AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI (TOP SPORT)
Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI (TOP SPORT)
Nome Allegato | Tipo | Azione |
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1732092979787_D.G.R. n. 202200824 del 01.12.2022.pdf | Scarica | |
1732092979807_Avviso Pubblico.pdf | Scarica | |
1732092979985_Allegato A1 - Elenco Sport.pdf | Scarica | |
1732092979997_Allegato A2 A3 A4 - Istanza di candidatura.pdf | Scarica | |
1732092980063_Allegato A5 - Schema di Accordo.pdf | Scarica | |
1732092980073_Istruzioni per candidarsi on-line.pdf | Scarica |
In riferimento all’Avviso TOP SPORT ed al criterio di valutazione e selezione “Multidisciplijnarità sportiva dell’impianto/complesso sportivo” si chiede il seguente chiarimento: l’impianto sportivo nel quale si prevede di eseguire interventi da candidare a finanziamento è già provvisto di piscina, campo da tennis, campo di calcio, pista di atletica. Al fine di ottenere il punteggio per il citato criterio cosa è necesario proporre: a) interventi sulle attività esistenti; b) interventi che implementino nuove attività sportive oltre a quelle già esistenti (2 o 3); c) la presenza delle citate attività già consente l’attribuzione del punteggio.
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta del Comune, l’articolo 8 “Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione” dell’Avviso pubblico in questione al comma 3 stabilisce che “3. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica di ricevibilità formale e di ammissibilità passeranno alla successiva fase di valutazione e selezione che avverrà attribuendo un punteggio secondo la seguente griglia: […]
CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE : Multidisciplinarità sportiva dell’impianto sportivo/complesso sportivo
PUNTEGGIO (Massimo 100)** : Massimo 10 punti <br/
Modalità di attribuzione del punteggio :
Si prenderà a riferimento l’elenco degli sport (cfr. Allegato A1).
Declinazione del punteggio: 10 punti se nell’impianto sportivo/complesso sportivo, anche grazie all’operazione candidata, saranno praticabili almeno tre sport; 5 punti se nell’impianto sportivo/complesso sportivo, anche grazie all’operazione candidata, saranno praticabili almeno due sport. Tale aspetto potrà essere oggetto di controllo a conclusione dell’intervento.
Pertanto, in riferimento al quesito posto, il punteggio inerente la “Multidisciplinarità sportiva dell’impianto sportivo/complesso sportivo” potrà essere attribuito nel caso in cui nell’impianto sportivo, anche grazie all’operazione candidata, saranno praticabili due o tre sport.
Si prende atto della risposta alla faq. Prot. n. FAQ23000127, pubblicata in data 12 febbraio 2023, a tal riguardo, di seguito si riporta l’art. 17 comma 3.1 b) e c) “Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata R3”, delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, aggiornamento 2015: b) gli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, comma 1, lett.a), D.P.R. 380/2001); c) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett.b), D.P.R. 380/2001). Da ciò deriva che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata R3, sono consentiti. E’ doveroso ribadire che il complesso sportivo è già esistente, ed il progetto da candidare, prevede solo ed esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture esistenti e già utilizzate per le finalità sportive. Non sono previste opere di nuova costruzione ed opere in contrasto con il precitato articolo 17, comma 3. A seguito di ciò, alla luce di quanto sopra specificato, si chiede se è possibile procedere con la candidatura del progetto che prevede solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, da realizzare su un complesso sportivo già esistente ed utilizzato per finalità sportive.
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta del Comune, si ribadisce che a valere sull’Avviso Pubblico in questione non è possibile candidare il progetto in quanto gli interventi proposti interessano un impianto sportivo ubicato in un’area interessata anche se in minima parte da un Rischio “R3”. (cfr. Articolo 4 – Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese, comma 2 dell’Avviso che prevede: “Non possono essere candidate operazioni: che riguardano un impianto sportivo/complesso sportivo ubicato in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (Hi3, Hi4, ecc.)”.
Con riferimento all’avviso pubblico indicato in oggetto sono a richiedere un chiarimento. All’articolo 6 comma 5 lett.a) è prescritto che alla candidatura dovrà essere allegato il provvedimento amministrativo di approvazione del progetto con verifica e validazione. Il punto di domanda è il seguente: Il mio Comune è in possesso di un progetto di fattibilità tecnica e per tale livello di progettazione l’articolo 26 non prevede la verifica e validazione.
