AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)
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Quesito n. 1 (pervenuto il 19.09.13): Disciplinare di gara-6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale. Viene richiesto di annoverare nel proprio organico una serie di figure professionali da adibire allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, in possesso dei requisiti professionali specificati. L’ultima figura indicata è un ingegnere ambientale con laurea in ingegneria ambientale ed anzianità lavorativa di almeno 3 anni nel campo della gestione dei rifiuti, della bonifica di siti contaminati e rimozione e smaltimento dell’amianto. Si ritiene tale requisito lesivo del principio di massima partecipazione alla procedura di gara, potendosi ritrovare l’esperienza lavorativa richiesta anche in altre figure di ingegnere o altre lauree in discipline tecniche, senza che ciò possa minimamente determinare un abbassamento del livello qualitativo offerto”
Risposta: Risposta al quesito n.1: L’interesse sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario, deve necessariamente coordinarsi con la tutela delle specifiche esigenze della stazione appaltante. Tanto trova conforto nella decisione n. 5377 del 15 settembre 2006 emessa dal Consiglio di Stato, in tema di discrezionalità della P.A. nella scelta dei requisiti da richiedere nei bandi. Al riguardo è altresì necessario sottolineare che, per costante giurisprudenza, la P.A. può introdurre nella lex specialis della gara di appalto (rectius bando) disposizioni che limitano la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, specialmente per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria salvo che tale scelta non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata illogica e contraddittoria ( Cons. di Stato Sez. V n. 525/2009; n. 3655/2008, Parere Avcp n. 149 del 27/09/2012). A quanto innanzi detto si aggiunge che restano ferme le norme sull’equipollenza delle lauree. Per cui, qualora l’esperienza professionale richiesta in capo al soggetto laureato in ingegneria ambientale sia posseduta da un soggetto in possesso di laurea equipollente all’ingegneria ambientale, il requisito tecnico professionale previsto dall’art. 6.3 del disciplinare di gara deve intendersi soddisfatto.
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Quesito n. 2 (pervenuto il 19.09.13) Disciplinare di gara-Offerta tecnica. Al punto 8.2 ( Buste “ B-Offerta Tecnica” e “ C-Offerta Economica”) si specifica che l’offerta tecnica dovrà contenere inoltre: “documentazione grafica, fotografica e descrittiva comprovante la professionalità maturata nella pianificazione della gestione integrata dei rifiuti, negli studi in materia ambientale, nella redazione di piani economici e finanziari, con particolare riguardo a studi, Piani e progetti che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale rispondono agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con la presente procedura di appalto”. Dalla formulazione citata si possono desumere tre elementi che dovranno emergere da questa parte dell’offerta tecnica, relativi alla professionalità maturata in : 1. pianificazione della gestione integrata dei rifiuti, 2. studi in materia ambientale, 3. redazione di piani economici e finanziari, con particolare riguardo a studi, Piani e progetti che sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale rispondono agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con la presente procedura di appalto. Al punto 10 del disciplinare si specificano i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, specificando che in merito alla “professionalità ed esperienza desunta alla documentazione grafica, fotografica e descrittiva” (cioè la relazione di cui al punto citato in precedenza, unitamente ai curricula del gruppo di lavoro), verranno assegnati i seguenti punteggi massimi: a) Professionalità dimostrata e maturata in materia di pianificazione della gestione integrata dei rifiuti: 20/100, b) Professionalità dimostrata e maturata in materia ambientale:5/100, c) Professionalità dimostrata e maturata in materia di informatizzazione della Pubblica amministrazione:10/100. Mentre i primi due punti sostanzialmente coincidono con i contenuti richiesti per l’offerta tecnica il criterio di valutazione per il terzo punto è incoerente con la descrizione del contenuto richiesto per l’offerta tecnica del quale dovrebbe invece tenere conto.
