MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU).
Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU).
| Nome Allegato | Tipo | Azione |
|---|---|---|
| 1788244380057_D.G.R. n. 472 del 08.07.2026.pdf | Scarica | |
| 1788244380064_Allegato 1 - Manifestazione d'interess.pdf | Scarica | |
| 1788244380075_Allegato 2 - Disciplinare.pdf | Scarica | |
| 1788244380082_Allegato 3 - Atto di regolamentazione.pdf | Scarica | |
| Istruzioni per candidarsi on-line | Scarica | |
| PRESENTAZIONE PUBBLICA 05.08.2026 | Scarica | |
| Sessione tecnica formativa per gli Ordini professionali delle professioni tecniche 10.09.2026 | Scarica | |
| Nota richieste di chiarimento entro il 02.10.2026 | Scarica | |
| D.G.R. n. 601 del 09.10.2026 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E MODIFICA DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA MANIFESTAZIONEDI INTERESSE | Scarica | |
| Rende noto 09.10.2026 | Scarica |
Premesso che all’art 11 comma 3 sono stabiliti i punteggi e i criteri di valutazione delle proposte da candidare alla Manifestazione di interesse, premesso che, in particolare è stabilito il punteggio per la Dimensione comprensoriale e integrazione intercomunale del progetto, si chiede che si intende per: a) Progetto con elementi di connessione sovracomunale, ma non strutturati b) Progetto comprensoriale strutturato. Si chiede quali documenti allegare nel caso di progetto a) e quali nel caso b).
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Manifestazione di Interesse, la distinzione riguarda il grado di integrazione territoriale e funzionale della proposta.
a) Progetto con elementi di connessione sovracomunale, ma non strutturati
Si intende una proposta che presenta collegamenti con altri Comuni o ambiti territoriali, ma con continuità funzionali limitate, senza configurare un sistema comprensoriale organizzato. Tali elementi possono essere documentati mediante cartografie, schemi dei percorsi e delle connessioni funzionali o altri elaborati descrittivi.
b) Progetto comprensoriale strutturato
Si intende una proposta, anche presentata da un singolo Comune, che dimostri il coinvolgimento di più Comuni e un’integrazione sistemica in termini di servizi, mobilità o rete degli spazi pubblici, nell’ambito di una strategia unitaria. Il valore comprensoriale deve essere documentato e non discende automaticamente dalla dimensione demografica del Comune proponente.
La descrizione può essere supportata da elaborati territoriali e funzionali, nonché da eventuali accordi, protocolli d’intesa, convenzioni, atti di adesione o documenti di programmazione condivisa che dimostrino il coinvolgimento dei Comuni e le modalità di integrazione.
DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE
Per entrambe le fattispecie, gli elementi rilevanti devono essere descritti al punto 5 dell’Allegato B e supportati dalla documentazione pertinente, da allegare secondo il punto 15. L’Avviso non prescrive un elenco aggiuntivo di documenti obbligatori né uno specifico tipo di accordo. Resta fermo l’art. 9, comma 5, che esclude l’integrazione dei documenti dai quali dipende l’attribuzione dei punteggi.
Restano riservate alla Commissione di Valutazione la valutazione tecnico-qualitativa della proposta e l’attribuzione dei punteggi, ai sensi dell’art. 11, sulla base dei contenuti effettivi e della documentazione presentata. Il presente chiarimento non ne anticipa gli esiti.
