Risposta:
l’area oggetto di intervento deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 2 lettera a. dell’Avviso che si riporta di seguito:
area dismessa: area dismessa, o porzione di essa, ad uso industriale o non residenziale, in stato di abbandono e non più utilizzata per l’attività originariamente autorizzata o prevista.
Pertanto nel sito di cui al quesito, pur non essendo ad uso industriale se risponde ai requisiti della definizione di cui sopra, è possibile realizzare l’intervento.
Si rappresenta che il sito oggetto di intervento deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 9 ed in particolare “essere sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area”