AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO LUCANO
Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO LUCANO
| Nome Allegato | Tipo | Azione |
|---|---|---|
| 1781595540071_D.G.R. n. 324 del 10.06.2026.pdf | Scarica | |
| 1781595540092_Avviso Pubblico.pdf | Scarica | |
| Allegato 1A | Scarica | |
| Allegato 1B | Scarica | |
| Allegato 1C | Scarica | |
| Allegato 1D | Scarica | |
| D.D. n. 12BD.2026/D.00357 del 16.7.2026 - errata corrige Allegati 1A e 1B | Scarica |
9) Con riferimento all’art. 6, comma 1, lettera a) dell’Avviso, relativo alle spese di personale, si chiede di chiarire se la relativa rendicontazione debba essere effettuata sulla base dei costi reali oppure mediante costi standard. Qualora fosse prevista la rendicontazione a costi reali, si chiede di specificare se tra i costi ammissibili rientri anche l’IRAP.
Le spese di personale di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), dell’Avviso sono rendicontate sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti e debitamente documentati, come stabilito dall’art. 6 commi 2 e 3 dell’Avviso.
L’IRAP è ammissibile qualora costituisca un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario, connesso all’attuazione del progetto e non recuperabile, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, dell’Avviso
8) Con riferimento alla categoria di spesa di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) dell’Avviso, relativa alle “spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (massimo 70% del costo del progetto)”, si chiede di chiarire se tra le spese ammissibili rientri anche il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato oppure se siano ammissibili esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le spese relative al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono ammissibili, in quanto l’art. 6, comma 1, lettera a), dell’Avviso non prevede limitazioni con riferimento alla durata del rapporto di lavoro, purché il personale sia effettivamente impiegato nelle attività progettuali e le relative spese siano conformi alle disposizioni dell’Avviso e debitamente documentate
5) Con riferimento all’art. 7 del Bando e alle intensità di aiuto previste per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, si chiede un chiarimento in merito alle maggiorazioni dell’intensità di aiuto previste dall’art. 25.6. a), b) e d) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER). In particolare, il comma 3 dell’art. 7 del Bando specifica che le maggiorazioni di cui ai punti b), c) e d) del citato articolo non sono tra loro cumulabili, mentre la tabella delle intensità di aiuto e le relative note riportano che l’intensità può essere aumentata fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili. Tuttavia, qualora fosse applicabile una sola delle maggiorazioni previste, l’intensità massima dell’80% non risulterebbe raggiungibile, pur in presenza delle condizioni previste dal GBER. Si chiede pertanto di chiarire se il limite dell’80% costituisca un massimale raggiungibile mediante il cumulo delle maggiorazioni consentite dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Sì. Il limite dell’80% dei costi ammissibili costituisce il massimale dell’intensità di aiuto raggiungibile mediante il cumulo delle maggiorazioni consentite dall’art. 25, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
La maggiorazione prevista dalla lettera a), relativa alla dimensione dell’impresa, è cumulabile con una delle maggiorazioni previste dalle lettere b), c) o d), fermo restando che queste ultime non sono cumulabili tra loro e che l’intensità complessiva dell’aiuto non può in ogni caso superare l’80% dei costi ammissibili
3) In riferimento all’art. 8 dell’Avviso, si chiede di chiarire se il requisito dell’“effetto di incentivazione”, così come disciplinato dal Reg. (UE) 651/2014 e dalla normativa richiamata, sia applicabile esclusivamente ai soggetti di natura imprenditoriale oppure anche agli altri soggetti ammissibili al finanziamento, quali organismi di ricerca ed enti pubblici.
ll requisito dell’effetto di incentivazione previsto dall’art. 8 dell’Avviso si applica a tutti i soggetti beneficiari, compresi gli organismi di ricerca e gli enti pubblici
2) In riferimento all’art. 5, comma 1, si chiede di chiarire se i progetti candidati debbano necessariamente essere proposti dallo stesso partenariato che ha realizzato i precedenti progetti di ricerca da cui si intende “capitalizzare” i risultati, oppure se sia ammessa una diversa composizione del partenariato, fermo restando il coinvolgimento di almeno un soggetto che abbia partecipato ai progetti originari. Inoltre in riferimento all’art. 1 in cui è indicato che i progetti precedenti devono aver interessato preferibilmente il territorio lucano, si chiede se tale requisito sia premiale e in che misura.
Non è richiesta la coincidenza tra il partenariato che presenta la candidatura a valere sul presente Avviso e quello che ha realizzato il precedente progetto di ricerca. È pertanto ammessa una diversa composizione del partenariato, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, dell’Avviso in merito al coinvolgimento di almeno uno dei soggetti che ha partecipato al progetto originario.
