Amministrazione procedente, per quanto attiene la determinazione delle indennità prenderà a riferimento il Testo Unico Espropriazione per Pubblica Utilità D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Capo VI, per quanto non espressamente previsto nel citato Testo Unico, si farà riferimento alle altre disposizioni normative ed al Codice Civile.
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Si chiede di precisare se il riferimento contenuto nel bando di gara al concessionario “decaduto” quale soggetto destinatario del corrispettivo per l’utilizzo delle pertinenze vada inteso come riferito al concessionario uscente, e dunque semplicemente “scaduto” ferme restando le richieste di chiarimento di cui al punto 1), oppure se debba intendersi riferito all’ipotesi di sola “decadenza” della concessione. In questo secondo caso si segnala, tuttavia, che (i) la stessa normativa regionale sembra escludere la corresponsione di indennizzi al concessionario incorso in decadenza della concessione (art. 36, c.2, L.R. n. 43/96) e che (ii) nel caso di specie non si è determinata alcuna fattispecie di decadenza delle concessioni minerarie in essere.”
Risposta: Si conferma che il termine “decaduto” contenuto al punto 9 dell’art.2 di entrambi gli avvisi di procedura ad evidenza pubblica in parola è da intendersi riferita al concessionario uscente.
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L’art.6 – punto elenco 6.1 – dell’avviso pubblico della procedura di gara richiede, ai fini della dimostrazione dell’idoneità economica e finanziaria la presentazione di almeno due referenze bancarie. Si chiede conferma a tal proposito, che nel caso in cui il concorrente abbia una sola banca di appoggio, possa ricorrere a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’Art. 86 “Mezzi di prova” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (e relativo allegato XVII, parte II), in base ai quali: “4. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; 5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”.
Risposta: Atteso che la lex specialis del bando prevede le referenze di due istituti bancari, si ritiene che la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.12 del bando in parola, farà riferimento e ricorso alle previsioni normative del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto riportato in premessa dello stesso bando, e quindi anche all’art. 86 del citato D.Lgs.50/2016, riscontrando la ricorrenza dei relativi presupposti.
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Si chiede conferma che, con riferimento al punto elenco 6.2 dell’art.6 dell’avviso pubblico della procedura di gara, sia sufficiente presentare una copia conforme del certificato di qualità UNI EN ISO 9000, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e non una copia autentica, atteso che il punto dell’articolo non specifica le modalità di presentazione del documento.”
Risposta: Si conferma la possibilità di presentare documentazione ai sensi del DPR 445/2000.
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