Risposta: Risposta al quesito n.2: In primo luogo si precisa che nel bando è riportata la descrizione sintetica dei contenuti da desumersi dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva a puro scopo esemplificativo e non esaustivo. Il criterio di valutazione indicato nel punto c “Professionalità dimostrata e maturata in materia di informatizzazione della P.A. 10/100” è coerente con gli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con la presente procedura di appalto, in quanto per tale locuzione deve intendersi una competenza trasversale utile alla realizzazione di servizi per la pianificazione della gestione integrata dei rifiuti, per gli studi in materia ambientale, nonché per la redazione di piani economici e finanziari, con particolare riguardo a studi, Piani e progetti che sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale rispondono agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con la presente procedura di appalto. La Professionalità in materia di informatizzazione della Pubblica amministrazione può essere descritta in ciascuna delle parti dell’offerta tecnica o in una specifica sezione.
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Quesito n. 3 (pervenuto il 30.09.13): Bando di gara, punto IV.3.3, pag. 9-si indica un termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti “ fissato al 04/10/2013 ore 13:00”. Nel Disciplinare di Gara, invece, si sottolinea che l’intera documentazione di gara è resa disponibile attraverso il portale della Stazione Appaltante ( www.regione. Basilicata.it). Si chiede di specificare se la previsione contenuta nel Bando di Gara sia da considerarsi refuso. In caso opposto, invece, si chiede a questa Stazione Appaltante la disponibilità o la possibilità di accedere ad eventuale documentazione di gara integrativa rispetto a quella pubblicata sul sito.”
Risposta: Risposta al quesito n.3: Si specifica che quanto previsto dal Bando quale termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti - fissato al 04/10/2013 ore 13:00 - rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di gara sulla disponibilità della documentazione sul portale della Stazione appaltante non costituisce un refuso, in quanto si tratta di due “canali” diversi di accesso alla documentazione di gara: precisamente il termine del 4 ottobre 2013 ore 13: 00 è da intendersi quale termine entro cui l’operatore economico possa far pervenire formale richiesta di documenti di gara o possa effettuare l’accesso diretto ai documenti stessi. Mentre sul sito istituzionale della stazione appaltante è pubblicata, e sarà accessibile fino alla scadenza, l’intera documentazione di gara. Non esiste documentazione di gara integrativa.
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Quesito 4 (pervenuto il 30.09.13): Disciplinare di gara, art. 6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e art.6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, pag. 3 -4-In caso di partecipazione nella forma del raggruppamento Temporaneo di imprese(RTI costituendo o costituito), si chiede al concorrente designato capogruppo di possedere i requisiti nella misura minima del 60%. Trattandosi nel primo caso (punto 6.2) di referenze bancarie e nel secondo caso ( punto 6.3) di almeno un servizio analogo alle attività di gara e di figure professionali minime per l’esecuzione del contratto, si chiede di meglio precisare la previsione del disciplinare di gara rispetto ad eventuali quote minime di partecipazione/qualificazio0ne richieste all’impresa mandataria/capogruppo.
Risposta: Risposta al quesito n.4:. La capacità economico-finanziaria di cui all’art. 6.2 primo capoverso del disciplinare di gara, deve essere provata mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs 1.09. 1993 n. 385 per ciascun componente del RTI. Per quanto poi attiene al punto 6.3 del disciplinare di gara si precisa che: - le figure “professionali minime” devono essere possedute nella misura del 60% dalla capogruppo, cioè nell’organizzazione della capogruppo vi deve essere il 60% delle figure professionali richieste. - per quanto riguarda le quote minime di partecipazione/qualificazione richieste all’impresa mandataria/capogruppo si applica quanto previsto dall’art. 37 del Dlgs 163/2006, nonché dal disciplinare di gara.
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Quesito n. 5 (pervenuto il 1° e il 2.10.13): ”Il paragrafo 6.3 del disciplinare di gara indica i requisiti di capacità tecnica e professionale che i concorrenti devono possedere per poter partecipare alla procedura. Con riferimento al personale da impiegare nel servizio, la disposizione citata elenca le figure professionali che devono essere annoverate nell’organico del concorrente e che devono possedere determinate caratteristiche. Il paragrafo 6.3 del disciplinare di gara dispone , poi, che nel caso di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, il soggetto designato quale capogruppo e mandatario debba possedere il 60% dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Abbiamo inteso che codesta spettabile stazione appaltante ammetterà alla gara un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese nel quale il soggetto designato quale capofila e mandatario si sia procurato attraverso l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 163/2006 e s.m. e i., il 60% delle figure professionali richieste quale requisito di capacità tecnica e professionale. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.”