In riferimento alla Manifestazione di Interesse approvata con D.G.R. n. 472 del 28/07/2026, si sottopone il seguente quesito tecnico-amministrativo. Il Comune intende candidare un Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) costituito da più interventi coordinati, funzionalmente integrati e identificati da un unico CUP. All’interno di questa strategia unitaria è ricompresa un’opera di rigenerazione urbana di un fabbricato dismesso, per la quale l’Ente risulta già beneficiario di un distinto finanziamento a valere su fondi nazionali, pari a euro 1.400.000. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: 1. Ammissibilità della fonte di cofinanziamento (Art. 3, comma 2 e Allegato B, Sezione 11): L’Art. 3, comma 2 stabilisce che i soggetti proponenti possono candidare progetti che prevedano una quota di cofinanziamento “a valere su altre fonti finanziarie”, e la Sezione 11 dell’Allegato B contempla espressamente la voce “altri fondi”. Si chiede di confermare che il finanziamento statale di € 1.400.000,00 già concesso all’Ente possa essere validamente imputato quale quota di cofinanziamento pubblico esterno a copertura della componente dell’opera inserita nel PIRU unitario. 2. Calcolo della percentuale di cofinanziamento e attribuzione del punteggio (Art. 11, comma 3): Se la suddetta somma di euro 1.400.000 possa essere validamente considerata quale “quota di cofinanziamento a valere su altre fonti finanziarie”, così come previsto dall’art. 3, comma 2 dell’Avviso. In caso affermativo, si chiede conferma che tale importo concorra regolarmente al calcolo della percentuale (rapportata all’importo del contributo regionale richiesto) ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale relativo al sub-criterio “Eventuale cofinanziamento del soggetto proponente” disciplinato dall’art. 11, il quale prevede l’assegnazione di 20 punti per cofinanziamenti maggiori o uguali al 25% dell’importo richiesto. 3. Incompatibilità e divieto di doppio finanziamento (Art. 4, commi 2 e 3): Posto il rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa di cui all’Art. 4 (tracciabilità, pertinenza, e distinzione delle voci di spesa per evitare sovrapposizioni d’imputazione contabile sullo stesso bene/lavorazione): Si richiede conferma che la combinazione del contributo regionale FSC con il finanziamento statale preesistente non incorra in ipotesi di “precedenti finanziamenti pubblici incompatibili” (Art. 4, c. 3), trattandosi di apporto di risorse complementari destinate al completamento e alla piena funzionalità del medesimo intervento strategico di rigenerazione urbana (Sezione 14 Allegato B). 4. Gestione del Codice Unico di Progetto (CUP) e contabilità (Art. 1, lett. e e Art. 9, c. 1 lett. b-ii): L’Avviso richiede che il PIRU sia identificato da un unico CUP attivo riferito al progetto unitario. Nel caso di cofinanziamento con fondi statali preesistenti dotati di propria tracciabilità, si chiede se l’Ente debba associare le risorse regionali FSC al CUP unitario dell’intervento comprensivo dell’opera cofinanziata o se siano previste specifiche indicazioni per il tracciamento sul sistema SILBAS (Art. 4, c. 2, lett. f).
In coerenza con i precedenti chiarimenti in materia di cofinanziamento e CUP, si precisa quanto segue.
1. Cofinanziamento e punteggio
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Manifestazione di Interesse, il cofinanziamento può derivare anche da altre fonti pubbliche. Il finanziamento statale preesistente può pertanto concorrervi limitatamente alla quota riferibile a interventi e spese ammissibili ricompresi nel PIRU, purché compatibile con la disciplina della fonte originaria.
Importo, fonte e stato di disponibilità delle risorse devono essere indicati al punto 11 dell’Allegato B, coerentemente con la stima dei costi di cui al punto 10.
La percentuale di cofinanziamento è calcolata rapportando la quota di cofinanziamento ammissibile al contributo regionale richiesto. La verifica di tale percentuale e l’attribuzione del relativo punteggio competono alla Commissione di Valutazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Manifestazione di Interesse.
2. Compatibilità delle fonti
Devono essere rispettate le condizioni dell’art. 4, commi 2 e 3, e le discipline delle rispettive fonti finanziarie, assicurando la tracciabilità e l’assenza di doppio finanziamento della medesima quota di spesa.
Il semplice collegamento con un intervento autonomamente finanziato, rappresentabile al punto 14 dell’Allegato B, non consente di computarne automaticamente le risorse come cofinanziamento del PIRU.
3. CUP e monitoraggio
Le risorse FSC devono essere associate all’unico CUP attivo riferito all’intero PIRU, comprensivo della componente cofinanziata, ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera e), e 9, comma 1, lettera b), punto ii). Il ricorso a più fonti finanziarie non consente di mantenere CUP autonomi per le componenti del PIRU, neppure mediante collegamento a un CUP Master.
L’art. 4, comma 2, lettera f), prescrive la registrazione delle spese nel sistema contabile del beneficiario e nel sistema informativo di monitoraggio SILBAS, senza prevedere specifiche modalità operative per il tracciamento dei cofinanziamenti statali preesistenti. Per gli adempimenti di monitoraggio si rinvia all’art. 15 dell’Atto di Regolamentazione e alle indicazioni operative regionali, assicurando la distinzione delle fonti e delle rispettive quote di spesa.