Il riferimento, contenuto nell’art. 1 dell’Avviso, a progetti di ricerca che abbiano interessato preferibilmente il territorio lucano non costituisce un autonomo criterio di premialità e non determina l’attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo
Con riferimento al Bando in oggetto, che prevede l’obbligatorietà di una compagine progettuale guidata da un Organismo di Ricerca (in qualità di soggetto proponente), si chiede se una Piccola e Media Impresa (PMI) possa presentare la propria candidatura, in qualità di co-proponente, all’interno di due distinte proposte progettuali e nell’ambito di due differenti partenariati. Esistono vincoli di esclusività o cause di inammissibilità legati alla pluri-partecipazione del medesimo soggetto economico come co-proponente?
L’Avviso non contiene disposizioni che precludano la partecipazione della medesima impresa, in qualità di co-proponente, a più proposte progettuali.
Resta fermo che tutti i soggetti partecipanti debbano possedere tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, che saranno verificati dall’Amministrazione regionale nell’ambito dell’istruttoria delle domande
Premessa. Nel partenariato partecipa, come co-proponente, una S.r.l. costituita nel 2026, iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese come start-up innovativa (art. 25 D.L. 179/2012). Alla scadenza non dispone, per ragioni anagrafiche, di bilanci approvati e depositati, essendo il primo esercizio in corso. L’Allegato B richiede di dichiarare di aver approvato e depositato almeno due bilanci di esercizio o altri documenti assimilabili. Si osserva che l’art. 4 dell’Avviso ammette PMI e Microimprese senza requisito di anzianità o di numero di bilanci. Quesito. Si chiede di confermare che tale requisito non costituisce causa di inammissibilità per un co-proponente costituito da meno di tre anni, in particolare start-up innovativa, in coerenza con l’art. 4 e con l’esclusione delle PMI infra-triennali dalla nozione di impresa in difficoltà ex art. 2, punto 18, Reg. (UE) 651/2014.
In relazione al quesito formulato, si chiarisce che l’art. 4 dell’Avviso individua i soggetti ammissibili senza prevedere, quale requisito di partecipazione, una specifica anzianità dell’impresa o il possesso di un numero minimo di bilanci approvati e depositati.
Pertanto, la circostanza che un’impresa di recente costituzione, ivi comprese le start-up innovative, non disponga di due bilanci approvati e depositati esclusivamente in ragione della propria data di costituzione non costituisce motivo di inammissibilità della candidatura.
La dichiarazione contenuta nell’Allegato B relativa all’approvazione e al deposito di almeno due bilanci di esercizio deve essere interpretata in modo coerente con le disposizioni dell’Avviso e non può introdurre requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall’art. 4.
Resta fermo che tutti i soggetti partecipanti devono possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, che saranno verificati dall’Amministrazione regionale nell’ambito dell’istruttoria delle domande
Salve, un ENTE di Formazione e Ricerca accreditato alla Regione Basilicata può partecipare come partner di progetto?
Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, la possibilità di partecipazione in qualità di partner è ammessa a specifiche condizioni e se il soggetto, alla data di presentazione della domanda, possiede determinati requisiti, legati alla natura giuridica, statutaria e contabile dell’Ente.
L’accreditamento dell’Ente presso la Regione Basilicata quale organismo di formazione non costituisce, di per sé, requisito sufficiente ai fini della partecipazione al presente Avviso, né determina automaticamente la qualificazione del soggetto come Organismo di Ricerca o come altro soggetto ammissibile. Tale qualificazione sarà verificata dall’Amministrazione regionale sulla base della documentazione prodotta e dei requisiti previsti dall’Avviso.
In particolare:
– Qualora il soggetto intenda partecipare in qualità di Organismo di ricerca e/o di diffusione delle conoscenze, dovrà possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 3, comma 5 dell’Avviso e dall’art. 2, punto 83 del Reg. (UE) 651/2014, ovvero: la ricerca e la diffusione delle conoscenze devono essere l’attività principale dello statuto, deve esserci un regime di contabilità separata per eventuali attività economiche/commerciali e nessuna influenza decisiva da parte di imprese socie.
– Qualora il soggetto non possieda i requisiti per essere qualificato come Organismo di ricerca e/o di diffusione delle conoscenze, potrà partecipare esclusivamente in una delle ulteriori categorie di soggetti ammissibili previste dall’art. 4 dell’Avviso, purché in possesso dei relativi requisiti.
Indipendentemente dall’inquadramento, l’Ente è tenuto a rispettare le regole della collaborazione effettiva (ai sensi della Comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 414/01 art. 1, punto 16, lettera h), ovvero una cooperazione tra parti indipendenti basata su co-progettazione, condivisione di rischi/risultati e apporto di competenze proprie. Non sono quindi ammesse le mere prestazioni di servizio: il soggetto partner non può limitarsi a vendere una consulenza o attività di formazione all’aggregazione, ma deve assumersi il relativo rischio tecnico e finanziario partecipando alla progettazione comune utilizzando principalmente mediante l’apporto delle proprie competenze, del proprio personale, delle proprie attrezzature e delle proprie risorse organizzative. “La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.”
Resta fermo che l’effettiva ammissibilità del soggetto sarà verificata dall’Amministrazione regionale esclusivamente in sede di istruttoria della domanda, sulla base della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso.