AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU STRADE COMUNALI ANCHE PER EMERGENZE NAZIONALI – ACQUISIZIONE STRADE
Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU STRADE COMUNALI ANCHE PER EMERGENZE NAZIONALI – ACQUISIZIONE STRADE
Nome Allegato | Tipo | Azione |
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1746028080046_D.G.R. n. 209 del 17.04.2025.pdf | Scarica | |
1746028080051_Avviso Pubblico.pdf | Scarica | |
1746028080056_Format domanda di partecipazione.pdf | Scarica | |
1746028080062_Scheda di verifica ammissibilita' mediante applicazione dei criteri di cui all'art. 9 dell'Avviso.pdf | Scarica | |
1746028080071_Format allegati alla scheda di verifica ammissibilita' di cui all'art. 9 dell’Avviso.pdf | Scarica | |
1746028080080_Scheda di autovalutazione del punteggio mediante applicazione dei criteri di cui all'art. 10 dell'Avviso.pdf | Scarica | |
1746028080086_Format 1 - cronoprogramma procedurale.docx | DOCX | Scarica |
1746028080088_Format 2 - piano finanziario .docx | DOCX | Scarica |
1746028080089_Istruzioni per candidarsi on-line.pdf | Scarica |
Un’aggregazione di 8 Comuni, appartenenti alla medesima Area Interna selezionata nel ciclo di programmazione 2021-2027, intende candidare a finanziamento una sola infrastruttura stradale considerata funzionale alla strategia territoriale poiché permette ad alcuni centri urbani di connettersi verso la rete viaria principale e al comune polo sede di servizi pubblici essenziali come scuola, sanità, trasporti. Si chiede se tale impostazione è ammissibile, precisando che l’importo del finanziamento richiesto sarà inferiore al massimo richiedibile, l’infrastruttura insiste territorialmente solo su 4 dei comuni interessati e che la strada appartiene per tratti ad altri soggetti (ex comunità montane e consorzi) ai sensi dell’art. 5.
In caso di candidatura presentata in aggregazione, l’Avviso non prevede un numero massimo di comuni. In questo caso, dovrà essere trasmessa (art. 8) dichiarazione che attesti l’esistenza di un Accordo di collaborazione/Protocollo d’intesa o altra documentazione a firma dei
legali rappresentanti dei Comuni aggregati, che dimostri la comune/condivisa intenzione di candidare l’intervento ed esponga le motivazioni alla base dell’istituita aggregazione e designi formalmente il Comune Capofila.
Le motivazioni alla base dell’aggregazione devono essere reali e concrete per ciascun comune aggregato, in termini di miglioramento della viabilità per il proprio territorio.
La strada oggetto della candidatura, nella sua interezza, deve in ogni caso appartenere alla “rete stradale strategica”, come richiesto all’Art. 2.
Per i tratti di strada appartenenti ad altri soggetti, questi potranno essere finanziati solo se gli stessi saranno trasferiti nella proprietà dei comuni territorialmente interessati o della Provincia, con le modalità ed alle condizioni di cui all’Art.5.
Il Comune di Viggiano intende partecipare all’avviso intervenendo su un tratto di strada comunale. Il tratto di strada interseca una strada Provinciale. E’ possibile inserire nel progetto la realizzazione di una rotatoria? che in questo caso insiste , in minima parte su suolo Provinciale. Se si che atto occorre produrre? grazie
L’intervento da candidare dovrà interessare lavori su strade comunali o di altri soggetti previsti nell’Avviso, con esclusione delle strade provinciali.
Nel caso descritto, atteso che la strada comunale oggetto dell’intervento “interseca” una strada provinciale, l’intervento candidato potrà interessare quest’ultima solo in maniera marginale e residuale e previa autorizzazione da parte del proprietario, che dovrà essere trasmessa nelle fasi successive del procedimento (eventuale concessione del finanziamento).
1. Nel caso di un intervento che ricade su più Comuni, successivamente alla realizzazione dell’intervento la proprietà dei tratti di strada può ritornare ai Comuni proprietari del tratto di strada? In tal caso deve essere chiarito nell’intesa tra gli Enti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico?
I tratti di strada di proprietà dei comuni aggregati, interessati all’intervento, resteranno nella proprietà di questi, senza necessità di chiarimenti nell’intesa tra i soggetti aggregati. L’art. 5 disciplina il caso di interventi su strade di soggetti terzi (diversi dai comuni).
Sulle strade delle ex Comunità Montane, consorzi, etc, essendo Enti che sono stati soppressi l’autorizzazione/consenso prevista dall’art. 5 comma 1 dell’avviso pubblico da chi lo dovrà rilasciare?
L’autorizzazione/nulla osta ad eseguire i lavori dovrà essere rilasciata dal proprietario dell’infrastruttura stradale. Nel caso l’Ente proprietario sia stato soppresso, l’autorizzazione/nulla osta ad eseguire i lavori dovrà essere rilasciata dal soggetto individuato ex lege quale legale rappresentante/amministratore etc. dell’Ente soppresso.
Buongiorno, è possibile presentare domanda di finanziamento per una strada che collega due o più comuni e che nei vari tratti assume nome diverso?
L’Avviso prevede che “Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola candidatura, sia essa in forma singola o in forma aggregata, che riguardi un’unica infrastruttura stradale”. Si ritiene che la proposta candidata riguardi “un’unica infrastruttura stradale” se contiene un intervento relativo ad una strada che, nel suo complesso ed in continuità, si configura come “collegamento principale” (cfr. all’art. 1 del Bando). Si precisa che la condizione di unica infrastruttura stradale, come sopra descritta, permanga anche laddove nel collegamento continuo sia incluso un tratto di viabilità provinciale (non oggetto dell’intervento medesimo), purché questo costituisca uno degli elementi fisici che concorrono alla definizione di “collegamento principale”. La continuità priva di interruzioni, deve risultare graficamente evidente nell’inquadramento planimetrico dell’intervento, da allegare alla domanda di partecipazione all’atto della candidatura della proposta.
Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico, è possibile presentare candidatura riguardante interventi su strade di altri soggetti, si chiede se il Comune può intervenire su tratti di competenza provinciale? in altri termini, la Provincia è da intendersi quale soggetto terzo ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 dell’Avviso?
Secondo il criterio di ammissibilità 9.1 dell’Avviso, i soggetti proponenti possono candidare “interventi riguardanti la manutenzione straordinaria e/o l’adeguamento agli standard di legge eseguiti su tratti extraurbani di strade appartenenti alla rete stradale strategica, così come definita all’art. 1”
La rete stradale strategica, così come definita all’art. 1, è intesa come la rete stradale extraurbana, diversa dalla rete viaria principale ovvero da strade statali e strade provinciali.
Ne consegue che le strade provinciali non possono essere destinatarie di questo canale di finanziamento e che, pertanto, la Provincia non è inclusa tra i soggetti terzi a cui fa riferimento l’articolo 5 del Bando.
Il comune di Irsina intende partecipare in forma aggregata con il comune di Oppido Lucano all’Avviso Pubblico, candidando gli interventi sulla strada ex consortile in contrada San Felice (per il tratto di Irsina) e San Francesco (per il tratto di Oppido Lucano). C’è già un accordo in fase di perfezionamento tra i due comuni, Irsina rivestirà il ruolo di Capofila. Tra i due tratti, quello di Oppido e Quello di Irsina, insiste un piccolo tratto ricadente nell’agro del comune di Tolve, per circa 300 metri. In attesa di verificare la effettiva insistenza del tratto in questione sul territorio di Tolve, chiediamo se la presenza di questo piccolo tratto di strada appartenente ad un comune non rientrante nell’aggregazione che candida il progetto, compromette l’ammissibilità della richiesta di finanziamento. In alternativa è auspicabile che i comuni di Irsina e Oppido lucano procedano in maniera singola e non aggregata per i relativi tratti stradali insistenti nei propri territori, sacrificando il punteggio maggiore derivante dall’aggregazione?
Risposta alla domanda n.1: l’ammissibilità della richiesta non è compromessa purché all’atto della domanda si dia evidenza dell’autorizzazione/consenso da parte del Comune competente per territorio e non appartenente all’aggregazione a lasciare eseguire gli interventi proposti sul tratto de quo.
Risposta alla domanda 2: resta nella facoltà dei due comuni candidare un’unica istanza in aggregazione o due distinte istanze.
In una associazione tra tre comuni, si è individuata la possibilità di sistemare una infrastruttura viaria che rappresenterebbe un anello di collegamento tra gli stessi. La strada in alcuni tratti percorre strade provinciali, su cui non è previsto alcun intervento. È possibile candidare tale proposta, considerato che comunque l’arteria non presenterebbe interruzioni?
L’Avviso prevede che “Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola candidatura, sia essa in forma singola o in forma aggregata, che riguardi un’unica infrastruttura stradale”.
Si ritiene che la proposta candidata riguardi “un’unica infrastruttura stradale” se contiene un intervento relativo ad una strada che, nel suo complesso ed in continuità, si configura come “collegamento principale” (cfr. all’art. 1 del Bando).
Si precisa che la condizione di unica infrastruttura stradale, come sopra descritta, permanga anche laddove nel collegamento continuo sia incluso un tratto di viabilità provinciale (non oggetto dell’intervento medesimo), purché questo costituisca uno degli elementi fisici che concorrono alla definizione di “collegamento principale”.
La continuità priva di interruzioni, deve risultare graficamente evidente nell’inquadramento planimetrico dell’intervento, da allegare alla domanda di partecipazione all’atto della candidatura della proposta.
Riguardo al calcolo dell’importo che é possibile richiedere viste le condizioni del bando é corretta questa interpretazione? Tre Comuni sotto i 3000 abitanti in forma aggregata su strada di soggetti terzi di cui all’art. 5: € 1.000.000,00 + € 1.000.000,00 + € 1.000.000,00 = ————-————- € 3.000.000,00 Importo incrementato del 50% per candidatura in forma aggregata € 4.500.000,00 Importo incrementato di un ulteriore 50% per candidatura riguardante interventi su strade di soggetti terzi di cui all’art. 5 € 6.000.000,00
Il calcolo riportato nel quesito è corretto.
Si precisa che detto importo è da intendersi quale importo massimo potenzialmente richiedibile.
Pur tuttavia, al fine di poter concedere il finanziamento, l’importo che verrà effettivamente richiesto dovrà risultare congruo rispetto all’intervento che si intende candidare, atteso che il finanziamento riguarderà interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento agli standard di legge di strade esistenti.
E’ possibile presentare istanza per una strada che riguarda due comuni che per un tratto percorre una strada provinciale esistente? L’infrastruttura in ogni caso presenta un tracciato senza interruzioni.
l’Avviso prevede che il soggetto proponente potrà presentare un’unica candidatura che riguardi “un’unica infrastruttura stradale”.
La risposta è affermativa, purché l’intervento non riguardi il tratto provinciale.