Premesso che il comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. riporta “la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 , nonché la loro conformità alla normativa vigente”;
Poiché l’articolo 23 del medesimo decreto, sopra richiamato, prevede al comma 1 che:
“La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo …omissis” ne consegue che la verifica e la validazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è richiesta anche nel caso di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L’Avviso prevede altresì, al comma 5 dell’art. 6 Presentazione della candidatura che “All’istanza di candidatura dovranno essere altresì allegati, a pena esclusione, tramite funzione di uploading della piattaforma i seguenti documenti: a) provvedimento amministrativo di approvazione del progetto candidato con verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.-Lgs n. 50/2016 e s.m.i. : il verbale di verifica e validazione deve essere allegato al provvedimento amministrativo di approvazione salvo che la presa d’atto della verifica e validazione sia riportata nel provvedimento di approvazione”.
Il comune ha un impianto sportivo composta dai seguenti campi: campo di calcio a 11, campo di calcio a 5 e campo da tennis; l’impianto è in uso. L’ente intende candidare un progetto consistente sostanzialmente in: 1) Realizzazione di una copertura in legno sul campo di tennis 2) Demolizione e ricostruzione di un piccolo immobile, precedentemente destinato a spogliatoio, ubicato a ridosso del campo da tennis ed attualmente inutilizzato in quanto non sussistono le condizioni di sicurezza (non cè l’agibilità) ed igienico sanitarie per l’utilizzo (importanti infiltrazioni dalla copertura, umidità di risalita, ecc.); atteso che tali interventi a parere dell’ente rientrerebbero in: 1) Interventi di ammodernamento 2) Interventi di adeguamento alle norme vigenti, quali le norme di sicurezza e le norme igienico-sanitarie e consentirebbero l’allungamento del tempo di utilizzo dell’impianto sportivo, con riferimento al campo di tennis, non più solo nella stagione estiva ma durante tutto l’anno. S
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta del Comune, si evidenzia che sono ammissibili entrambi gli interventi. Difatti, la demolizione e ricostruzione dell’immobile destinato a spogliatoio rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001 articolo 3 comma 1 – lettera d) che prevede: …omissis. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Questo Comune intende partecipare all’Avviso in oggetto per riqualificare due impianti sportivi polivalenti comunali. Per il recupero dei due impianti fu concesso il finanziamento di € 100.000,00 a valere sul “Piano di azione e Coesione PAC Basilicata- Potenziamento delle strutture sportive e per il tempo libero”. I lavori furono ultimati a Novembre 2018. Si chiede di conoscere da quale data decorre il termine quinquennale, stabilito dall’art. 4 comma 2 dell’avviso, dalla data di concessione del finanziamento o da quella di ultimazione dei lavori?
L’Avviso Pubblico all’articolo 4 comma 2 prevede la possibilità di candidare opere su impianti sportivi o complessi sportivi che abbiano già beneficiato di contributi comunitari, statali o regionali negli ultimi 5 anni solo se le tali opere riguardino interventi aggiuntivi che non modificano le opere o gli investimenti già realizzati.
Pertanto, con riferimento al caso illustrato nella richiesta del Comune, precisando che il termine quinquennale decorre dalla data di operatività/entrata in funzione del precedente intervento finanziato con contributi comunitari, statali o regionali, si evidenzia che sarà possibile candidare operazioni sui due impianti sportivi polivalenti comunali solo se le stesse prevedano interventi aggiuntivi rispetto a quelli già oggetto del precedente finanziamento.
Buongiorno, il Comune intende candidare un progetto di riqualificazione per la palestra di proprietà della Provincia di Potenza. Si chiede se: 1. Lo scheda di convenzione che dovrà esser sottoscritto tra il Comune e la Provincia di Potenza deve essere approvato con delibera di Giunta o con delibera di Consiglio; 2. Avendo intenzione di candidare un progetto definitivo è necessario allegare tre preventivi per l’acquisto delle attrezzature necessarie per l’omologazione da parte delle federazioni (spalti, impianti di gioco e altre attrezzature)
Con riferimento al primo quesito illustrato nella richiesta del Comune, si evidenzia che l’Avviso Pubblico all’Articolo 4 – Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese- al comma 1 lettera f prevede:
“Possono essere candidate e selezionate operazioni attinenti ad impianti sportivi/complessi sportivi di altra proprietà pubblica in presenza di un accordo/convenzione tra il Comune e l’Ente pubblico proprietario che ne garantisca l’uso o il godimento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data prevista per l’entrata in funzione dell’operazione-….omissis”
Detto articolo non specifica se lo schema di convenzione debba essere approvato con delibera di giunta o di consiglio. Pertanto, entrambe le modalità sono idonee e la scelta dipende dall’ordinamento dell’ente locale e dalle norme ad esso applicabili con particolare riguardo al TUEL (Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.).
