Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in condizioni di vulnerabilita’ sociale – Edizione 2024
Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata
Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in condizioni di vulnerabilita’ sociale – Edizione 2024
Nome Allegato | Tipo | Azione |
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1732093791013_D.D. n. 320 del 7.10.2024.pdf | Scarica | |
1732093791027_Allegato A - Avviso Pubblico.pdf | Scarica | |
1732093791037_Allegato B - Modulistica.pdf | Scarica | |
1732093791214_Allegato C - Manuale.pdf | Scarica | |
1732093791231_Istruzioni per candidarsi on-line.pdf | Scarica | |
1732093791289_Allegato B - Modulistica - word.docx | DOCX | Scarica |
D.D. n. 13BI.2024/D.00515 del 12.12.2024 | Scarica | |
D.D. n. 13BI.2025/D.00017 del 23.1.2025 - Riapertura termini | Scarica |
Con riferimento all’art. 9, non risulta chiarito se, ai fini dell’elaborazione del budget, siano previsti limiti massimi di costo per singolo accesso in relazione alle specifiche attività erogate nell’ambito del progetto.
In merito al quesito si precisa che l’“Adeguatezza dei costi in rapporto alle attività previste “ di cui alla lettera D della griglia di valutazione contenuta all’art.10 dell’Avviso Pubblico sarà basata su quanto previsto nel CCNL di riferimento e nella circolare LMPS 2/2009.
Secondo l’Art. 9, punto 4, il massimale è di €10.500 per nucleo familiare, con un massimo di €157.500 per ciascuna proposta progettuale. Questo implica che il massimale di €157.500 si applica complessivamente al progetto, indipendentemente dal numero di nuclei familiari coinvolti. Pertanto, anche se teoricamente si possono prevedere fino a 15 nuclei familiari (con un totale teorico di €10.500 × 15 = €157.500), l’importo massimo erogabile resta comunque di €157.500 per l’intero progetto. Se nel progetto fossero inclusi meno nuclei familiari, il costo massimo per ciascuno sarebbe comunque €10.500, e il totale non supererebbe €157.500.
Ai sensi del punto 6 dell’art.9 ) “Il contributo regionale sarà corrisposto nella misura ritenuta ammissibile in seguito alla valutazione di cui al precedente punto 4); nel caso in cui a seguito della conclusione della fase di rendicontazione, emergessero delle spese inferiori a quelle previste, il soggetto beneficiario dovrà restituire la somma eventualmente eccedente il valore del finanziamento entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione del rendiconto da parte del competente Ufficio Sistemi di Welfare della Regione Basilicata”.
Il contributo massimo concesso sarà quantificato a seguito della verifica amministrativa in sede di domanda di rimborso a saldo secondo quanto indicato nel Manuale di rendicontazione (Specificatamente, il RdA procederà a verificare: a) l’aderenza del rendiconto di spesa al preventivo approvato (piano economico); b) l’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi; c) l’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie. …… In caso di esito negativo non si ricorre al contraddittorio, consentendo, invece, al Beneficiario di integrare e/o rettificare la domanda di rimborso. Quando la domanda sarà definitiva, al netto, cioè, di eventuali tagli, il Beneficiario dovrà stampare l’ultima versione corretta e trasmetterla all’amministrazione previa apposizione di Marca da bollo cartacea, ove previsto, con data coerente a quella della domanda di rimborso che si trasmette).
Nello specifico del quesito proposto, si precisa che il contributo definitivo sarà pari all’effettiva realizzazione delle attività svolte dai nuclei realmente partecipanti, secondo quando parametrato per ciascuna attività nel quadro dei servizi (ALLEGATO C – Format comunicazione avvio attività e cronoprogramma), con il limite massimo di €10.500 per nucleo e un contributo massimo concedibile di €157.500,00 per proposta progettuale, direttamente al numero dei nuclei partecipanti e per al numero di attività realizzate da ciascun nucleo.
Con riferimento all’Allegato E “Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva enti privati” si precisa quanto segue: Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n.55, che di fatto escludeva le Associazioni prive di personalità giuridica dall’obbligatorietà della comunicazione del dato sulla titolarità effettiva, LE ASSOCIAZIONI RIENTRANTI IN SIFFATTA CASISTICA NON HANNO L’OBBLIGO DI REDAZIONE DELL’ALLEGATO E?