Resta riservata alla Commissione di Valutazione, ai sensi dell’art. 11 della Manifestazione di Interesse, la valutazione tecnico-qualitativa della proposta e l’attribuzione dei punteggi sulla base della documentazione presentata.
Il presente chiarimento non anticipa gli esiti della valutazione né il riconoscimento dell’ammissibilità delle singole spese.
Con riferimento all’art.9, comma 1, dell’AP si pone il seguente quesito: l’Ente è dotato di programma triennale delle OO.PP. 2026/2028, regolarmente approvato e vigente. L’intervento da candidare, per ovvie ragioni, non è ricompreso nello strumento programmatorio; che cosa si intende per “avvio della procedura di integrazione”? E’ sufficiente il programma approvato e vigente?
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), punto iii), della Manifestazione di Interesse, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici vigente non è sufficiente se non comprende il progetto candidato. Occorre documentare l’avvio della procedura di aggiornamento mediante un atto formale dell’Ente che individui il progetto e disponga gli adempimenti necessari al suo inserimento.
Tale disposizione può essere contenuta anche nell’atto di approvazione della candidatura, purché adottato dall’organo competente. Alla presentazione della domanda è richiesto l’avvio documentato della procedura, non la sua conclusione, fermo restando il successivo perfezionamento dell’inserimento.
Restano riservate alla Commissione di Valutazione la valutazione tecnico-qualitativa della proposta e l’attribuzione dei punteggi, ai sensi dell’art. 11. Il presente chiarimento non ne anticipa gli esiti.
Ai fini della predisposizione di una candidatura PIRU, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità e alla corretta qualificazione di un intervento riguardante un bene archeologico. La proposta prevede, nell’ambito di un unico Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana, la riqualificazione di un’area verde pubblica comunale, con parco giochi e percorsi pedonali, e il contestuale restauro conservativo e la musealizzazione di una fornace romana. Il reperto, rinvenuto nell’ambito di operazioni di archeologia preventiva, è stato successivamente distaccato e ricollocato, su disposizione e sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza ABAP, all’interno dell’area comunale, dove è stabilmente collocato e attualmente protetto da una copertura provvisoria. Gli interventi saranno realizzati nel rispetto del D.Lgs. n. 42/2004 e previa autorizzazione della competente Soprintendenza. Si chiedono pertanto i seguenti chiarimenti. 1. Ammissibilità dell’intervento Si chiede di confermare che la delocalizzazione del reperto, effettuata su disposizione della Soprintendenza, non costituisca causa di inammissibilità e che le spese relative a restauro, protezione permanente e musealizzazione possano essere ricomprese nel quadro economico del PIRU. 2. Livello progettuale richiesto Si chiede quale sia il livello minimo di progettazione richiesto alla data di presentazione della candidatura e, in particolare, se sia sufficiente una relazione tecnico-illustrativa preliminare, eventualmente sviluppata nell’ambito di un DIP, corredata da stima dei costi e documentazione della Soprintendenza, oppure se sia necessario disporre di un PFTE o di altro livello progettuale già approvato. 3. Titolo di disponibilità Considerato che l’area di collocazione è di proprietà comunale, mentre il reperto archeologico appartiene allo Stato ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 42/2004, si chiede: – se sia corretto indicare il reperto come “bene di proprietà di altro soggetto pubblico”; – quale documentazione sia necessaria per dimostrarne la disponibilità ai fini dell’intervento; – se sia richiesto uno specifico atto di assenso, consegna, concessione, comodato o altro titolo da parte del Ministero/Soprintendenza e, in tal caso, se debba essere già perfezionato alla data di presentazione della candidatura. 4. Tipologia di bene nell’Allegato A Ai fini della compilazione dell’Allegato A, Sezione B.2, si chiede se l’intervento possa essere ricondotto alla categoria dello “spazio pubblico”, considerando la stabile collocazione del reperto all’interno dell’area verde comunale oggetto di riqualificazione, oppure se debba essere utilizzata una diversa qualificazione. 5. Premialità per beni tutelati Si chiede di confermare se il bene archeologico, tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e stabilmente collocato nell’area pubblica, possa essere ricompreso tra gli “immobili o aree tutelati/e ai sensi del D.Lgs. 42/2004” ai fini dell’attribuzione della relativa premialità.