Risposta: Risposta al quesito n.5 : Per quanto attiene al requisito delle figure professionali “minime” componenti il gruppo di lavoro da adibire allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, questo deve essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo, cioè nell’organizzazione della capogruppo vi deve essere il 60% delle figure professionali richieste. In assenza di precise indicazioni sulla modalità secondo cui il richiedente intende ricorrere all’avvalimento, si evidenzia che il Gruppo di Lavoro indicato al 6.3 del disciplinare dovrà essere impiegato per l’effettivo svolgimento del servizio.
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Quesito n. 6 (pervenuto il 03.10.13): “In riferimento a quanto richiesto al punto 12.1 del disciplinare di gara, relativamente al requisito relativo all’elenco di servizi del settore oggetto della procedura si chiede di chiarire quanto segue: qualora non si disponesse dei menzionati certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici e/o le dichiarazioni rilasciate dai committenti privati, può essere considerata documentazione equivalente, attestante l’effettuazione delle prestazioni dichiarate, la produzione della certificazione di fatturazione del servizio e dei pagamenti ad essa relativa?”
Risposta: Risposta al quesito n. 6: La certificazione di diretta provenienza dell’Ente pubblico deve intendersi una formalità tassativa. L’adempimento probatorio in questione è direttamente imposto dall’art. 42 del Dlgs 163/2006 che al punto a) del primo comma prevede che se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse (e cioè le capacità tecniche ) sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (diverse formalità sono consentite solo nel caso di servizi resi a soggetti privati). Trattasi dunque di un profilo formale direttamente imposto dalla fonte primaria che non ammette equipollenze di sorta, queste ultime come detto sopra solo nel caso diverso di certificazioni relative a servizi prestati a favore di soggetti privati (Cons. di Stato 1/2013; TAR Puglia, Bari Sez. I, 17.06.2011 n. 920).
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Quesito n.7 (pervenuto il 03.10.13): “Chiarire se è disponibile lo shapefile dei limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali ( nel medesimo sistema di riferimento e sistema di coordinate). Nelle tabelle degli attributi deve essere presente un campo contenente il codice Istat quale codice identificativo univoco del Comune ( chiave primaria del database) per ogni feature che compone lo shapefile”. Risposta al quesito n.7: Lo shapefile dei limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali è disponibile sul sito ISTAT.
Risposta: Risposta al quesito n.7: Lo shapefile dei limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali è disponibile sul sito ISTAT.
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Quesito n.8 (pervenuto il 04.10.13) : “Esaminata la documentazione di gara disponibile sul sito Web della Regione ed esaminato anche il documento propedeutico di indirizzo allegato alla DGR n. 1631 del 27/11/2012, si riterrebbe utile, per fini di cui sopra , l’acquisizione della documentazione predisposta in anni recenti nell’ambito degli accordi Regione- CONAI e Regione-MATTM-CONAI citati nel cap. 6.3 e 6.4 del suddetto documento; il riferimento è in particolare a: • Rapporto per la riqualificazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei comuni della Provincia di Potenza” redatta da CONAI nel 2011, inclusivo anche del volume 2 suddiviso in Indirizzi tecnici-Parte prima e Indirizzi tecnici –Parte seconda; • Studio analogo redatto nel 2010 per i comuni della Provincia di Matera; • Altri eventuali studi correlati.”
Risposta: Risposta al quesito n.8: La richiesta non può trovare positivo riscontro. La documentazione ritenuta necessaria alla formulazione dell’offerta è già presente e disponibile sul sito istituzionale della Regione nella sezione Bandi. La documentazione citata nel quesito sarà messa a disposizione dell’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio in parola.