Il quesito rimanda al Decreto del MEF dell’11 marzo 2022, n. 55, recante precisi obblighi in capo a taluni soggetti di comunicazione dei dati sul Titolare Effettivo al Registro Imprese. Sempre il quesito chiede se le Associazioni, benché prive di personalità giuridica, sono esentate dall’obbligo di redazione dell’Allegato sul Titolare Effettivo.
In realtà il quesito pone alla PA due domande diverse, cui non necessariamente corrisponde la medesima risposta. Ovvero:
Le Associazioni prive di personalità giuridica sono obbligate a comunicare al Registro Imprese i dati sul Titolare Effettivo?
La risposta è no. Lo dice il citato Decreto del MEF.
Le associazioni prove di personalità giuridica sono obbligate a redigere l’Allegato E recante i dati sul Titolare Effettivo?
Si se lo chiede una procedura quale la partecipazione ad uno specifico Avviso Pubblico; non si chiede infatti di comunicare i dati sul Titolare Effettivo al registro imprese.
Appare necessario richiamare l’art. 69 del Reg. UE 1060/2021 che stabilisce l’obbligo da parte delle Autorità di gestione dei Programmi di acquisire e conservare nei Sistemi informativi del Programma, tra le altre informazioni, quelle sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l’accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.
La Commissione, dunque, ritiene che, al fine di garantire gli interessi economici della UE, sia necessario risalire alla persona fisica effettivamente destinataria dei finanziamenti comunitari. Per tale motivo, le informazioni vanno rese in autodichiarazione, consentendo i controlli del caso alle Amministrazioni menzionate nell’articolo su riportato, oltre che alla stessa Amministrazione concedente.
Con riferimento all’Allegato E “Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva enti privati” si precisa quanto segue: Con la Nota del 28 novembre 2024 n. 115836 in risposta alle richieste di istruzioni certe per le Camere di Commercio, il MIMIT afferma che le pronunce cautelari sul Registro dei titolari effettivi del TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere e la sospensione dell’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio pertanto ad oggi non vigendo più l’obbligatorietà non tutti sono nelle condizioni di compilare la dichiarazione in quanto, per effetto della nota MIMIT di cui sopra, non hanno proceduto alla comunicazione o eventuale rinnovo. Pertanto, di conseguenza in siffatte situazioni l’allegato E non si ritiene obbligatorio?
La risposta al presente quesito è assorbita dalla risposta al 1° quesito.( Protocollo Quesito: FAQ24000463)
Si richiede di sapere se, in caso di sopraggiunta indisponibilità dei soggetti indicati inizialmente in fase di candidatura, sia consentito variare e/o integrare i curricula delle figure coinvolte nelle attività progettuali durante la fase di rendicontazione.
Secondo quanto indicato al punto 3.1 Variazioni del Manuale di rendicontazione allegato all’AP, “Nel caso in cui le variazioni riguardino la sostituzione di operatori qualificati, la comunicazione preventiva deve essere formulata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento, onde consentire all’Ufficio Sistemi di Welfare da effettuare le opportune valutazioni per rilasciare il relativo nulla osta, ovvero comunicare il diniego alla variazione indicando la motivazione dello stesso. La richiesta di sostituzione dovrà essere corredata di apposita scheda di comparazione dei curricula degli operatori qualificati, secondo lo schema di cui all’Allegato E”. Tale procedura deve essere seguita anche in caso di integrazione delle figure professionali coinvolte
SI richiede di chiarire se, oltre ai partner operativi richiesti esplicitamente dall’Articolo 4 dell’avviso, sia obbligatorio indicare partner che agiscono a livello di garanzia e sostegno già in fase progettuale, o se tali partner siano opzionali e rilevanti solo per l’attribuzione di punteggi in fase valutativa.