In merito al secondo quesito si evidenzia che non occorre allegare alcun preventivo per l’acquisto delle attrezzature nonostante gli stessi siano funzionali per la definizione del progetto.
Trattandosi di operazioni che prevedono anche, o la sola, acquisizione di forniture occorre allegare “un progetto conforme alle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con verifica e validazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;( cfr. Articolo 4 – Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese comma 1 lettera i) dell’Avviso)) e inserire i costi delle forniture nella voce “C” dello schema di quadro economico riportato in calce all’allegato A2 “Istanza di Candidatura” dell’Avviso (cfr. Articolo 4 – Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese comma 1 lettera j) dell’Avviso).
Si chiede, ai fini dell’attribuzione dei punteggi dei criteri di valutazione e selezione del paragrafo “Multidisciplinarità sportiva dell’impianto sportivo/complesso sportivo del citato avviso”, in presenza di vasche all’interno e all’esterno di un impianto natatorio esistente, se le attività sportive come la “Pallanuoto” o i “Tuffi da trampolino” costituiscano ulteriori “sport ammissibili” di cui all’allegato A1, art.2 comma 2, dell’avviso pubblico o siano tutte attività comprese nell’unica attività sportiva ammissibile di “Sport acquatici” come indicato nello stesso allegato A1.
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta del Comune, si evidenzia che l’Avviso Pubblico all’Articolo 8 – Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione- al comma 3 per il criterio “Multidisciplinarità sportiva dell’impianto sportivo/complesso sportivo” riporta che :” Si prenderà a riferimento l’elenco degli sport (cfr. Allegato A1 Elenco degli sport ammissibili).”
Pertanto, le attività di “Pallanuoto” o dei “Tuffi da trampolino” rientrano entrambi nello “Sport Acquatico” di cui all’Allegato A1 “Elenco degli sport ammissibili” dell’Avviso e non danno diritto ad alcun punteggio per il criterio in questione, Multidisciplinarità sportiva dell’impianto sportivo/complesso sportivo.
Si precisa che l’articolo 2 comma 2 dell’Avviso prevede che. “Le operazioni candidate devono riguardare gli sport di cui all’elenco3 riportato in Allegato A1 al presente Avviso”. E la nota 3 precisa:
L’elenco degli sport è stato estratto dal documento “Discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui alla Deliberazione n. 1691 del Consiglio Nazionale del CONI del 07/07/2021”
Tra le attività dell’allegato 1 “Elenco degli sport ammissibili” non è presente il Padel e il Calcio a 5. E’ possibile prevedere questi dei sport tra le tipologie ammissibili?
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta, si evidenzia che nell’Allegato A1 Elenco degli sport ammissibili dell’Avviso sono indicati i soli sport e non le corrispondenti discipline sportive. Pertanto, le attività sportive di “paddle” e “calcio a 5” rientrano rispettivamente nei seguenti sport: “Tennis” e “Calcio”. Essendo i citati sport ammissibili ne deriva che lo sono anche le relative discipline.
Si precisa che l’articolo 2 comma 2 dell’Avviso prevede che. “Le operazioni candidate devono riguardare gli sport di cui all’elenco3 riportato in Allegato A1 al presente Avviso”. E la nota 3 precisa:
L’elenco degli sport è stato estratto dal documento “Discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui alla Deliberazione n. 1691 del Consiglio Nazionale del CONI del 07/07/2021”
L’art. 4 comma 2 del presente Avviso Pubblico, dispone che non è possibile candidare progetti che riguardano un impianto sportivo/complesso sportivo ubicato in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (Hi3, Hi4, ecc.). Ciò premesso, si chiede se è possibile candidare un progetto interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardante un impianto sportivo già esistente ed in uso, ubicato in un’area interessata soltanto in minima parte da un Rischio “R3” (rif. PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDORGEOLOGICO, TAV. 470112, 2° AGGIORNAMENTO 2015).
