Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n. 116/2014 Linee guida in materia di tirocini
Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata
Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n. 116/2014 Linee guida in materia di tirocini
Nome Allegato | Tipo | Azione |
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1732031123914_Avviso Pubblico.pdf | Scarica | |
1732031124099_Istruzioni per candidarsi on-line.pdf | Scarica | |
1732031124139_Manuale Manifestazione di interesse (Allegato 1).pdf | Scarica | |
1732031124219_Manuale Soggetti Promotori (Allegato 2).pdf | Scarica | |
1732031124294_Dichiarazione da compilare e allegare firmata digitalmente.doc | DOC | Scarica |
Chi percepisce il reddito di cittadinanza può fare il tirocinante con Garanzia giovani? grazie
Si, sono compatibili, nulla osta che un beneficiario di RdC possa contemporaneamente partecipare alle iniziative di formazione regionale o essere iscritto a Garanzia Giovani.
E’ possibile attivare un tirocinio Garanzia Giovani con una ragazza titolare di Partita Iva?
Può attivarsi il tirocinio solo se il giovane risulta iscritto al Centro per l’Impiego competente come disoccupato o inoccupato in quanto reddito prodotto nell’anno solare non supera l’ imponibile IRPEF di 4.800 euro
Con nota prot.12298 del 28-05-2015, il Ministero raccomanda, senza porre un divieto assoluto, di non attivare tirocini tra soggetti entro il terzo grado di parentela, rimandando all’autonomia decisionale delle Regioni la disciplina di tale questione. Sia il bando della Regione Basilicata, che le Procedure di attivazione dei Tirocini non prevedono alcun riferimento a tale questione. Qual è la posizione ufficiale della Regione al riguardo?
Nell’ultimo provvedimento attuativo in via di approvazione si esclude la possibilità di attivare tirocini tra parenti ed affini entro il III° grado.
Desidererei ricevere alcuni chiarimenti sulla mail ricevuta
relativa alla informatizzazione per i pagamenti ai tirocinanti.
Il sottoscritto ha provveduto si dall’inizio a caricare le ore
sul sistema informatico BASIL, il quale restituisce il modello
di erogazione da far firmare al tirocinante.
Successivamente ha provveduto ad inviare alla mail PEC della REGIONE:
1. Nota trasmissione a firma del Soggetto Promotore
2. Registro delle Presenze debitamente firmato e timbrato da PROMOTORE e OSPITANTE
3. Stampa dell’invio ore BASIL
4. Modello richiesta erogazione mensile firmato dal tirocinante.
Si chiede se la procedura adottata sinora è quella giusta
Visto che da questo Soggetto Promotore non sono mai
state presentate richieste cartacee di pagamento mensile.
La procedura è corretta. Ella dovrà continuare a verificare la tenuta dei registri, a ricevere la domanda di pagamento del tirocinante e a caricare le ore su Basil. Semplicemente, da giugno non invierà più il cartaceo alla Regione ma lo conserverà ai suoi atti, per esibirlo a eventuale richiesta.
UN’AZIENDA CHE NEI 12 MESI PRECEDENTI HA LICENZIATO UNO O PIU OPERAI PER RIDUZIONE PERSONALE PUO’ AVVIARE UN TIROCINIO PER UN GIOVANE ADDETTO A LAVORO D’UFFICIO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO??
In merito alla questione sollevata si precisa che in ossequio ai principi generali che disciplinano la concessione di contributi nonché della disciplina in materia di tirocini, nelle unità operative in cui si intende avviare tirocini non devono essere in corso sospensioni (CIGO, CIGS, CIG in deroga), né procedure di licenziamento collettivo, né essere stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 12 mesi, per gli stessi profili professionali equivalenti. A riguardo si richiama l’art. 5, comma 7 del disciplinare approvato con DGR 116/2014 dove, in adesione alle Linee Guida nazionali, appunto si fa riferimento ad attività equivalenti a quelle del tirocinio.
Ne deriva che il tirocinio è attivabile se il licenziamento riguarda profili del tutto differenti come nel caso prospettato.
