Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN ..

Tipo: Avviso Pubblico
Ente: Regione Basilicata
Destinatari: CITTADINI E IMPRESE
Importo € 10.000.000,00
Scaduto da: 5 giorni

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEI PROGETTI BANDIERA DI CUI AL D.D. 235/2024

Inizio presentazione istanze: 07/11/2025 08:00
Scadenza: 10/03/2026 12:00
Numero atto: D.G.R. n. 621
Data atto: 20/10/2025
Ente: Regione Basilicata
IMPORTO TOTALE
€ 10.000.000,00
Ufficio: DIREZIONE GENERALE
Direzione: DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
ALLEGATI
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Nome AllegatoTipoAzione
1762448400046_D.G.R. n. 621 del 20.10.2025.pdfPDFScarica
1762448400048_Avviso Pubblico.pdfPDFScarica
1762448400052_Allegato A - Criteri di Valutazione Tecnica.pdfPDFScarica
Istruzioni per candidarsi on-linePDFScarica
D.G.R. n. 865 del 30.12.2025 - Proroga del termine di ricezione delle istanze di partecipazionePDFScarica
FAQ
Domanda:

Salve, si richiede chiarimenti ai seguenti quesiti. In caso di coinvolgimento di università o centri di ricerca, è previsto l’obbligo che tali soggetti abbiano sede nella Regione Basilicata? Qualora si intenda coinvolgere un’università per la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo industriale e/o sperimentale, è necessario che la stessa figuri formalmente come partner dell’investimento, oppure è possibile prevederne il coinvolgimento in qualità di fornitore esterno o sub-contractor? Nel secondo caso che documenti di rendicontazione è necessario produrre? Grazie per la collaborazione.

Risposta:

Per l’organismo di ricerca non è obbligatorio avere sede nella Regione Basilicata. Relativamente al secondo quesito, come riportato nella FAQ25000751 l’organismo di ricerca può partecipare come co-proponente, oppure come consulente esterno. Circa la rendicontazione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 17 dell’Avviso.

Numero di protocollazione: FAQ26000084
Domanda:

Si chiedono indicazioni su come predisporre l’Allegato B: 1. Lo schema 8.2 corrisponde ai costi relativi al piano di formazione e/o informazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b). Il piano di formazione e/o informazione costituisce una componente obbligatoria del progetto bandiera ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), dell’Avviso, ma i relativi costi non sono ammissibili a finanziamento. Pertanto la sezione 8.2 dell’Allegato B deve essere valorizzata a zero, non essendo ammissibile l’imputazione di costi a tale componente? 2. Dove devono essere inseriti i costi del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale previsti dall’art. 5, comma 1, lettera c)? Non devono essere inseriti né al punto 8.1 né al punto 8.2 dell’Allegato B? Va predisposto uno schema nella relazione generale in cui si specificano costi del personale, consulenze, costi indiretti (mediamente 15% del valore del costo del personale)? Grazie

Risposta:

L’Allegato B citato nel quesito non fa riferimento alla misura in oggetto. Il format di compilazione on line della istanza di partecipazione prevede una sezione dedicata all’inserimento dei costi ammissibili del progetto in accordo all’art. 10 c. 1 dell’Avviso. Si conferma che il piano di formazione e/o informazione costituisce componente obbligatoria ma non è oggetto di contributo. Come riportato al c.5 lett. b) dell’art. 12 dell’Avviso all’istanza dovrà essere allegato quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi di ciascun richiedente.

Numero di protocollazione: FAQ26000064
Domanda:

il progetto mi obbliga ad acquistare un elettrolizzatore da 1 megawatt o posso prevedere nell’ ottica di ottimizzazione in ambito agroindustriale la realizzazione di un impianto ibrido che a scopo dimostrativo (pilota) punti a produrre, nell’annualità, 1 megawatt equivalente in energia elettrica? grazie

Risposta:

Il discrimine per l’attuazione di quanto disposto all’art. 5 dell’avviso e anche riportato nel decreto Direttoriale MASE è esclusivamente per la produzione di idrogeno rinnovabile, in questo caso specifico:
In accordo a quanto stabilito dall’art. 5 dell’avviso e del Decreto Direttoriale del MASE n. 235/2024 per la produzione di idrogeno rinnovabile il progetto deve prevedere: … l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2; l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW…

L’avviso invece dispone la possibilità di produzione di idrogeno anche con altra tecnologia, per questo è abbinato ad attività di ricerca che presupponga anche modalità alternative o diversa tecnologia.

Numero di protocollazione: FAQ26000012
Domanda:

Si sottopongono alla Vs. cortese attenzione i seguenti 2 quesiti: 1. può essere utilizzata una struttura dismessa la cui disponibilità è dovuta ad un contratto di locazione decennale registrato all’agenzia delle entrate? 2. può partecipare una azienda o società semplice agricola che per legge non produce bilancio?

Risposta:

Quesito 1: può essere utilizzata una struttura dismessa la cui disponibilità è dovuta ad un contratto di locazione decennale registrato all’agenzia delle entrate?
Risposta: In accordo all’art. 9 c.1 lett. b) dell’Avviso l’area dismessa deve essere nella disponibilità del proponente in forza di diritto reale o personale di godimento attraverso contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate, con una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Alla luce di quanto premesso il contratto di locazione dovrà rispettare quanto disposto nel merito dall’Avviso.
Quesito 2. può partecipare una azienda o società semplice agricola che per legge non produce bilancio?
Risposta: Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 4 dell’Avviso. Con riferimento alle aziende o società semplici agricole, ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, si applicano le condizioni di contabilità previste ex lege, rispettivamente al regime fiscale dell’azienda.

Numero di protocollazione: FAQ25000772
Domanda:

Con riferimento all’articolo 5 comma 1, in relazione al progetto complementare di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale si chiede se fra le spese ammissibili possano rientrare: 1. I sistemi di accumulo elettrochimico tradizionali (batterie al litio…) al fine di incrementare la produzione di idrogeno verde in assenza di disponibilità della fonte rinnovabile 2. I sistemi di conversione gas to power (fuel cell) utili al completamento del prototipo di ricerca/sviluppo sperimentale con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo dell’idrogeno verde

Risposta:

Il progetto complementare di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale dovrà riguardare lo sviluppo di tecnologie più avanzate ed efficienti per la produzione, lo stoccaggio e l’utilzzo di idrogeno. Alla luce di quanto premesso se i sistemi di accumulo elettrochimico di energia sono parte essenziale del progetto di ricerca, al fine di rispondere alle finalità di cui al primo periodo, gli stessi possono rientrare nelle spese ammissibili. Analogamente sono ammissibili i costi per i sistemi di conversione gas to power (fuel cel) se gli stessi sono parte integrante del progetto di ricerca candidato e rispondente alle finalità del primo periodo.

Numero di protocollazione: FAQ25000779
Domanda:

Con riferimento all’articolo 17 comma 3, in relazione alla polizza fideiussoria a garanzia si chiede conferma che ai sensi della normativa vigente gli enti pubblici e/o enti di ricerca pubblici coinvolti nel progetto complementare di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sia esentati dalla garanzia della polizza fideiussoria

Risposta:

Si conferma che gli enti pubblici e/o di ricerca sono esentati dalla fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3 dell’art. 17 dell’avviso a garanzia dell’anticipo per la parte di propria competenza.

Numero di protocollazione: FAQ25000780
Domanda:

Gent.mi In riferimento alla documentazione da allegare alla domanda, è prevista la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, oppure l’impegno dello stesso istituto a finanziare la parte non coperta dall’agevolazione. Nel caso in cui tra i co-proponenti vi sia un organismo di ricerca/università, è necessario che anche quest’ultimo presenti la dichiarazione bancaria?

Risposta:

Si conferma che in accordo a quanto stabilito dall’art. 12 c. 5 lett. c dell’Avviso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata “Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’ intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l’intervento per la parte non coperta dall’agevolazione” . Alla luce di quanto disposto dall’Avviso la dichiarazione di cui trattasi dovrà essere prodotta “pro quota” da ciascun soggetto proponente e pertanto anche dall’organismo di ricerca se quest’ultimo partecipa in qualità di co-proponente.

Numero di protocollazione: FAQ25000755
Domanda:

Per area dismessa si intende anche un capannone abbandonato da anni, dove l’impresa vorrebbe realizzare il proprio progetto d’investimento oppure si intende un’ intera area industriale dismessa o parte di essa come da definizione da bando.

Risposta:

L’area oggetto di intervento deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 2 lettera a dell’Avviso che si riporta di seguito:
area dismessa: area dismessa, o porzione di essa, ad uso industriale o non residenziale, in stato di abbandono e non più utilizzata per l’attività originariamente autorizzata o prevista.
Pertanto l’intervento può essere realizzato anche in porzioni di aree dismesse rispondenti alla definizione di cui sopra..
Si rappresenta che il sito oggetto di intervento deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 9 ed in particolare “essere sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area”

Numero di protocollazione: FAQ25000760
Domanda:

1. Gent.mi, in riferimento all’Avviso , si richiedono le seguenti delucidazioni: • È possibile presentare un progetto congiunto composto da due imprese e due organismi di ricerca? Gli organismi di ricerca possono partecipare come co-proponenti sostenendo propri costi, oppure possono partecipare esclusivamente come consulenti esterni? • È previsto un costo minimo da sostenere per ciascun partecipante al progetto? L’impresa capofila è tenuta a sostenere una quota minima dell’investimento complessivo? • È ammissibile la presentazione di un progetto congiunto del valore complessivo pari a 10 milioni €? In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta:

Quesito È possibile presentare un progetto congiunto composto da due imprese e due organismi di ricerca?
Risposta: Si
Quesito: Gli organismi di ricerca possono partecipare come co-proponenti sostenendo propri costi, oppure possono partecipare esclusivamente come consulenti esterni?
Risposta: Sono ammesse entrambe le tipologie di partecipazione
Quesito: È previsto un costo minimo da sostenere per ciascun partecipante al progetto?
Risposta: No
Quesito: L’impresa capofila è tenuta a sostenere una quota minima dell’investimento complessivo?
Risposta: No
Quesito: È ammissibile la presentazione di un progetto congiunto del valore complessivo pari a 10 milioni €?
Risposta: Sì, in accordo all’art. 11 c.3 dell’Avviso “Il contributo pubblico è commisurato ai costi ammissibili e calcolato secondo le intensità di aiuto previste. L’aiuto massimo concedibile è pari a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro”

Numero di protocollazione: FAQ25000751
Domanda:

Quale è la percentuale di contributo che viene dato ai servizi di consulenza a PMI?

Risposta:

Per i servizi di consulenza non legati al progetto complementare di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale si applicano i regimi di aiuto di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 aggiornato

Numero di protocollazione: FAQ25000752
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