In allegato riformulazione domanda e relativa risposta
In merito alla “Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani” si rileva, opportunamente, che tra le finalità della rigenerazione urbana è indicato il miglioramento degli standard di vita e la promozione di un maggiore livello di attivazione sociale (art. 2) e tra gli interventi ammissibili all’art. 4 è compreso il riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico di edifici pubblici e/o spazi pubblici funzionalmente necessari/collegati al PIRU , loro valorizzazione con l’obiettivo di sviluppo e sostegno alla vita delle comunità (possibilità di ospitare servizi di welfare, incluse residenze artistiche e laboratori creativi). A tanto si aggiunge che nel Disciplinare espressamente è indicato che il PIRU può proporre un insieme di azioni materiali ed immateriali, dando opportunamente attenzione agli aspetti relativi anche all’animazione culturale e sociale degli spazi ed immobili pubblici interessati. In tal senso si rileva che il programma delle attività che le Amministrazioni prevedranno di mettere a punto negli spazi riqualificati costituisce parte importante della scheda progetto. Non si rileva dalla Manifestazione di interesse né dallo schema di Disciplinare resi disponibili la possibilità di assumerne i costi nell’ambito del finanziamento richiesto. Si è quindi a chiedere se il quadro economico richiesto possa o meno comprendere tali costi, se gli stessi andranno caratterizzati come “servizi”, se andranno indicati come spese di gestione e se le stesse sono ammissibili e in che percentuale. Tale aspetto è di rilevante interesse per le Amministrazioni Comunale che, in caso di diniego, dovranno prendere carico di tali oneri nei rispettivi bilanci comunali.
Nella stima dei costi di cui al punto 10 dell’Allegato B possono essere comprese le spese per azioni immateriali di animazione culturale e sociale strettamente funzionali all’attivazione degli spazi riqualificati e all’avvio dei relativi servizi, coerentemente con le finalità della Manifestazione di Interesse e con il Disciplinare della procedura negoziale.
Le attività devono essere descritte nella Scheda Progetto e i relativi costi distintamente indicati nella stima, alla voce “servizi” ove corrispondano a prestazioni di tale natura, specificandone contenuti, durata, importi e collegamento funzionale con gli interventi proposti. L’ammissibilità resta subordinata alle condizioni dell’art. 4, commi 2 e 3, dell’Avviso e alla compatibilità con la disciplina FSC.
Restano distinte le spese di gestione ordinaria e di funzionamento a regime, che non rientrano nelle azioni di attivazione finanziabili e la cui copertura deve essere illustrata al punto 12 dell’Allegato B, relativo alla gestione e sostenibilità nel tempo.
L’Avviso non prevede una percentuale massima specifica per le azioni immateriali; i costi devono risultare necessari, congrui e proporzionati rispetto alla proposta. Il limite del 12% previsto dall’art. 4, comma 3, riguarda le competenze tecniche e non costituisce un limite generale per tali servizi.
L’inserimento nella stima dei costi non determina automaticamente il riconoscimento della spesa, che resta subordinato alle verifiche previste dalla procedura.
Il comune sta predisponendo la modulistica per la presentazione di una candidatura avalere sulla Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti allavalorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani; a tal fine, si presentano ipresenti quesiti: 1. Nella predisposizione del Quadro Economico si pone il quesitodell’inserimento dei beni immateriali relativi alla realizzazione delle attività di sviluppo esostegno alla vita delle comunità ovvero i servizi di welfare di cui all’art. 4, c. 1 letta) dellaManifestazione di interesse. Si chiede se detti servizi andranno sinteticamente elencati al paridei lavori e forniture e se i relativi costi andranno indicati nel quadro economico nella voceservizi a carico del finanziamento richiesto; in caso positivo, si chiede in quale voce specifica dispesa esse debbano essere inserite tra quelle elencate all’art. 4, c.3; 2. In merito allacompilazione sulla piattaforma dell’Allegato B – Scheda Progetto Integrato di r
In allegato la risposta
Si premette che la Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani tiene insieme la rigenerazione urbana e la sua componente sociale, cosicché la proposta di riuso di spazi pubblici ed immobili pubblici ha l’obiettivo di sviluppo e sostegno alla vita delle comunità. Alla rigenerazione urbana a alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani contribuiscono l’insieme di azioni immateriali che possono animare (culturalmente e socialmente) gli spazi ed immobili pubblici interessati dalla proposta di PIRU. Ciò posto, poiché il programma di azioni immateriali è incluso in un intervento della scheda che questa amministrazione sta predisponendo, specificatamente nella voce del QE servizi, si chiede se vi è una percentuale massima di tale voce da rispettare, così come per i costi di progettazione ecc. è prevista la percentuale massima del 12%.
