Risposta:
L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 2 comma 3) ha istituito l’obbligo per i proprietari, pubblici e privati, di effettuare le verifiche tecniche delle opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della stessa O.P.C.M. 3274, l’obbligo non sussiste nel caso di opere progettate secondo norme vigenti successivamente al 1984, eccetto quelle situate in comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell’epoca di realizzazione.
Con D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con L. 24 febbraio 2023 n. 14, è stata disposta (art. 2 comma 4) la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’effettuazione delle verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza P.C.M. 3274/2003.
Pertanto, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla succitata O.P.C.M. 3274, ai sensi dell’art. 6, comma 4 lett. b), dell’Avviso, non saranno ritenuti ammissibili “interventi relativi a edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali non sia stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 4, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e comunque entro la data di pubblicazione del presente Avviso”.