Risposta:
Premesso che il codice civile indica quale:
A) STUDIO ASSOCIATO (Associazione di liberi professionisti)
Lo Studio Associato è costituito con Atto costitutivo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (DPR 917/86 art. 5).
Art.1 legge 1815/1939: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.”
Il TUIR equipara il reddito delle associazioni professionali a quello delle società semplici che, non potendo svolgere attività commerciali, non producono c.d. reddito di impresa. Lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo che viene poi tassato in capo ai soci come reddito di partecipazione. Il reddito professionale viene poi attribuito ai soci e tassato in capo ad essi con il versamento dell’Irpef.
B) SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
La STP può essere costituita secondo i modelli societari del c.c. tra cui società semplici, snc, sas, srl, spa e coop.
I soci possono essere sia professionisti che non professionisti (soci di capitale). I soci professionisti devono però rappresentare la maggioranza del capitale sociale (almeno 2/3) e sono loro a dover svolgere l’incarico professionale. I soci di capitale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’albo professionale a cui la società è iscritta.
Hanno per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia obbligatoria l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati. Non è ammesso lo svolgimento di pubbliche funzioni (es. notai). Sono possibili anche società multidisciplinari, per lo svolgimento di più attività professionali.
La STP è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA in apposita sezione, nonché in apposita sezione dei registri tenuti dagli ordini professionali o collegi di appartenenza.
Ciascun socio non può partecipare a più di una STP o società multidisciplinare.
C) SOCIETA’ DI INGEGNERIA
La Società di ingegneria è costituita in forma di società di capitali (SpA, Sapa, Srl)
Oggetto dell’attività: “esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale”.
La società di capitali produce reddito di impresa che in capo ai soci diviene reddito di capitale.
Unica posizione iva riferita alla società.
Nel caso in specie bisogna verificare a quale di queste tre categorie appartiene lo studio tecnico associato.
Ci sembra di capire che nel vs. caso si configuri l’ipotesi A . In questo caso andrà spuntata, nell’Allegato 2, la casella “legale rappresentante di associazione di liberi professionisti”, indicando, al punto d) della dichiarazione, i nominativi degli associati.
Non sembra ricorrere la scelta di “capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti” se oggi non già esiste.
Per quanto attiene all’Allegato 3 si configura quale “Dichiarazione di impegno a costituire RTP nel caso di aggiudicazione di servizi di ingegneria ed architettura”.
Sono fatti salve le cause di esclusione e cancellazione, di cui al punto 7, lettere a), b) e c) e dell’Avviso Pubblico in oggetto.