Ai sensi dell’art.4 comma 2 dell’AP, il partenariato può articolarsi su due livelli: a) Livello “operativo; b) Livello di “sostegno e garanzia”, che deve essere illustrato al punto 1.2 del formulario di candidatura. Si precisa che ai sensi dell’art.3 comma 6 dell’AP “Per accedere alle opportunità previste dal presente avviso, ogni destinatario dovrà essere indicato dai servizi sociali del Comune di residenza o da altre amministrazioni pubbliche firmatarie del Piano Intercomunale di Ambito, come previsto dall’art.16 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4”.
Si chiede per favore di precisare cosa si intende per accesso. Per esempio se prevediamo un laboratorio inclusivo della durata di 3 ore dobbiamo considerare un accesso di 3 ore o 3 accessi di 1 ora?
Dovete considerare che ogni accesso ha la durata di un’ora , pertanto un laboratorio della durata di 3 ore equivale a 3 accessi.
CAPOFILA: NEL BANDO SI FA RIFERIMENTO AL CAPOFILA, COME ENTE DI TERZO SETTORE, NEL FORMULARIO SI FA RIFERIMENTO A COOPERATIVA O IMPRESA ISCITTA NELLA CCCIA. PUò PRESENTARE IL PROGETTO UN ENTE DI TERZO SETTORE QUALE APS ISCITTA AL RUNTS?
Come disposto dall’Avviso all’art.4 Punto 3), possono partecipare al partenariato a livello “operativo” i soggetti con i seguenti requisiti:
a) Soggetti del Terzo Settore che presentano alla data di pubblicazione del presente Avviso i seguenti requisiti:
i)iscrizione al RUNTS;
ii)sede legale ed operativa in Basilicata, risultante dal RUNTS;
iii)possesso di competenze specifiche ed esperienza almeno triennale nelle aree tematiche oggetto dell’iniziativa.
b) Enti formativi accreditati di cui alla Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 33 con iscrizione nell’Elenco delle Sedi Accreditate della Regione Basilicata.
Nella compilazione del formulario occorre valorizzare i campi di competenza.
In riferimento all’Allegato B – Formulario, si fa presente che per alcuni campi del formulario da compilare, al fine di poter descrivere con compiutezza e chiarezza i contenuti richiesti e oggetto di valutazione, si supera il numero dei caratteri definiti come limite. Si chiede se il numero massimo dei caratteri indicati è obbligatorio oppure se è possibile superare suddetto limite, a vantaggio di una esposizione corretta e completa ai fini della valutazione.
Si precisa che il numero dei caratteri indicato nel formulario è da intendersi obbligatorio. Eventuali integrazioni possono essere inserite nel formulario. alla voce “SEZIONE D – NOTE -Utilizzare il riquadro sottostante, eventualmente fino ad un massimo di 5.000 caratteri, per mettere in luce ulteriori aspetti relativi all’attuazione del progetto che non è stato possibile descrivere nei campi testo e/o nelle tabelle. (Facoltativo)”
Per procedere con la richiesta del partenariato di sostegno e garanzia per le azioni pilota nei Comuni di Ferrandina e Irsina, che fanno parte dell’Ambito Territoriale 7 “Bradanica Medio Basento”. Inviamo la richiesta formale all’Ufficio di Piano dei Comuni di Ferrandina e Irsina oppure meglio fare riferimento all’Ambito
Tale richiesta non rientra nelle procedure dell’Avviso in quanto attiene alla progettualità di rete.
In ogni qual modo, si evidenzia che gli enti pubblici di sostegno e garanzia non sono tenuti a sottoscrivere alcun accordo di partenariato .
Precisazione | Società Aggiudicataria | Data Aggiudicazione | Protocollo Documento | Allegato |
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D.D. n. 13BI.2025/D.00118 del 10.4.2025 - Verifica di ammissibilità delle proposte di candidatura. Proposte progettuali ammesse e non ammesse alla valutazione di merito della Commissione. | allegato_risultato_67ff91eae7bbb.pdf | |||
D.D. n. 13BI.2025/D.00118 del 10.4.2025 - Verifica di ammissibilità delle proposte di candidatura. Proposte progettuali ammesse e non ammesse alla valutazione di merito della Commissione. - Allegato | allegato_risultato_67ff91ed010a6.pdf |