Risposta:
Alla luce di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, dell’Avviso (“Al fine di perseguire l’obiettivo strategico prioritario atteso dall’Accordo, ogni operazione candidata dovrà comprendere, pena esclusione, interventi volti a migliorare l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio e includere innovazioni degli spazi didattici, attraverso la realizzazione di spazi flessibili (es. aule modulari, laboratori STEM, arredi riconfigurabili) e/o di tecnologie integrate (es. Wi-Fi ad alta velocità, LIM, sensori IoT, gestione energetica smart) e/o di soluzioni volte a garantire l’accessibilità a studenti con disabilità (es. percorsi tattili, sintetizzatori vocali, mappe tattili).”), i punteggi relativi ai tre “CRITERI DI PRIORITÀ SPECIFICI” indicati nella griglia di cui all’art. 10, comma 4, dell’Avviso sono cumulabili. Relativamente ad ognuno dei suddetti tre criteri, è infatti specificato “… (Obbligatorio indicare, pena esclusione, una delle opzioni…)”.
Come è stato specificato nella risposta alla FAQ25000564, l’Avviso non prevede la cumulabilità delle tempistiche di conclusione/operatività/funzionalità e dei massimali previsti nell’art. 6, comma 2 lett. e) e f), dell’Avviso, essendo possibile candidare una sola tipologia di intervento tra quelle indicate nell’art. 5, comma 1, dello stesso Avviso. Per stabilire se l’operazione da candidare rientra in una delle tre tipologie di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 5 dell’Avviso [a.1) – a.2) – a.3)], occorre attenersi a quanto stabilito nel comma 4 del medesimo articolo.