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Quesito n. 9: (pervenuto il 07.10.13): “Al primo capoverso del punto 6.3 del disciplinare è richiesto come requisito l’avere “svolto successivamente all’entrata in vigore del Dlgs 152/2006 l’elaborazione o l’aggiornamento o l’adeguamento di almeno un atto di pianificazione regionale o provinciale di gestione dei rifiuti, da dichiarare con l’indicazione degli importi, dei periodi di svolgimento dei servizi prestati e dei relativi destinatari “. Tali requisiti però non corrispondono ad alcuna delle figure professionali di cui al successivo capoverso. Al punto 6.3 secondo capoverso del disciplinare sono indicate le figure professionali da adibire allo svolgimento dei servizi, con l’elenco dei requisiti professionali. E’ richiesto tra gli altri un esperto in Pianificazione Territoriale con anzianità di almeno 5 anni in qualità di pianificatore, e la partecipazione alla redazione o adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica di area vasta. Non è inserito il possesso del requisito di cui genericamente al primo capoverso. “Peraltro al punto 8.2 del disciplinare , busta “B-offerta tecnica” è richiesto di inserire i curricula di tutti i soggetti ricoprenti le figure professionali costituenti il gruppo di lavoro di cui al punto 4 del capitolato d’oneri. Il punto 4 del capitolato d’oneri elenca le figure professionali minime per il GdL, e tra questo appunto non è inserito il requisito che invece appare nel punto 6.3 del disciplinare, che è inserito come premessa rispetto all’elenco copiato dal punto 4 del capitolato d’oneri, che richiede : Capo progetto, esperto in pianificazione territoriale, esperto in diritto ambientale, informatico esperto sit, analista funzionale, ingegnere ambientale.” Si chiede quindi conferma che il requisito di aver svolto attività inerenti piani di gestione dei rifiuti post entrata in vigore del d.lgs 152/2006 debba essere posseduto dal RTI e non da uno dei membri del GDL, come si evincerebbe secondo la codifica con cui è sto scritto il disciplinare di gara. L’esperto di pianificazione territoriale di cui al punto 4 del capitolato d’oneri infatti non cita in nessuna voce i piani di gestione dei rifiuti”.
Risposta: Risposta al quesito n. 9 : Al punto 6.3 sono riportati i due requisiti di capacità tecnica e professionale che devono essere entrambi in capo al soggetto partecipante. Più esplicitamente, il requisito di cui al primo capoverso deve essere posseduto dal soggetto partecipante e non necessariamente da una delle figure professionali che il soggetto partecipante, ai sensi del secondo capoverso del punto 6.3, deve annoverare nel proprio organico ed impiegare per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. Pertanto si conferma l’interpretazione fatta dal proponente il quesito. Il requisito di aver svolto attività inerenti piani di gestione dei rifiuti post entrata in vigore del dlgs 152/2006 deve essere posseduto dal concorrente singolo o associato e non necessariamente da uno dei membri del Gruppo di Lavoro.
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Quesito n. 10 (pervenuto il 07.10.13): “il paragrafo 10 del disciplinare di gara dispone che per il termine di consegna si applicherà la seguente formula: Va = Ta/Tmax. Dove Ta è il valore offerto dal concorrente a e Tmax è il valore più conveniente”. Tra i punteggi indicati dallo stesso disciplinare, tuttavia, non è indicato quello per il termine di consegna. Si tratta di un refuso?
Risposta: Risposta al quesito n.10: Il punteggio massimo previsto per il termine di consegna, come riportato al terzo capoverso del paragrafo 10 del disciplinare di gara è pari a 5 su 100.
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Quesito n. 11 (pervenuto il 07.10.13): “Il paragrafo 10 del disciplinare, in merito al punteggio da attribuire all’offerta economica, indica che “ per l’elemento prezzo si applicherà la seguente formula: Ci=X*Ai/ Asoglia.. Dove Ci è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo; Ai è il valore dell’offerta( ribasso) del concorrente ; iesimo; Asoglia è la media aritmetica dei valori delle offerte ( ribasso sul prezzo) dei concorrenti; X=0.90”. Come specificato dall’Allegato P al DPR 207/2010, la formula indicata nel disciplinare di gara è applicabile solo nel caso che Ai sia inferiore o uguale a Asoglia. Si chiede di specificare quale formula viene utilizzata nel caso di Ai maggiore di Asoglia.”
