Domanda:
Con riferimento all’Avviso pubblico ITS Academy, si richiede un chiarimento in merito alla composizione del fondo di dotazione minimo richiesto ai fini dell’ammissibilità. In particolare, l’art. 4, comma 5, lett. a) della Legge 15 luglio 2022, n. 99 prevede che: “Il fondo di dotazione è costituito da conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all’atto della costituzione e dai partecipanti”. L’art. 6, punto 11 dell’Avviso pubblico stabilisce invece che la costituenda Fondazione di partecipazione, ai fini dell’ammissibilità, debba dimostrare il possesso di un fondo di dotazione minimo non inferiore a euro 100.000, elevato a euro 150.000 nel caso di attivazione di ulteriori percorsi formativi nell’ambito delle attività accessorie e strumentali. Pertanto, si chiede cortesemente di chiarire se il suddetto fondo di dotazione debba essere costituito obbligatoriamente in denaro oppure se possano concorrere al raggiungimento dell’importo minimo richiesto anche conferimenti sotto forma di beni mobili, beni immobili o altre utilità, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento.