Risposta:
la scelta del criterio di individuazione del titolare effettivo spetta al partecipante sulla base della forma giuridica prescelta e dello specifico assetto organizzativo dell’ente.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo di enti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. I criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo sono:
1. criterio dell’assetto proprietario: nel caso in cui l’ente sia una società di capitali costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica; per l’ipotesi di proprietà indiretta, quando la società è controllata da un’altra entità giuridica che possiede una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale sociale, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare la persona fisica quale titolare effettivo;
2. criterio del controllo: nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante;
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica. In particolare, ai sensi dell’art. 20 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2007: nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione; qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società comunque diverso dalla persona fisica.