AZIENDA COMPOSTA DA 6 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 3 FULL TIME (100%) 2 PART TIME 24 ORE SETTIMANALI (60%) E 1 PART TIME A 20 ORE SETTIMANALI (50%).E’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’ATTIVAZIONE DI 2 TIROCINI FORMATIVI VISTO CHE LAVORANO 6 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO? OPPURE IL COMPUTO DEVO ESSERE FATTO IN BASE ALL’ORARIO DI LAVORO E QUINDI BISOGNERA’ CONSIDERARE LA MEDIA DI 4,7 DIPENDENTI E PERTANTO SAREBBE POSSIBILE ATTIVARE 1 SOLO TIROCINIO?
Anche se l’art. 9 della DGR 116/2014 di disciplina dei tirocini extracurriculari non distingue tra tempo pieno e full-time, è pur vero che le regole generali sul calcolo della base di computo dei dipendenti in forza deve necessariamente tenerne conto. In altri termini, il numero dei dipendenti viene calcolato in base all’impegno temporale, quindi ad es. un part-time al 50% equivale a 0.5 dipendenti. Nel caso prospettato non è possibile, quindi, attivare n. 2 tirocini.
Il requisito dell’età deve essere posseduto fino alla registrazione al programma garanzia giovani? In sostanza è possibile che, avendo fatto la registrazione entro il compimento del 30°anno, si avvi la candidatura diretta al soggetto promotore/ospitante o l’individuazione diretta del tirocinante da parte del soggetto promotore/ospitante, dopo il compimento dei 30 anni??
La materia dei tirocini curriculari non rientra nelle fattispecie cui fa riferimento l’A.P. rispetto a cui viene formulato il quesito. Il tirocinio curriculare è un’attività didattica rivolta agli studenti che hanno tale tipologia di tirocinio in un percorso di studio. Questi tirocini non sono disciplinati dalla DGR 116/2014 e non sono computati nel calcolo massimo di tirocinanti che si possono ospitare.
Può un ente pubblico promotore di tirocini, ad esempio un Comune o un Ente pubblico regionale, ricevere il finanziamento previsto nell’ambito del programma garanzia giovani?
No. Gli unici soggetti pubblici promotori di tirocini che possono chiedere il rimborso previsto dal programma Garanzia Giovani sono i Centri per l’Impiego per il tramite delle province come si ricava dalle procedure di attivazione dei tirocini extracurriculari in Garanzia Giovani.
Un’azienda che aveva attivato un contratto con un tirocinante ha chiuso dopo circa due mesi, cosa potrebbe fare il giovane in questo caso?
Il quesito non rientra nella casistica finora disciplinata. Si propone la seguente soluzione: qualora un tirocinio attivato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani venga interrotto a causa della chiusura dell’azienda ospitante, il giovane rimarrà iscritto al Programma e dovrà essere contattato, con priorità di chiamata, dal servizio per l’impiego competente per la stipula di un nuovo Patto di servizio. Il giovane dovrà quindi ricevere, entro i tempi previsti dal Programma, una nuova offerta in linea con il suo profilo.
Un tirocinante dopo due mesi di orientamento presso un’azienda viene contattato da un’altra azienda può continuare il tirocinio presso la nuova azienda? Se è possibile continuare il tirocinio di inserimento/reinserimento dovrà durare sei o quattro mesi?
Non è possibile completare presso un altro soggetto ospitante un tirocinio iniziato in una determinata azienda. Perché il tirocinante possa essere inserito presso un altro soggetto ospitante, sarà necessario attivare un nuovo tirocinio, mediante la stipula della Convenzione tra il soggetto promotore e il nuovo soggetto ospitante e la sottoscrizione di un nuovo Progetto formativo da parte del promotore, dell’ospitante e del tirocinante.
Va però evidenziato che, se il tirocinante decide di interrompere un tirocinio prima del termine previsto dal Progetto formativo, per svolgere un altro tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani dovrà “iscriversi nuovamente al Programma, perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione”. In proposito si veda la Nota del Ministero del Lavoro 28386 del 28 luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani”.