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta del Comune, si evidenzia che non è possibile candidare il progetto in quanto gli interventi proposti interessano un impianto sportivo ubicato in un’area interessata anche se in minima parte da un Rischio “R3”. (cfr. Articolo 4 – Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese, comma 2 dell’Avviso che prevede:“Non possono essere candidate operazioni: che riguardano un impianto sportivo/complesso sportivo ubicato in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (Hi3, Hi4, ecc.)”.
Il Comune di Rotonda intende partecipare all’avviso candidando a finanziamento la palestra provinciale ubicata sul territorio comunale. La palestra non è ad uso esclusivo della scuola ma tramite convenzioni viene già utilizzata da associazioni sportive. L’Art. 4 al punto f) richiede la presenza di un accordo / convenzione tra il Comune e l’Ente proprietario della struttura. Poichè si parla di uso o godimento del bene per un periodo non inferiore a 10 anni, l’accordo andrebbe registrato. Si chiede se in questa fase può essere sottoscritto un accordo tra le parti che garantisca in caso di finanziamento la sottoscrizione dell’accordo/convenzione
Con riferimento al quesito illustrato nella richiesta del Comune, si evidenzia che l’Avviso Pubblico all’Articolo 4 – Operazioni candidabili ed ammissibilità delle spese- al comma 1 lettera f prevede:
“Possono essere candidate e selezionate operazioni attinenti ad impianti sportivi/complessi sportivi di altra proprietà pubblica in presenza di un accordo/convenzione tra il Comune e l’Ente pubblico proprietario che ne garantisca l’uso o il godimento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data prevista per l’entrata in funzione dell’operazione e esenti da vincoli con altri Enti o da obbligazioni incluse in eventuali contratti di gestione con soggetti gestori che potrebbero inibire la realizzazione dell’operazione. Qualora i contratti di gestione includano clausole che possano inibire l’attivazione dell’operazione il potenziale beneficiario, ai fini della presentazione della istanza di candidatura, acquisisce dal soggetto gestore “nulla osta” alla realizzazione degli interventi e si impegna a modificare detto contratto in caso di ammissione a finanziamento dell’operazione;”
Inoltre, l’articolo 6 “Presentazione della candidatura” riguardo ai documenti da allegare alla domanda prevede quanto segue:
[..] “f) Nel caso in cui l’impianto sportivo o il complesso sportivo oggetto di intervento sia di proprietà di altra Pubblica Amministrazione o di organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 4 della Direttiva UE n. 24/2014: i) documentazione attestante il titolo giuridico di uso o godimento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data prevista di ultimazione dell’operazione; ii) il nulla osta da parte dell’Amministrazione proprietaria ad eseguire gli interventi; […]”
Pertanto, non occorre la registrazione dell’accordo/convenzione tra il Comune e la Provincia; ma occorre il nulla osta da parte dell’Amministrazione proprietaria (Provincia) ad eseguire gli interventi.
Inoltre, essendo la palestra non ad uso esclusivo della scuola ma tramite convenzioni è utilizzata anche da associazioni sportive, occorre il nulla osta alla realizzazione degli interventi rilasciato dalle suddette associazioni nonché, l’impegno da parte del Comune, a modificare detti contratti in caso di ammissione a finanziamento dell’operazione.
Precisazione | Società Aggiudicataria | Data Aggiudicazione | Protocollo Documento | Allegato |
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D.D. n. 15BC.2023/D.01492 del 12.10.2023 - Presa d’atto della graduatoria e ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate | allegato_risultato_673da45f841bb.pdf | |||
D.D. n. 15BC.2023/D.01492 del 12.10.2023 - Allegato A – Graduatoria Istanze ammissibili | allegato_risultato_673da4609a0df.pdf | |||
D.D. n. 15BC.2023/D.01492 del 12.10.2023 - Allegato B – Istanze Irricevibili Inammissibili | allegato_risultato_673da46186c4f.pdf | |||
D.D. n. 15BC.2023/D.01492 del 12.10.2023 - Allegato C – elenco istanze ammesse a finanziamento | allegato_risultato_673da462b21ad.pdf |