Risposta: Risposta al quesito n. 11: La mancata indicazione della formula per il calcolo del punteggio da attribuire all’elemento prezzo, in caso di Ai maggiore di Asoglia, è un mero errore materiale. Essendo esplicitamente richiamato il metodo aggregativo compensatore di cui al punto II dell'allegato P al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 (DPR 5 ottobre 2010 n. 207), la formula da utilizzare nel caso prospettato è quella prevista dalla norma richiamata.
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Quesito n.12 (pervenuto il 9.10.2013): “Si chiede un parere esplicito riguardo la possibilità presentare con la documentazione amministrativa un’unica domanda per tutto il R.T.I., sottoscritta contestualmente da tutti i componenti il Raggruppamento e nello stesso documento dare mandato collettivo di rappresentanza al Capogruppo Mandatario”.
Risposta: Risposta al quesito n. 12: Si conferma la possibilità di presentare un’unica domanda per il costituendo R.T.I., sottoscritta contestualmente da tutti i componenti, purchè , per ciascun componente, sia fornita l’indicazione della forma giuridica, il ruolo di mandante o mandatario, gli estremi anagrafici del firmatario con indicazione della qualità di legale rappresentante, nonchè tutta la documentazioni da prodursi in allegato alla domanda secondo lo schema proposto da questa Stazione Appaltante ed i documenti d’identità di ognuno dei firmatari.
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Quesito n.13 (pervenuto l’8.10.2013): “Con riferimento al punto 6.3 del disciplinare di gara si chiede se si possano annoverare nel proprio organico consulenti abituali e/o consulenti reclutati ad hoc a copertura delle professionalità richieste”.
Risposta: Risposta al quesito n.13: In considerazione della natura del rapporto di lavoro, i consulenti non sono annoverabili nell’organico.
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Quesito: 14 “ A pag. 1 del Disciplinare di gara si riporta come riferimento per il reperimento di chiarimenti e eventuali ulteriori informazioni la pagina Web: http.//old.basilicatanet.it/bandi/regionebasilicata/consultabandi/homebandi.asp che non risulta in realtà accessibile. L’altro riferimento riportato è il generico: www.regione.basilicata.it. Si chiede al riguardo se sia in particolare la seguente pagina web:http:/ www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/epartment.jsp”
Risposta: Risposta: Si chiarisce che il sito sul quale reperire il bando è: www.basilicatanet.it. –consultazioni - bandi e avvisi. Oppure http:/portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/home.jsp.
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Quesito n. 15: “Al punto 6.2 del Disciplinare di gara non si definiscono valori minimi di fatturato globale o specifico che devono essere posseduti dai concorrenti. Non risulta pertanto chiaro a cosa si riferisca lo Schema di domanda laddove indica nella documentazione da allegarsi la “ dichiarazione relativa al fatturato globale e al fatturato specifico, non essendo inoltre specificato nel caso quali siano gli anni di riferimento da assumere per tale documentazione”
Risposta: Risposta: Nella schema di domanda è erroneamente riportato il riferimento al fatturato globale e al fatturato specifico come documentazione da allegarsi.
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Quesito n. 16: “Al punto 6.3 del disciplinare di gara si richiama la figura dell’analista funzionale, specificando che il relativo titolo di studio deve essere” Laurea in discipline tecnico/informatiche. Si chiede conferma che tale dizione sia da intendersi come laurea in discipline tecniche e/o informatiche e che , più nello specifico, in tale dizione siano da intendersi inclusi anche corsi di laurea in ingegneria diversi da ingegneria informatica”
Risposta: Risposta: Si conferma l’interpretazione fatta dal richiedente il quesito sopra esposto. Si specifica che nella dizione “laurea in disciplina tecnico/ informatiche” deve appunto intendersi laurea in discipline tecniche (es: ingegneri tout court) e /o laurea in discipline informatiche( es: ingegneri informatici).