In allegato la risposta al quesito
Nel modello di candidatura sono previste le voci “Finanziamento a carico del soggetto proponente (Cofinanziamento) e “Finanziamento di terzi(Finanziamento con altre risorse), si chiede di chiarire quanto segue: l’ente ha sostenuto le spese tecniche a valere su fondi progettazione di cui alla Legge 160/2019 art. 1commi 51 -52 Annualità 2022 per un importo complessivo di € 154.561,80, riferite agli interventi destinati a confluire nel nuovo progetto integrato, tali spese possono essere inserite nel quadro economico finanziario e valorizzate quale cofinanziamento del soggetto proponente ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 11, anche qualora la copertura finanziaria sia derivata da altre fonti di finanziamento pubblico. Pertanto si chiede, in caso possonodi risposta affermativa ai fini della candidatura gli stessi devono essere imputate nella voce “Finanziamento a carico del soggetto proponente(cofinanziamento) oppure “Finanziamento di terzi (Finanziamento con altre risorse)?
In allegato la risposta al quesito
Con la presente si sottopone alla codesta Spett.le Amministrazione un quesito inerente all’interpretazione del criterio di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico di cui alla “manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani -D.G.R. n. 472 del 28/07/2026”. In particolare, con riferimento alla voce di valutazione riguardante la “riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico vincolato” per interventi su immobili o aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si chiede di chiarire se tale criterio debba intendersi applicabile: Esclusivamente a singoli immobili specifici oggetto di formale provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ed espressamente individuati quali beni culturali ai sensi dell’art. 10, comma 1 e comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004; Oppure anche a interventi su immobili pubblici ricadenti all’interno di aree o porzioni di centri abitati sottoposti a vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico mediante Decreto Ministeriale (nello specifico D.M. 13/02/1968 per il Comune di Tricarico), afferenti alla tutela paesaggistica di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 (artt. 136 e 146).
Il criterio di cui all’art. 11 della Manif4estazione di interesse al quale si fa riferimento nel quesito, non è limitato ai soli immobili assoggettati a tutela culturale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, ma ricomprende anche gli immobili e le aree pubbliche sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, può riguardare anche un intervento relativo a un immobile pubblico ricadente in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, purché ne sia comprovata la ricadenza nel perimetro dell’area sottoposta a tutela.
La candidatura dovrà pertanto contenere idonea documentazione attestante la sussistenza del vincolo e la ricadenza dell’intervento nel relativo perimetro, anche mediante adeguata rappresentazione cartografica, con indicazione del provvedimento di tutela di riferimento.
Acquisizione aree – Atto rilevante. L’art. 7, comma 1, lettera g) della manifestazione di interesse prevede che l’acquisizione di aree di proprietà di terzi deve essere perfezionata entro la data di sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento (o atto equivalente) e “a tale data dovrà essere garantita la piena disponibilità giuridica e materiale del bene”. In caso di PFTE approvato dalla giunta comunale prima della presentazione dell’istanza, che prevede l’acquisizione con procedura di esproprio, si chiede di conoscere quale sia l’atto, necessario e sufficiente, in base al quale si possa considerare rispettata la suddetta condizione e, cioè, si consideri “perfezionata l’acquisizione entro la data di sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento” e, altresì, “sia garantita la piena disponibilità giuridica e materiale del bene ai fini della realizzazione del progetto”, atteso che il completamento definitivo della procedura di esproprio potrebbe non avvenire entro la data di concessione del finanziamento.
La lettura coordinata della Manifestazione di interesse e dello schema di Atto di Regolamentazione distingue la documentazione richiesta in fase di candidatura da quella necessaria ai fini della concessione del finanziamento.
Ai fini della candidatura, per i beni da acquisire mediante esproprio, non è necessario che la procedura sia già conclusa, purché siano prodotti un atto amministrativo attestante l’impegno formale e vincolante dell’Ente all’acquisizione del bene e la documentazione comprovante lo stato della procedura acquisitiva.
Entro la sottoscrizione dell’Atto di Regolamentazione, l’acquisizione deve invece risultare perfezionata, con piena disponibilità giuridica e materiale del bene in capo al soggetto beneficiario.