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Quesito n. 17: “Al punto 10 del disciplinare di gara ( pag.13) si riporta una formula per la valutazione dell’elemento prezzo che appare incompleta. La formula riportata infatti non risulta applicabile al caso in cui si abbia Ai> Asoglia. Si segnala al riguardo che l’allegato P al regolamento di cui al DPR 207/2010 riporta in effetti una doppia formula, di cui una da applicarsi per Ai <= Asoglia e una diversa da applicarsi a Ai >Asoglia . Si chiede un chiarimento in merito.”
Risposta: Risposta: Il quesito sopra esposto trova riposta nella risposta al quesito n. 13
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Quesito n. 18: “ Al punto 9 del Capitolato d’oneri( pag.5) si indica per il rapporto ambientale definitivo la consegna entro 60+90 giorni. Tale tempistica comporta la chiusura del rapporto ambientale prima della tempistica prevista di consegna degli elaborati definitivi di Piano( 90+60+60), apparendo pertanto incompatibile con quest’ultima. Si chiede un chiarimento in merito”
Risposta: Risposta: La presentazione del rapporto ambientale è prevista entro i termini di presentazione della bozza del Piano.
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Quesito n.19 (pervenuto il 17.10.13): “Con riferimento alle figure professionali indicate al punto 6.3 del Disciplinare, si richiede di chiarire il significato dell’espressione
. Si richiede inoltre se le figure professionali indicate al citato punto 6.3 del Disciplinare debbano far parte della dotazione organica della capogruppo e/o del mandante con rapporto di lavoro dipendente oppure possa considerarsi adeguata ai fini della citata disposizione una organizzazione della capogruppo e/o del mandante che comprenda anche collaborazioni ( es occasionali, Co.co.pro., Co.co.co, oppure consulenti su base annua attivate per coprire le professionalità richieste. In tale ultimo caso si chiede se al momento della presentazione dell’offerta debbano essere già stipulati i contratti di collaborazione o se siano sufficienti pre-contratti o contratti preliminari.” Risposta: Risposta al quesito n.19: Considerato che il criterio della normale consistenza dell’organico deve essere riferito ai soli lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli occupati, non potendosi considerare dipendenti tutti coloro che prestino la propria attività per l’azienda, ma solo quelli ad essa legati da un rapporto di subordinazione si chiarisce che con l’espressione “annoverare nel proprio organico” l’amministrazione appaltante ha voluto fare riferimento solo ai dipendenti. Per cui le figure professionali richieste al punto 6.3 del Disciplinare devono far parte della dotazione organica del concorrente alla data di presentazione dell’offerta.
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Quesito n. 20 (pervenuto il 25.10.2013). Il Capitolato d’oneri prevede nell’oggetto e descrizione del servizio, la redazione del Piano Amianto e del Piano di bonifica dei siti inquinati contenenti dati che, secondo quanto deducibile dalla DGR n°678, alla data del 17 giugno 2013 erano ancora da aggiornare. Si chiede di conoscere se, alla data di consegna del servizio in oggetto, questi elementi saranno immediatamente fruibili oppure l’aggiornamento procederà in parallelo con i tempi contrattuali della procedura in esame.
Risposta: Risposta al quesito n°20. Si conferma che l’oggetto del servizio in appalto comprende la redazione del Piano amianto e del Piano di bonifica dei siti inquinati e non l’aggiornamento dei software di gestione dei dati relativi. Per la redazione dei suddetti atti di pianificazione l’aggiudicatario dovrà aggiornare i dati relativi ai siti contaminati e all’amianto, attualmente in possesso della competente struttura regionale unicamente su supporto cartaceo, nonchè provvedere, ai sensi del paragrafo 9 del capitolato d’oneri, allo svolgimento di tutti gli studi ed elaborazioni a ciò necessari e propedeutici, anche ricorrendo ad altre fonti (Ispra, Camera di Commercio, Province, Comuni, ecc.). All’aggiornamento dei software di gestione dei dati stessi l’Amministrazione provvederà indipendentemente, in tempi non necessariamente coincidenti con quelli di redazione dei suddetti Piani.
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